Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/02/2001, n. 2428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2428 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
I N 0 8 O CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A I 9 5 I 1 Z . UFFICIO COPIE / R A 4 N / R A - 6 T T 2 Richiesta copia studio S B I . U 59561 . R G B . L I dal Sig. IL SOLE 24 ORE E P L . R R A D . T per diritti L. L A B E R. G. N. 7538/980 242 8 / 0 1 D A D "20 FEB 2001 T I A E S I 1 IL CANCELLIERE T N 3 R E 1 N S E E . I S T N A E A LO ITALIANO M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 12/07/2000 - Presidente - Егои 1997 Michele CANTILLO - Consigliere - Enrico PAPA Giulio GRAZIADEI Simonetta SOTGIU ✓ rel. >> Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: IVA- da Locazione beni sul ricorso n. 7538/98 R.G. proposto da destinare ad opificio Soggetto non imprenditore MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per Assoggettamento - Esclusione legge difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
- Ricorrente -
CANCELLERIA 1 contro 0 S.r.l. CONCERIA GIAMAICA, in persona del legale rappresentante sig. : Sergio Vitali, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce al ricorso, dai Proff. Avv.ti Marco Miccinesi e Giuseppe Tinelli ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio di quest'ultimo, in Via Po n. 8, Resistente-Controricorrente per la Cassazione della sentenza n. 6/32/97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze - Sezione 32 - in data 15/10/1997; CORAL D:
1. NE CAM N. 59561 7 8 13 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 luglio 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito per l'Amministrazione l'Avv. Gentili dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso di rettifica notificato alla SRL Conceria Giamaica 1'11/10/94, l'Ufficio IVA di Pisa, sulla scorta di un p.v.c della Guardia di Finanza del 29/06/93, recuperava a tassazione i canoni, dalla stessa corrisposti al sig. IG AT nell'anno 1990, per l'affitto di un complesso di beni mobili ed immobili siti in Santa Croce sull'Arno, organizzati per l'esercizio della concia ed applicava le relative sanzioni. Tanto nel presupposto che il AT, già imprenditore nel settore della conceria ed iscritto presso la Camera di Commercio come procacciatore di affari nel settore del pellame, dovesse essere ritenuto soggetto passivo IVA, che l'affitto dell'azienda dallo stesso effettuata costituisse un'operazione imponibile e che conseguentemente era a ritenersi censurabile la mancata fatturazione dell'operazione da parte del AT e la mancata regolarizzazione da parte della società conduttrice. La Commissione Tributaria di primo grado di Pisa, con decisione n.138/5/95, accoglieva il ricorso della società contribuente nel presupposto che l'operazione non fosse imponibile ai fini IVA, dal momento che il AT al momento della stipula della locazione, non era più un imprenditore, bensi 2 un semplice procacciatore di affari e, quindi, non poteva ritenersi avesse agito nell'esercizio dell'impresa. La Commissione Tributaria Regionale di Firenze, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello proposto dall'ufficio, considerando che la locazione era stata conclusa dopo circa un anno dalla cessazione dell'attività imprenditoriale del AT, che la legge subordina l'assoggettamento dell'operazione al tributo alla attualità dell'esercizio dell'attività di impresa del cedente e che, d'altronde, l'Ufficio non aveva fornito elementi idonei per considerare sussistenti i presupposti voluti dalla legge per ritenere l'operazione soggetta ad IVA. Il Ministero delle Finanze, con ricorso notificato il 17/04/98 ha chiesto la cassazione della decisione di 2° grado per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 41 comma 6 DPR del 26/10/72 n. 633 Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. L'erroneità della decisione, viene, in particolare, ricollegata: A) Al fatto che il giudicante si sarebbe attenuto al dato formale della The certificazione, attestante la cessazione dell'attività imprenditoriale in epoca antecedente alla conclusione del contratto, non considerando quello sostanziale, che la cessione era avvenuta nell'esercizio dell'impresa, essendo stato proprio il AT ad organizzare l'azienda che, poi aveva ceduto;
