Sentenza 10 luglio 2007
Massime • 1
Le prove rappresentate dalle riprese videofilmate non appartengono al "genus" delle intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni, ma a quello delle prove documentali non disciplinate dalla legge, con la conseguenza che ad esse non si applicano le limitazioni stabilite dalla disciplina di cui agli artt. 266 e seguenti cod.proc.pen., ma soltanto quelle derivanti dal rispetto della libertà morale della persona, che va verificato dal giudice, di volta in volta, con riferimento alla loro utilizzabilità. V. Corte cost., sentenza n. 135 del 2002.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2007, n. 31389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31389 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/07/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 2818
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 013952/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) US AR N. IL 09/05/1965;
avverso ORDINANZA del 20/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
sentite le conclusioni conformi del P.G. Dr. DELEHAYE E.;
Udito il difensore avv. Tipo in sostituzione dell'avv. Di Carlo Enzo. OSSERVA
Con ordinanza del 20 novembre 2006 il Tribunale del Riesame di Catania rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di US OS, alias "S dei Cani", indagato per art. 416 bis c.p. quale appartenente alla associazione di stampo mafioso operante nel territorio di Giarre e denominata "clan Brunetto Santapaola" e art. 629 c.p., avverso l'ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Catania che aveva disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.
Il Tribunale del Riesame, premesse ampie motivazioni sulla infondatezza delle questioni sollevate sulla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate nel corso delle indagini, rilevava che gli elementi a carico dell'indagato erano costituiti, oltre che dai risultati di dette captazioni, anche dalle indagini di Polizia Giudiziaria che avevano condotto all'arresto di alcuni latitanti appartenenti alla stessa cosca e al sequestro di una balestra.
In particolare, la posizione del NN quale componente dell'associazione emerge dal tenore delle conversazioni tra ON FI (uno dei capi dell'organizzazione) ed altri sodali, nei quali si fa riferimento all'indagato come persona poco attenta alle regole di solidarietà e di rispetto delle gerarchie;
il NN è indicato quindi quale persona che si era occupata di salvaguardare la latitanza di altri componenti della associazione (AL UC, IE IE ME e AN EB). Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del Riesame richiama, oltre che la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3, anche il concreto ed attuale pericolo di recidivazione di reati della stessa specie, tenuto conto del contesto in cui i fatti erano stati commessi e dei precedenti penali dell'indagato.
Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il NN personalmente rilevando la violazione di legge in relazione alla assenza di ogni indicazione delle esigenze cautelari che avevano imposto l'applicazione della misura, nonché degli specifici elementi indiziali raccolti nei suoi confronti.
Si eccepisce altresì la illegittimità costituzionale della presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3. Con il secondo motivo si ripropongono le stesse questioni relative alla inutilizzabilità delle operazioni di captazione sotto i seguenti profili:
insufficienza del mero riferimento alle informative di polizia o ai precedenti provvedimenti;
necessità, in ogni caso, della presenza di una motivazione che dia conto dell'iter logico del giudice che aveva autorizzato l'intercettazione, in applicazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. Con il terzo motivo si rileva la violazione di legge in relazione alla mancata apposizione sulla richiesta del P.M. del timbro attestante il deposito del provvedimento.
Non sarebbe da condividere quanto ritenuto dal Tribunale del Riesame, che cioè la data sarebbe desumibile aliunde.
Con il quarto, quinto, sesto motivo si rileva la mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni per quanto riguarda la insufficienza degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica, senza distingue tra inidoneità tecnica e inidoneità investigativa, nonché per la presenza di eccezionali ragioni di urgenza.
Con il settimo motivo si indicano gli specifici provvedimenti affetti da nullità, in relazione alle questioni sopra indicate. Con l'ottavo motivo si rileva l'assenza di qualsiasi motivazione sul punto dei criteri seguiti per la individuazione dei soggetti partecipanti alle conversazioni intercettate, non essendo evidentemente sufficiente, a tal fine, di ritenere comunque la presenza del titolare dell'utenza telefonica.
Con il nono motivo si rileva l'assoluta assenza di motivazione del motivo di impugnazione riguardante le riprese video effettuate all'interno della Multiservice.
Si rileva che detto mezzo di ricerca della prova sarebbe comunque illegittimo e quindi sarebbero inutilizzabili i risultati ottenuti, qualora sia effettuato non in luogo pubblico o aperto al pubblico e comunque privo di specifico provvedimento autorizzativo dell'autorità giudiziaria.
Con il motivo nono bis si rileva l'assoluta assenza di riscontri esterni delle conversazioni captate.
Con il decimo motivo si rileva la violazione di legge e la carenza di motivazione sulla sufficienza dei gravi indizi richiesti dalla legge per l'applicazione della misura cautelare in relazione al reato ascritto.
Con l'undicesimo motivo si rileva la carenza e la illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, posto che le intercettazioni captate sarebbero tutte riferite a episodi avvenuti alcuni anni addietro.
Si insiste quindi per l'annullamento dell'ordinanza. Il ricorso è infondato.
