Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2002, n. 6984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6984 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 0 6 984 /02 ME LL POLLO ALIANC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO - Presidente R.G.N. 21674/99 - Consigliere Cron. 13672 Dott. Alberto SPANO' Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 06/03/02 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC, elettivamente domiciliato in ROMA MONTANARI presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI rappresentato e difeso dall'avvocato CASSAZIONE, ACHILLE VEGETTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CA NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BETTOLO 4, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO MAGRONE BROCHIERO, che lo rappresenta e difende RENATO MANZOLINI, giusta unitamente all'avvocato 2002 delega in atti;
1004 controricorrente - -1- avverso la sentenza n. 2160/98 del Tribunale di MONZA, depositata il 27/10/98 - R.G.N. 2978/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato MAGRONE BROCHIERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RILEVATO IN FATTO 1- che il Tribunale di Monza, con sentenza del 27.10.98, ha ritenuto l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra il sign. RD AR ed il sign.UR MB;
2- che il Tribunale fonda tale suo convincimento, in base alle risultanze istruttorie, sul fatto che: a) non risultava la soggezione del sign. AR al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
b) non ricorrevano alcuni elementi sintomatici del lavoro subordinato quali l'inesistenza del rischio, il vincolo di orario, le modalità di erogazione del compenso corrisposto a provvigioni;
c) l'aver dichiarato lo stesso ricorrente di aver considerato come più favorevole la trasformazione dell'originario rapporto subordinato in rapporto autonomo;
d) non essersi limitato il AR a svolgere le mansioni proprie di magazziniere svolgendo, in realtà, un'attività che comprendeva la gestione dell'intera azienda operando in pratica senza alcuna supervisione da parte del MB, quasi quale alter ego dello stesso: ed infatti suddivideva ed evadeva le gli ordini in base alle richieste dei clienti,provvedeva alla consegna tramite terzi pagati dall'azienda o tramite proprio mezzo, depositando in banca le somme versate dai clienti aiutato in ciò da un'unica impiegata che si occupava del solo aspetto amministrativo;
3- che il sign.Montanaro chiede la cassazione della sentenza cui resiste il sign.Cabiaghi con controricorso;
il ricorrente ha presentato memoria;
RILEVATO IN DIRITTO 1- che il ricorrente con il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e/o contradditoria motivazione, ed imputa al Tribunale: a- di aver apoditticamente recepito le conclusioni del giudice di primo grado senza tenere conto di tutte le circostanze decisive risultanti dal complesso probatorio e omettendo, nel confermare la reiezione della iesi della effettiva natura subordinata del rapporto di lavoro, una compiuta analisi delle circostanze emerse dal complesso probatorio e sottoposte ad esame con i motivi di gravame;
b- di aver acriticamente escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro con un generico riferimento a quanto riferito dai testi senza operare nessun richiamo alle deposizioni specificamente rese e senza neppure argomentare la implicita reiezione dell'analisi condotta dal ricorrente sui motivi d'appello, nonché di aver effettuato una incomprensibile valutazione della dichiarazione di esso ricorrente in ordine alla convenienza della trasformazione dell'originario rapporto di lavoro subordinato in lavoro autonomo;
2- che con il secondo motivo con il quale denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2094 e 2222 cc., enuncia i criteri determinativi della subordinazione addebitando al Tribunale, in maniera del tutto generica, di non essersi attenuto agli stessi. 2 3- Che il primo motivo, in entrambi i profili in cui si articola, imputa al Tribunale di non aver assegnato la dovuta rilevanza a testimonianze che avrebbero consentito di accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro omettendo, tuttavia, di riportarne il contenuto, sicchè, incorrendo in un difetto di autosufficienza del ricorso, inibisce al Tribunale di valutare la rilevanza delle stesse;
4- che eguale rilievo vale in relazione alla non motivata reiezione delle tesi esposte con l'appello;
5- che la doglianza relativa al rilievo dato alla dichiarazione di preferenza per un rapporto di tipo autonomo non denuncia alcun vizio logico o di motivazione ma esprime solo un'opinione contraria a quella del Tribunale;
6- che le considerazioni contenute nel secondo motivo sono del tutto generiche ed anche esse non denunciano né violazione di norme, né vizi logici o di motivazione in relazione all'impianto logico giuridico sul quale il Tribunale ha fondato la sua decisione;
7- che il ricorso deve, pertanto, esser rigettato com condanna del ricorrente k al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 7,55 oltre € 2.500/00 per onorari. 9 N 84-811 3EDST THO VTEC ISNAS IN CO VISIT INDO VO 3 'OLLSIDETI Roma 6 marzo 2002 7708) 73OA YA HINESI Il Consigliere es. Lorado Guglielm Il Presidente вите мисии 이 3 Itll IL CANCELLIERE _ Depositato in Cancelleria oggi, 14. MAG. 2002 IL CA WERE L L A E L E G G E 1 1 - - 8 7 3 N . 3 5 3 O N T A I S E S E L L A I D ' R T 1 0 . A S T I , A S S E D O G S P E A A N O , I , D B O L O L S I A D P O T I M A D