Sentenza 25 novembre 2004
Massime • 1
La competenza in tema di concessione di misure alternative alla detenzione, nel caso di presentazione dell'istanza a seguito di sospensione dell'esecuzione, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. preposto all'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2004, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2004 |
Testo completo
389 /0 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
udienza camera di consiglio del 25 novembre 2004
composta dai sigg.
SENTENZA dr. Mario SOSSI presidente n. 4658104 dr. Piero MOCALI consigliere dr. Giorgio SANTACROCE consigliere dr. Emilio GIRONI consigliere REGISTRO GENERALE dr. Livio PEPINO consigliere n. 23434/2004
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) DE AZ RO, n. li 8 agosto 1951 contro l'ordinanza 9 marzo 2004 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di FIRENZE
visti gli atti, sentita la relazione svolta dal consigliere LIVIO PEPINO,
lette le conclusioni del Procuratore generale dr. GIANFRANCO VIGLIETTA che ha chiesto il rigetto del ricorso
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1. Con ordinanza 9 marzo 2004, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha concesso a DE AZ RO (condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione con sentenza 11 marzo 2002 del Tribunale di Portoferraio) la detenzione domiciliare, respingendo contestualmente l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, non ritenendo formulabile una prognosi di suf- ficienza ai fini del reinserimento, delle prescrizioni connesse con l'affidamento alla luce della scarsa affidabilità dell'attività lavo- rativa prospettata, dell'esistenza di altra pendenza e del coinvol- gimento del DE AZ in un episodio di minacce (non eliso nella sua rilevanza comportamentale dalla intervenuta remissione di querela). Contro l'ordinanza ha proposto ricorso, per violazione di legge e vizi di motivazione, il DE AZ deducendo l'incompe- tenza del Tribunale di sorveglianza di Firenze (essendo egli libe- ro e residente in territorio di competenza del tribunale di sorve- glianza di Lecce) e l'apoditticità e illogicità della motivazione (fondata su una pendenza e una querela rimessa che nulla dicono circa il proprio comportamento e bconseguente prognosi). Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è infondato.
L'eccezione di incompetenza territoriale è, infatti, tardiva (non risultando proposta, a differenza di quanto asserito dal ri- corrente, nell'udienza di sorveglianza) e, comunque, destituita di fondamento ché l'art. 656, comma 6, cpp attribuisce la compe- tenza in tema di concessione di misure alternative alla detenzio- ne, nel caso di presentazione dell'istanza a seguito di sospensio- ne dell'esecuzione, al tribunale competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'ese- cuzione (e dunque, nella specie, al tribunale di sorveglianza di Firenze). Quanto alla motivazione, è pacifico in giurisprudenza che il giudice può valutare il comportamento del condannato anche al- la luce di procedimenti pendenti o definiti a seguito di remissio- ne di querela con giudizio che ove congruamente motivato
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sfugge a censure in sede di legittimità (e ciò anche a prescindere dal fatto che la reiezione dell'istanza di affidamento è motivata,
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L nell'ordinanza impugnata, anche con riferimento alla scarsa at- tendibilità delle prospettive lavorative indicate del DE AZ). Il ricorso deve, dunque, essere respinto con seguito di spese.
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rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2004
il presidente il consigliere Gomi Theor
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
13 GEN 2005
IL CANCELLIERE Rosanna Bani
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