Sentenza 19 marzo 2001
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Rapporto di Agenzia ed attività accessoria di riscossione e incasso. Corte di Cassazione ordinanza n. 17572 depositata il 21 agosto 2020. Avv. Lorenzo Mosca L'Ordinanza in commento, nel cassare la sentenza impugnata e rinviando la decisione ad altra sezione della medesima Corte di Appello il cui provvedimento fu oggetto di gravame, indica i principi consolidati cui la Corte dovrà attenersi nel giudicare nuovamente la questione, al fine di stabilire se ad un Agente di commercio spetti o meno lo “specifico compenso aggiuntivo per l'attività di incasso svolta”. La questione non è pacifica, poiché in effetti la “riscossione delle somme” è prestazione accessoria a quella principale del …
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L'Ordinanza in commento, nel cassare la sentenza impugnata e rinviando la decisione ad altra sezione della medesima Corte di Appello il cui provvedimento fu oggetto di gravame, indica i principi consolidati cui la Corte dovrà attenersi nel giudicare nuovamente la questione, al fine di stabilire se ad un Agente di commercio spetti o meno lo “specifico compenso aggiuntivo per l'attività di incasso svolta”. La questione non è pacifica, poiché in effetti la “riscossione delle somme” è prestazione accessoria a quella principale del contratto di agenzia, che può essere conferita sin dall'inizio del rapporto o successivamente e che può variare nel suo contenuto concreto, anche nel corso del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3902 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' " REPUBBLICA ITALIAN. 0 3 9 0 2 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE : Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 20147/98 Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO-Rel. Consigliere- Cron. 8334 Consigliere - Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO GUGLIELMUCCI - Consigliere - Ud. 17/11/00 Dott. Corrado Dott. Raffaele DI LELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALIMENTARI CENTRO ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato VESCI GERARDO, che lo rappresenta e unitamente all'avvocato BOTTI CLAUDIO, giustadifende delega in atti;
- ricorrente
contro
EN LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 73, rappresentato e difeso 2000 dall'avvocato GNOCCHI MARISA, giusta delega in atti;
controricorrente4750 -1- avverso la sentenza n. 219/97 del Tribunale di TERNI, depositata il 14/11/97 R.G.N. 744/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/00 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato DELL'ANNO ; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 21 giugno 1996, il signor LO VI conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Terni, quale giudice del lavoro, la Alimentari Centro Italia s.r.l.. Esponeva di avere svolto attività di agente per la società convenuta che gli aveva anche conferito l'incarico continuativo di riscuotere. Chiedeva, quindi, che la società fosse condannata al pagamento della indennità di incasso calcolata, in base al disposto dell'art. 3 dell'accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore commercio del 9 giugno 1988, in base ad una percentuale del 2 per cento sulle somme riscosse. Espletata l'istruttoria nella contumacia della società convenuta, il Pretore, con sentenza emessa all'udienza del 17 aprile 1997, accoglieva il ricorso e condannava la società a pagare al signor VI la indennità di incasso calcolata in base al 2 per cento sulle somme riscosse, oltre alla rivalutazione e agli interessi. La decisione del Pretore è stata confermata dal Tribunale di Terni con sentenza depositata il 14 novembre 1997. In particolare il Tribunale ha affermato che la società non poteva dolersi della misura della provvigione di incasso, riconosciuta dal Pretore nella percentuale del 2 per cento, in quanto, mancando la determinazione convenzionale della percentuale sugli incassi, questa poteva essere determinata dal giudice in analogia a quanto previsto dall'art. 2225 del codice civile nella ipotesi di lavoro autonomo con riferimento 1 alla prassi corrente;
che il richiamo fatto dalla società alla percentuale dello 0,50 per cento prevista dall'art. 3 dell'accordo economico collettivo 21 marzo 1984 per le imprese del settore artigiano, non era pertinente perché la società non era assimilabile, per le dimensioni e la struttura, a una impresa artigianale;
che comunque il Pretore aveva calcolato la percentuale del 2 per cento sui soli incassi mentre, secondo quanto previsto dall'accordo, la percentuale dello 0,50 per cento doveva calcolarsi sull'intero fatturato. Avverso la decisione del Tribunale la società propone ricorso articolato in due motivi. Il signor VI resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società ricorrente denunzia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché la errata interpretazione dell'art. 3 dell'accordo economico. collettivo per gli agenti di commercio 9 giugno 1988, ai sensi dell'art. 1362 e seguenti del codice civile. Assume che il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'articolo in questione nonostante che mancasse il presupposto dell'incarico conferito con carattere di continuità. Il motivo è infondato. Come è noto, l'agente non ha la facoltà di riscuotere i crediti del preponente (art. 1744 del codice civile), salvo che questi gli abbia espressamente conferito tale incarico. SS 2 La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, qualora con l'originaria stipulazione del contratto di agenzia sia stata prevista la facoltà dell'agente di riscuotere i crediti del preponente, l'esercizio di tale facoltà non dà luogo a un autonomo rapporto e non richiede uno specifico compenso, ma si deve considerare compreso nell'opera globalmente dovuta dall'agente e remunerata con le provvigioni (Cass. 18 maggio 1982 n. 306; Cass. 12 giugno 1987 n. 5177); qualora, invece, la facoltà e l'obbligo di esigere siano intervenuti nel corso del rapporto deve ritenersi che l'attività di esazione costituisca una prestazione accessoria ulteriore rispetto all'originario contratto e richieda una sua propria remunerazione, ai sensi dell'art. 2225 del codice civile. Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto che l'incarico di svolgere l'attività di riscossione sia stato conferito all'agente non all'inizio del rapporto, ma successivamente, nel corso del rapporto stesso;
