CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
Commentario • 1
- 1. L’Iban è un dato coperto da privacy?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 settembre 2023
Il codice identificativo del conto corrente è tutelato ed è illegale utilizzarlo per scopi non consentiti o divulgarlo senza il consenso dell'interessato. I soldi hanno un indirizzo: è l'Iban, il codice che identifica in modo univoco ogni conto corrente e il suo intestatario. Bisogna conoscere l'Iban per fare un bonifico a qualcuno; occorre comunicarlo al datore di lavoro per farsi accreditare lo stipendio; si deve fornire ai gestori dei servizi per pagare le bollette con addebito in automatico. Quindi, l'Iban può, e spesso deve, essere comunicato a varie persone, società ed Enti, altrimenti molti trasferimenti di denaro nei conti correnti sarebbero impossibili. Così può accadere che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2023, n. 17985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17985 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE nel procedimento a carico di: IV NT nato il [...] NG CO nato il [...] lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale nella persona di Franca Zacco che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 22 settembre 2022, ha dichiarato non doversi procedere a carico di TO VO e AN IA in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81, 615-ter e 640-ter cod. pen. per intervenuta remissione di querela. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione per saltum il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, denunciando la violazione dell'art. 640-ter cod. pen. Osserva a tale proposito l'Ufficio ricorrente che il Tribunale non aveva considerato che il reato contestato ai sensi dell'art. 640-ter cod. pen. era procedibile d'ufficio in quanto il fatto come indicato nel capo di imputazione era stato posto in essere utilizzando il codice di accesso 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 17985 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 07/02/2023 Il Presid nte (- personale al conto banco-posta della persona offesa, risultando integrata l'ipotesi aggravata di "furto o indebito utilizzo dell'identità digitale". 3. Il ricorso è fondato. Premesso che secondo quanto affermato da questa Corte in tema di frode informatica,Th nozione di "identità digitale", che integra l'aggravante di cui all'art. 640-ter, comma terzo, cod. pen., non presuppone una procedura di validazione adottata dalla Pubblica amministrazione, ma trova applicazione anche nel caso di utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da privati. (Fattispecie in cui è stata ritenuta l'aggravante in un caso di accesso abusivo a un servizio di "home banking"). (Sez.
2 - n. 40862 del 20/09/2022 OL OP Rv. 283653 - 01), va osservato che risultando contestata l'ipotesi aggravata di "furto o indebito utilizzo dell'identità digitale" secondo quanto è dato desumere dal capo di imputazione il reato in questione era procedibile d' ufficio. Conseguentemente il Tribunale non poteva dichiarare estinto il reato per intervenuta remissione di querela. 4. La sentenza va, dunque, annullata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023 l'ere Estensore
2 - n. 40862 del 20/09/2022 OL OP Rv. 283653 - 01), va osservato che risultando contestata l'ipotesi aggravata di "furto o indebito utilizzo dell'identità digitale" secondo quanto è dato desumere dal capo di imputazione il reato in questione era procedibile d' ufficio. Conseguentemente il Tribunale non poteva dichiarare estinto il reato per intervenuta remissione di querela. 4. La sentenza va, dunque, annullata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023 l'ere Estensore