Sentenza 28 maggio 2008
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili. (Nella concreta fattispecie, la Corte di Cassazione ha escluso che potesse considerarsi "prova nuova" una indagine ematochimica con la tecnica del "luminol", rilevando che essa non sarebbe stata risolutiva ove avesse prodotto risultati negativi, e quindi avrebbe prospettato un esito uguale a quello avutosi con le tecniche precedentemente usate).
Commentario • 1
- 1. La revisione del processo penalehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2008, n. 26637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26637 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 28/05/2008
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1609
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 006486/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SE EA N. IL 15/11/1977;
2) D'RI IA N. IL 06/12/1958;
3) AM SQ N. IL 17/06/1978;
avverso ORDINANZA del 19/11/2007 CORTE APPELLO di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. SELVAGGI Eugenio, che ha richiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 19.11.2007 la Corte d'appello di Perugia dichiarava inammissibile, con le conseguenze di legge, l'istanza di revisione proposta da EP AN, D'UR AM e DA UA in relazione alla sentenza di condanna a loro carico pronunciata dalla Corte d'appello di Roma in data 11.11.2003, passata in giudicato il 05.10.2004. Tale giudicato vede i predetti ricorrenti, all'epoca dei fatti in servizio quali carabinieri, essere stati condannati per omicidio preterintenzionale in persona di BO ME ED e falso in atto pubblico alla pena finale di anni 11 di reclusione ciascuno. Secondo la ricostruzione ritenuta provata dai giudici della cognizione ordinaria l'anzidetta vittima era stata colpita con tre colpi alla testa sferrati con il calcio di una pistola Beretta 92 S, modello in dotazione ai tre imputati. Con l'istanza di revisione in esame -la seconda, posto che una precedente era già stata dichiarata inammissibile con decisione convalidata dalla Corte di cassazione in data 05.06.2006 - i tre predetti condannati, allegando consulenza tecnica medico-legale, avevano addotto prova nuova ex art. 630 c.p.p., lett. c), consistente nella ricerca con il luminol, che avrebbe dato esito negativo, di tracce di sangue o comunque di materiale organico riferibile alla vittima nelle pistole in sequestro, già in dotazione ad essi ricorrenti, nonché nella dedotta mancanza di compatibilità delle lesioni lacero contuse riscontrate sul capo della vittima con il calcio delle pistole stesse.
Orbene, tanto premesso, rilevava la Corte perugina come:
a) la deduzione in ordine alla compatibilità, o meno, delle tracce lesive sul capo della vittima con il calcio delle pistole in sequestro non fosse prova nuova, in quanto il tema era stato già oggetto di esame e valutazione, sulla scorta degli accertamenti tecnici allora eseguiti, da parte dei giudici della cognizione ordinaria;
sul punto non veniva proposto profilo tecnico nuovo, eventualmente all'epoca non possibile;
si trattava quindi solo di mera nuova valutazione su prova già formata, come tale non ammissibile;
b) quanto alla prova con il luminol, in sè nuova in quanto mai effettuata, la stessa risultasse inutile e non risolutiva, posto che l'eventuale risultato negativo (prospettato dalle prove dei consulenti dei ricorrenti) non era comunque idoneo a vincere il giudicato, come richiesto dall'art. 631 c.p.p.. Su tale fondamentale profilo, rilevava la Corte territoriale come le pistole fossero state sequestrate sostanzialmente due giorni dopo il fatto e fosse stata pertanto possibile un'accuratissima operazione di ripulitura, eventualmente anche con solventi, e come tale considerazione fosse stata svolta dalla motivazione della sentenza passata in giudicato. La consulenza di parte, allegata all'istanza di revisione, aveva proposto prove simulate che avevano rivelato la capacità del luminol di fare emergere tracce ematiche anche dopo pulitura con acqua, ma che non si erano spinte ad una verifica che resistesse anche ad una pulitura con solventi. In definitiva si trattava comunque di prova negativa non risolutiva in quanto, pur condotta con tecnica nuova (e solo in tal senso "prova nuova"), sostanzialmente sovrapponibile all'analogo esito negativo raggiunto con le precedenti tecniche e già oggetto di giudizio di irrilevanza da parte dei giudici della cognizione ordinaria.