L'ordinanza impugnata dà conto, con coerente ed adeguata motivazione, della sussistenza di gravi indizi che hanno consentito di applicare la misura cautelare nei riguardi dell'indagato. Infondate appaiono le eccezioni sollevate in relazione alla utilizzabilità delle captazioni telefoniche ed ambientali che hanno fornito la massima parte degli elementi di accusa, posto che:
la motivazione per relationem non integra alcuna ipotesi di illegittimità poiché si ritiene che "possono ritenersi adeguatamente motivati per relationem i decreti di autorizzazione all'effettuazione di intercettazione di comunicazioni quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto di averle prese in esame e fatte proprie, l'iter cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova (principio affermato, nella specie, relativamente ad intercettazioni disposte nell'ambito di indagini sulla criminalità organizzata, per cui era richiesta la sola presenza di sufficienti indizi di reato, ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 13, conv. con modif in L. n. 203 del 1991)".
(Cass. Sez. 1^, 3 febbraio 2005 ric. PM. in proc. Fallace, RV 232261;
conforme a Cass. SS. UU. 26 novembre 2003 ric. Gatto, RV 226485);
i decreti autorizzativi appaiono adeguatamente motivati, come è stato ampiamente illustrato nell'ordinanza impugnata, nella quale si dà conto, con ampi richiami ai testi dei singoli provvedimenti, del percorso logico argomentativo seguito per la verifica dei presupposti di legge richiesti per procedere alle intercettazioni;
la mancata apposizione del timbro attestante il deposito del decreto del P.M. n. 126/03 del 29 agosto 2003 è superata, come rileva l'ordinanza impugnata, dalla richiesta della segreteria di attivazione del servizio al gestore della linea telefonica, trasmessa nella stessa data del 29 agosto 2003;
l'utilizzazione di impianti esterni agli uffici delle Procura della Repubblica risulta correttamente motivata sia con riguardo alla inidoneità degli impianti in dotazione (sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che "in materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, l'inidoneità dell'impianto, che a norma dell'art. 268 c.p.p., comma 3, giustifica l'utilizzo di apparecchiature esterne agli uffici della procura della Repubblica, attiene non solo all'aspetto "tecnico" o "strutturale", concernente le condizioni materiali dell'impianto stesso, ma anche a quello cosiddetto "funzionale", da valutare in relazione al tipo di indagine che si svolge e allo specifico delitto per il quale si procede. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria determinato dall'esigenza di collocare le postazioni di ascolto in prossimità dei luoghi di esecuzione di efferati delitti, al fine di garantire un tempestivo intervento di prevenzione e di interruzione dell'attività criminosa)".
(Cass. Sez. 1^, 14 novembre 2005 ric. Cerchi, RV 233382). Quanto al requisito delle eccezionali ragioni di urgenza esse sono state correttamente ritenute sulla base della situazione di esecuzione di reati ancora in atto, come ampiamente puntualizzato dalla ordinanza del Tribunale del Riesame;
la individuazione dei soggetti partecipanti alle conversazioni intercettate e i riferimenti all'indagato NN risultano effettuati attraverso il riconoscimento vocale degli interessati, i nominativi e i soprannomi scambiati durante le stesse conversazioni. In particolare, nell'ordinanza impugnata si dà atto che il NN era spesso indicato con il soprannome "S dei cani";
quanto alla utilizzabilità delle riprese video, contrariamente a quanto rilevato nel ricorso (al nono motivo), l'ordinanza impugnata si diffonde ampiamente sul punto (a pag. 9) richiamando i concetti di "privato domicilio" e la giurisprudenza della Corte di Cassazione e, in particolare, la sentenza della 4^ Sez. in data 28 settembre 2005 ric. Cornetto e altri, RV 232777.
La stessa giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 4^, 18 giugno 2003, ric. Kazazi, RV 226407) ha ritenuto che "le riprese video filmate vanno considerate prove documentali non disciplinate dalla legge, previste dall'art. 189 c.p.p., e non vanno, per contro, ritenute appartenenti al "genus" delle intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni, con la conseguenza che ad esse non si applica la disciplina di cui agli artt. 266 e ss. del codice di rito, ma soltanto il limite della libertà morale della persona, sancito in via generale dall'art. 14 Cost. e verificato dal giudice, di volta in volta, con riferimento alla utilizzabilità della prova. (C. cost., sent. n. 135 del 2002)". Nella specie, peraltro, risultano debitamente autorizzate le captazioni ambientali effettuate anche con riprese video. Le altre censure sollevate nel ricorso attengono al merito, sia in relazione alla sussistenza di sufficienti indizi, sia per quanto riguarda le esigenze cautelari, in ordine alle quali il Tribunale del Riesame ha richiamato la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3. Sotto tale ultimo aspetto la dedotta questione di illegittimità costituzionale della presunzione è stata già valutata da questa Corte, nel senso della sua manifesta infondatezza (Cass. Sez. 1^, 13 ottobre 1992 ric. Malorgio e altri, RV 195090 e Sez. 6^, 26 gennaio 2005 ric. Marino RV 231451). Il ricorso merita quindi di essere rigettato;
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Direttore della Casa Circondariale ove il NN risulta ristretto per quanto di competenza ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2007