Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2008, n. 26637
CASS
Sentenza 28 maggio 2008

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Massime1

Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire "prove nuove" ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili. (Nella concreta fattispecie, la Corte di Cassazione ha escluso che potesse considerarsi "prova nuova" una indagine ematochimica con la tecnica del "luminol", rilevando che essa non sarebbe stata risolutiva ove avesse prodotto risultati negativi, e quindi avrebbe prospettato un esito uguale a quello avutosi con le tecniche precedentemente usate).

Commentario1

  • 1La revisione del processo penale
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2008, n. 26637
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26637
Data del deposito : 28 maggio 2008

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