2. Avverso tale ordinanza di inammissibilità, chiedendone l'annullamento, proponevano ricorso per cassazione gli anzidetti tre condannati che motivavano il loro comune gravame formulando le seguenti deduzioni: per violazione di legge e vizio di motivazione:
a) richiamati i principi generali in materia, i ricorrenti lamentano anzitutto come la Corte umbra abbia in sostanza impropriamente anticipato, nella sede deputata all'esame dell'ammissibilità, valutazioni demandate dalla legge al giudizio dibattimentale di merito, scendendo in un penetrante esame del novum proposto, così confiscando alle parti il diritto al contraddittorio;
b) si trattava dunque di prova tecnicamente nuova, non fatta in precedenza, e non liquidabile come non idonea a vincere il giudicato, come ritenuto dalla Corte perugina, atteso che la motivazione del giudicato aveva prospettato che le pistole in questione, che si presentavano in stato di ordinaria manutenzione, non fossero state sottoposte a ripulitura;
c) l'impugnata ordinanza aveva omesso di valutare la proposta prova nuova unitamente agli ulteriori elementi già presenti in atti che avrebbero dovuto condurre a risultato di ammissibilità: le dichiarazioni di un quarto carabiniere in borghese;
la consulenza grafica;
le dichiarazioni del comandante la stazione di Ladispoli;
il tracciamento dei telefoni cellulari;
le dichiarazioni del piantone la stessa caserma;
il terriccio trovato sotto le scarpe della vittima.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva pronuncia di rigetto del ricorso, siccome infondato.
4. Con memoria depositata il 16.05.2008 la difesa dei ricorrenti replicava alla requisitoria del P.G. ed insisteva sulle proprie tesi.
5. Il ricorso, infondato, deve essere rigettato con ogni conseguenza di legge.
5.1 La prima doglianza dei ricorrenti (v. sopra sub 2/a), di natura procedurale, non può essere accoltali rilievo di carattere generale - posto dai ricorrenti alla base della loro doglianza sul punto - è in teoria esatto, atteso che - a tenore della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia - il vaglio preliminare di ammissibilità ex artt. 634 e 631 c.p.p., ove pervenga a giudizio di manifesta infondatezza, deve consistere in una valutazione di assoluta inidoneità della prospettata prova nuova a vincere (anche in termini complessivi di dubbio) il giudicato, inidoneità così immediatamente palese da dover essere subito proclamata, senza necessità del contraddittorio e senza che tale preliminare giudizio costituisca, con ciò, indebita anticipazione del merito. Bene, ciò posto, si deve però rilevare come la Corte umbra, nell'impugnato provvedimento, con esplicazione ampia che peraltro solo corrobora la solidità concettuale espressa, si è attenuta all'anzidetto principio, affermando proprio l'immediata evidenza dell'inidoneità delle proposte nuove prove, ed anzi la loro insostenibilità logico- giuridica.
5.2 Anche gli ulteriori motivi di ricorso, nella sostanza della richiesta di revisione, sono infondati.
In proposito va subito rilevato come il ricorso per cassazione, qui in esame, tutto si incentri sulla prova ematochimica con il luminol, nulla rilevandosi in ordine al tema - e dunque abbandonandolo - della compatibilità delle lesioni sul capo della vittima rispetto al calcio delle pistole già in dotazione ai ricorrenti. Su tale ultimo punto, invero, l'impugnata ordinanza aveva correttamente rilevato (cfr. f. 8) come - con osservazione di immediata evidenza - non si trattasse di prova nuova (neppure dal punto di vista della tecnica di effettuazione), ma di nuove deduzioni su prova già formata ed ampiamente oggetto di motivazione nel tessuto argomentativo del giudicato.