che tale incarico costituisca un prestazione accessoria ulteriore che non può ritenersi retribuita con la originaria provvigione pattuita, ma debba essere retribuita separatamente, giusta quanto previsto dalla normativa collettiva del 18 dicembre 1974 e dalle normative successive del 18 gennaio 1977, del 19 dicembre 1979 e del 16 novembre 1988. In particolare il Tribunale ha osservato che l'articolo 4 della lettera di incarico prevede che l'agente “...non ha facoltà di ricevere pagamenti *** ****né di concedere sconti e dilazioni se non ....espressamente autorizzati per iscritto e nei limiti dell'autorizzazione"; che tuttavia, dalla documentazione prodotta in primo grado, si evince che l'attività di incassare per conto del preponente è 3 SS stata svolta dal VI, dal 1990 in poi, in maniera continuativa, stabile e su richiesta della società Alimentari Centro Italia;
che, infatti, a dimostrazione il VI aveva prodotto ben 146 copie di richieste di fatture da incassare, avanzate dalla società nei suoi confronti. In sostanza il Tribunale ha riconosciuto il diritto dell'agente a un compenso per l'attività svolta per l'incasso in base ai principi già indicati da questa Corte. D'altra parte non possono essere accolte le censure del ricorrente che assume che mancherebbero i presupposti del conferimento dell'incarico di incasso con carattere di continuità. Difatti sia l'accertamento della sussistenza o meno di una volontà negoziale delle parti che attribuisca all'agente l'incarico di svolgere l'attività di esazione dei crediti del preponente, sia l'accertamento del fatto che l'agente abbia di fatto svolto questa attività di esazione con carattere di continuità sono valutazioni riservate al giudice di merito e non sindacabili dinanzi a questa Corte di legittimità se adeguatamente e correttamente motivate. Con il secondo motivo la società ricorrente denunzia la violazione degli articoli 1362 e seguenti e dell'art. 1374 del codice civile in relazione all'art. 2225 del codice civile e degli accordi economici collettivi del 9 giugno 1988 per il settore del commercio e del 21 marzo 1984 per il settore artigiano, nonchè il vizio di omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume che il Tribunale avrebbe apoditticamente determinato l'indennità dovuta per l'attività dell'incasso nella misura del 2 per cento degli ss incassi in base a una non dimostrata prassi corrente, mentre, in base alle prove espletate, la prassi prevede una percentuale nella minore misura dello 0,50 per cento degli incassi. Il motivo è infondato. Come è noto, l'articolo 2225 del codice civile in tema di lavoro autonomo dispone che il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. In sostanza la norma attribuisce al giudice un potere discrezionale di determinare in via equitativa il compenso dovuto al lavoratore;
un potere analogo, sotto certi aspetti, al potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 del codice civile e, al pari di questo, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, se sorretto da una motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto (cfr. Cass. 5 marzo 1990 n. 1724). Nel caso in esame i giudici del merito hanno ritenuto che l'attività di riscossione svolta dal signor VI sia stata tanto complessa ed articolata da giustificare il diritto a un corrispettivo pari al 2% degli incassi. In particolare il Tribunale ha ritenuto che non fosse applicabile la percentuale dello 0,50% fissata dall'accordo economico collettivo 21 marzo 1984 del settore artigiano, in quanto da una parte il contratto non si applica alle società che non hanno carattere artigianale e, dall'altra, la percentuale fissata SS dalla disciplina collettiva rappresenta la misura minima della provvigione d'incasso e non esclude la possibilità di riconoscere percentuali superiori. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. La società ricorrente deve essere condannata la pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, spese che si liquidano come in dispositivo, e al pagamento degli onorari di avvocato che si liquidano in favore del resistente in lire 3 milioni.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, spese che liquida in lire. 19.000, e al pagamento degli onorari di avvocato che liquida in favore del resistente nella somma di lire 3 milioni. Così deciso in Roma il 17 novembre 2000 Estore fecuzioКа сный- II Presidente L'Estensore Shore framantonio Stille I 0 A 3 D 1 S IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 3 , S . 5 O A T Depositata in Cancelleria L T . R L , oggi, 19 MAR. 2001 A N O A ' B S L E 3 I L P E 7 D S - D 8 I A IL COLLABORATORE M A - I E N T S 1 R DI CANCELLERIA S G P 1 N U O O E S P S E A T M I R G D I A O G E C A , E O D O L T E R T T T A N O L E L D S E E E R O D