Al fatto che l'affitto dell'azienda era, di per se, operazione soggetta B) ad IVA poiché l'elemento dell'organizzazione, nel caso certamente ricorrente, era sufficiente a qualificare l'attività come di impresa. 3 La contribuente resiste con controricorso notificato il 25/05/978 chiedendo il rigetto dell'impugnazione, stante l'infondatezza dei relativi motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Le censure come innanzi formulate dall'Amministrazione ricorrente sono prive di fondamento. Ritiene, invero, la Corte che il denunciato errore di diritto sia insussistente e che la critica all'operato del giudice di appello, risolvendosi nella prospettazione di una difforme interpretazione delle emergenze processuali, investa il merito delle valutazioni del giudice stesso e come tale, sia inammissibile in sede di legittimità. In effetti, l'Amministrazione dopo avere citato le disposizioni ritenute violate ed avere considerato che alla ква relativa stregua il giudice di appello non avrebbe dovuto far riferimento ai dati formali desumibili dagli atti, bensì a quello sostanziale che l'operazione era avvenuta nell'esercizio dell'impresa, esprime censura all'operato della Commissione Tributaria Regionale, per non avere la stessa considerato che, il fondamentale quesito che la causa poneva e cui occorreva dare adeguata risposta, consisteva nell'accertare “se, dai dati di fatto disponibili, risultava che nella sostanza l'operazione compiuta dal AT con la soc. Conceria Giamaica era stata effettuata nell'esercizio di impresa". Ciò che veniva richiesto al Giudice di appello era, dunque, un accertamento in merito ai "dati di fatto disponibili" ed un giudizio di congruenza degli stessi agli effetti di qualificare l'operazione come effettuata nell'esercizio dell'impresa. La sentenza impugnata, ad avviso del Collegio, ha dato risposta esaustiva ad entrambi i quesiti, nel contesto di un iter argomentativo, privo di 4 lacune, che consente la ricostruzione del procedimento logico seguito dai giudici per la formazione del convincimento. I giudici di merito, infatti, dopo avere considerato: ➤ che allorquando (01/01/88) era stato stipulato il contratto, il AT svolgeva attività libero-professionale di procacciatore di affari;
➤ che tale attività il AT svolgeva sin dal 04/05/87; ➤ che aveva cessato in precedenza l'attività imprenditoriale, giusta certificazione della Camera di Commercio di Pisa del 21/09/87; che dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza non erano emersi elementi idonei per ritenere che con l'atto dell'01/08/88 fosse stata locata un'azienda e non anche un immobile;
ed avere osservato che, ai sensi degli artt. 1 e 4 DPR n. 633/72, l'assoggettamento ad IVA del contratto di locazione in questione, in tanto poteva ritenersi legittimo, in quanto quest'ultimo fosse stato stipulato nell'esercizio abituale dell'impresa, ne deduceva, logicamente, che poiché l'atto era stato stipulato da soggetto che non svolgeva attività imprenditoriale, lo stesso, correttamente, non era stato assoggettato ad IVA. Il ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, si è, dunque, sviluppato avendo, pure, riguardo alla problematica prospettata dal ricorrente e, però, proprio dall'esame dei “dati di fatto disponibili” in causa, lo stesso ne ha tratto elementi per giungere a conclusioni diverse da quelle ipotizzate da parte ricorrente. I giudici di secondo grado, hanno, sostanzialmente, esaminato e valutato, tanto la documentazione prodotta dalla società (contratto, certificazioni), dalla quale si evinceva che, alla data della convenzione, il 5 AT aveva stipulato una locazione di beni, che non rivestiva la qualifica di imprenditore e che, anzi, svolgeva l'attività libero-professionale di procacciatore di affari, quanto il p.v. di constatazione redatto il 29/06/93 dalla Guardia di Finanza, dal quale hanno tratto elementi per escludere che la cessazione e/o liquidazione dell'attività d'impresa del AT sia avvenuta dopo la stipula del contratto con la società resistente, indi, sulla base di tali risultanze probatorie, ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e del complesso normativo di riferimento, letto in coerenza con consolidati principi giurisprudenziali (Cass. - SS. UU. 11/06/98 n. 5802), sono pervenuti alla - conclusione che l'atto non dovesse essere assoggettato ad IVA in quanto stipulato da soggetto non esercente attività d'impresa ed avente ad oggetto la mera locazione di beni e non già di un'azienda. Sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, quindi, l'impugnata sentenza si rivela incensurabile e va confermata. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessive lire duemilionicentomila, ivi incluse lire duemilioni per onorario.-
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in ragione di lire 2.100.000, ivi incluse lire 2.000.000 per onorario. 5 6 E Così deciso in Roma il 12 luglio 2000. 8 A . 9 T N N 1 / O U - I 4 B / B Z I Il Presidente 6 . A 2 R L R . L T T R Dott. Michele Cantinant fe A . S P I . . B G D A E A I L T R E R Il Consigliere - Relatore - Estensore 1 D E A 3 I T 1 S D N . A E Dott. Antonino Di Blasi E N S T M I N A E S E 6 IL CANCELLERE C NZ TA DEPOSITATO LLEHIA T9 FEB. 2007 Oggi IL CANCELLIERE C1 thuoc o TA