Venendo ora, dunque, al tema dell'indagine con il luminol, va dapprima riconosciuto come si tratti - in astratto - di prova nuova, anche se incide su tema già fatto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, dovendosi affermare il carattere di novità - a questi fini - di quelle tecniche diverse ed innovative rispetto a quelle usate in precedenza (giurisprudenza ormai pacifica) tali quindi da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili. Posta la novità teorica della prova, ciò, peraltro - come è ovvio -, non esaurisce il giudizio di ammissibilità, atteso che deve essere affrontato il tema della idoneità concreta della prova nuova a vincere (anche eventualmente per il tramite del dubbio) la forza del giudicato ("essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto", e ciò - appunto - "a pena di inammissibilità della domanda"). Orbene, in proposito deve essere ribadito il principio che la prova nuova riveste tale essenziale requisito (idoneità a travolgere il giudicato), anche se basata su tecnica nuova, solo se giunge a risultati nuovi, diversi e contrari da quelli che avevano condotto al giudizio di colpevolezza. Se la prova nuova (la tecnica nuova) conduce allo stesso risultato raggiunto con la prova vecchia (la tecnica vecchia), si deve concludere - per logica evidente quanto immediata - che non ci si trova di fronte ad un risultato di novità, e tanto meno ad un risultato idoneo a scardinare un passaggio fondante dell'iter logico-giuridico del giudicato. Ed invero la richiesta dei ricorrenti in definitiva prospetta un esito negativo "nuovo" (con il luminal) in sè, conclusivamente, uguale all'esito negativo "vecchio" avutosi con le tecniche precedentemente usate. In tal senso si avrebbe una sovrapposizione di risultati strutturalmente inidonea a costituire prova nuova in senso sostanziale, e cioè inabile a costituire matrice di innovazione cognitiva. Ed invero tale negatività è stata già esaminata dai giudici della cognizione ordinaria con argomentazioni e conclusioni che non sono passibili di capovolgimento solo perché tale negativo esito sia frutto di tecnica nuova.
L'idoneità a vincere il giudicato non sta dunque nella tecnica nuova in sè, ne' nel suo risultato (sempre negativo), ma nell'eventuale capacità che essa possieda non già semplicemente di offrire maggiore affidabilità (il risultato non cambia), ma di essere risolutiva ed anzi assoluta, il che nemmeno gli istanti affermano (perché scientificamente non proponibile). Ed invero la tecnica del luminol è di grande utilità nella ricerca delle tracce ematiche qualora fornisca risultati positivi, essendo idonea a rilevare tracce che altri mezzi non riescono ad evidenziare (e questo è profilo che non giova agli odierni ricorrenti). Ma ove essa dia risultati negativi, l'esito è di utilità solo relativa (o probabilistica) nel senso che in tal caso può solo affermarsi che non si è trovata traccia (così come con altre tecniche), non che materia ematica ab origine non ci sia mai stata in assoluto, non possedendo il luminol tale capacità onnicomprensiva ed illimitata in negativo. Insomma, il luminol è utile se da risultati positivi, ma non è risolutivo se ne da di negativi. Quindi la tecnica nuova indurrebbe prova nuova ammissibile, perché risolutiva, o almeno foriera di utili novità in funzione liberatoria, solo ove possedesse tale capacità assoluta anche in negativo, il che non solo non è scientificamente validato, ma ovviamente neppure i ricorrenti propongono.
La verifica dell'argomento qui svolto sta proprio nel fatto indiscutibile che la prova liberatoria (già in funzione dell'ordito motivazionale del giudicato) sta tutta, sul tema in discussione, nell'eventuale dimostrazione assoluta che le pistole non siano state manomesse ne' ripulite - che invece è quanto afferma il giudicato -, dopo di che, però, sarebbe inutile la tecnica del luminol, a tal punto bastando anche la negatività della "vecchia" prova ematica. L'immediata evidenza logica dell'irrilevanza, in tali termini, della prova proposta deve imporre quindi la conferma della dichiarata inammissibilità e la correttezza della sede pregiudiziale della pronuncia.
5.3 È di tutta evidenza la peculiarità del tema inerente le tracce ematiche, tale che scarsamente interagisce con le rivalutazioni proposte di alcune risultanze già in atti, del resto già oggetto di esame da parte del giudice della cognizione ordinaria. Peraltro, poiché gli elementi già valutati possono essere rivalutati unitamente alle prove nuove (cfr. art. 630 c.p.p., lett. c) solo se quest'ultime abbiano ingresso nel giudizio di revisione, è consequenziale che - dichiarata inammissibile per irrilevanza la proposta "prova nuova" - le ulteriori deduzioni dei ricorrenti vengano di necessità anch'esse travolte.
In definitiva il ricorso deve essere respinto.
Alla reiezione consegue per legge, in forza del disposto dell'art.616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento, tra loro in solido, delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2008