Sentenza 1 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/02/2002, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2002 |
Testo completo
E N A L O I L Z E A D R 3 T 7 S . I T G R E 'A 1 R 0 1 2 98 / 0 2 8 L 9 L A 1 E - D 5 D REPUBBLICA ITALIANA - I E 4 1 T S N N E E E G S S G E I E A L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danno Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2655/01 Presidente Dott. Vittorio DUVA 5813/01 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron.3587 Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. Rel. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Ud. 06/11/01 Consigliere Dott. Michele LO PIANO ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA ABRUZZESE ANGIOLINO, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso lo studio dell'avvocato LODOVICO VISONE, difeso dagli avvocati SILVANO TOZZI, NICOLA MAINELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in ROMA presso UFFICIO RAPP.ZA REGIONE CAMPANIA ALLA VIA TRITONE 61, difesa dall'avvocato ROCCO DE GIROLAMO, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 1882 nonchè contro 1 NO EL;
intimato e sul 2° ricorso n° 01/01/5813 proposto da: NO EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTOPOLI 31, presso lo studio dell'avvocato SANTE CALZA, difeso dagli avvocati ALFREDO PEPE, FERDINANDO PEPE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ABBRUZZESE ANGIOLINO;
intimato avverso la sentenza n. 1858/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, IV sezione Civile emessa il 28/6/2000 depositata il 11/07/00; RG.2586+2655/1999, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il l'assorbimento rigetto del ricorso principale e dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 9.4.1991, OL Abruzze- se conveniva davanti al Tribunale di Ariano Irpino Mi- chele OM, titolare dell'omonima impresa di costru- 2 zioni, per sentirlo condannare al risarcimento dei dan- ni conseguenti alla perdita di quanto contenuto in un fabbricato di sua proprietà a seguito della demolizione effettuata dal convenuto. Il OM resisteva, deducendo di essere stato in- caricato dall'Ufficio del Genio civile di Ariano Irpino di procedere alla demolizione dell'edificio, e chiedeva di essere autorizzato а chiamare in causa la Regione AN per essere garantito. La Regione si costituiva e resisteva, deducendo che demolizione era stata resa necessaria dallo stato la dell'immobile, danneggiato dal terremoto e pericolante. Il tribunale, con sentenza dell'8.8.1998, rigettava le domande e compensava le spese. Pronunciando sull'appello dell'attore, al quale avevano resistito il convenuto e la chiamata in causa, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza dell'11.7.2000, lo rigettava. Avverso la sentenza l'Abruzzese ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, la Re- gione AN ed il OM. Quest'ultimo ha proposto ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sen- 3 tenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). del ricorso principale 2. Il primo motivo, denuncia: violazione e distorta applicazione di legge (art. 356 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c.); omessa e contraddittoria motiva- zione. Deduce il ricorrente che i giudici di secondo grado avrebbero omesso di pronunciarsi sulla richiesta di no- tecnico, finalizzata mina di un consulente all'accertamento dei danni.
2.1. Il motivo è infondato. да territoriale si è pronunciata La corte sull'istanza, ritenendola inammissibile, in quanto ini- donea a sopperire ad una attività probatoria del tutto carente circa la pretesa perdita delle masserizie che si trovavano nello stabile demolito.
3. Il secondo motivo denuncia: violazione di legge (art. 2043 C.C. in relazione all'art. 360 c.p.c.); omessa ed illogica motivazione. Deduce il ricorrente che la corte d'appello avrebbe omesso di motivare in ordine alla condotta illecita dei convenuti, concretatasi nella abusiva demolizione del fabbricato di proprietà dell'attore e nella successiva rimozione delle masserizie ivi depositate.
3.1. Il motivo è infondato. La corte d'appello non ha posto in dubbio l'assunto 4 dell'attore, secondo cui la demolizione del fabbricato era stata eseguita in carenza di un provvedimento for- male, ma ha rilevato che, come già affermato dai prim giudici, era del tutto carente la prova del danno subi- to dal proprietario dell'immobile e dei beni che in es- SO si affermavano esistenti. E l'accertamento di sif- fatta carenza è di per sé idoneo a sorreggere il dinie- go di accoglimento della domanda di risarcimento da fatto illecito ex art. 2043 c.c. confermato dai giudici di secondo grado.
4. Il terzo motivo denuncia: violazione di legge (art. 1226 c.c. in relazione all'art. 2043 c.c.); omes- sa e contradditoria motivazione. Deduce il ricorrente che erroneamente la corte d'appello avrebbe ritenuto non consentita la liquida- zione del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.C., 4.1. Il motivo è infondato. На Osservato la corte territoriale che, ai fini della liquidazione dei danni ex art. 1226 c.c., Occorre che la parte istante dia la prova dell'esistenza dei danni da un punto di vista ontologico, mentre tale pro- va, con riferimento alla asserita perdita di masserizie varie, era del tutto mancata. E tale affermazione, corretta in punto di diritto, 5 si sottrae a censura. principale 5. In conclusione, il riricorso va rigettato.
6. Resta conseguentemente assorbito il ricorso in- cidentale condizionato del OM.
7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione nel rapporto tra l'Abruzzese ed il OM. Quanto alla Regione AN, non vi è luogo a provvedere in difetto di rituale costituzione: il con- troricorso è infatti inammissibile, per difetto di pro- cura speciale, poiché il mandato è stato apposto in calce alla copia notificata del ricorso (sent. n. 14220/99).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato;
compensa le spese nei rapporti tra l'Abruzzese ed il OM. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di cassazione, il la 6.11.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE б ез Үтото Дига IL CANCELLIERE C1 Gina Casoti 6