Sentenza 14 dicembre 2012
Massime • 1
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) può essere integrato anche da una condotta ingiuriosa nei confronti del soggetto passivo quando essa, lungi dal rappresentare l'espressione di uno sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo, riveli la volontà di opporsi allo svolgimento dell'atto di ufficio e risulti chiaro il nesso di causalità psicologica tra l'offesa arrecata e le funzioni esercitate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2012, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2012 |
Testo completo
17 37 /1 3 34 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.sez. 1734 Francesco Serpico - Presidente - - - Giovanni Conti -UP 14/12/2012 - Giorgio Fidelbo R.G.N. 43519/2012 - Angelo Capozzi - Ercole Aprile - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da D'LI AT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/07/2012 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aurelio Galasso, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO.
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova riformava esclusivamente con riferimento al reato contravvenzionale di cui all'art. 651 cod. pen., che veniva dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente riduzione della pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado del 21/09/2009 con la quale il Tribunale di Chiavari aveva condannato alla pena di giustizia AT D'LI in relazione ai delitti di cui agli artt. 337 e 612 cpv. cod. pen., per avere, in Chiavari, il 02/07/2005, minacciato PP LP, impugnando un paio di forbici, puntandogliele contro e dicendole che le avrebbe "aperto la testa"; e per avere in seguito rifiutato di dare le proprie generalità agli agenti di polizia Luciano Lambruschini e Maurizio Canfora, intervenuti sul posto, opponendosi con la pronuncia di gravi frasi di minaccia. Rilevava, in particolare, la Corte di appello come fosse infondato il motivo dell'impugnazione con il quale l'imputato si era doluto dell'erronea qualificazione giuridica della condotta posta in essere contro i due funzionari di polizia, dato che il D'LI non si era limitato ad offendere gli operanti, ma li aveva minacciati "per intimidirli e per ostacolare il loro intervento, determinato dalla minaccia con le forbici a LP PP".
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 337 e 341 bis cod. pen., ed il vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente qualificato un comportamento caratterizzato esclusivamente da uno sfogo di disprezzo e di ostilità verso i due pubblici ufficiali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile in quanto presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
2. Il ricorrente, infatti, solo formalmente ha indicato, come motivo delle sua impugnazione, un vizio di manifesta illogicità della motivazione della sentenza gravata, ma non ha, invero, prospettato alcuna contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni. Né è stata lamentata, come pure sarebbe stato astrattamente possibile, una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Il D'LI si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado. E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è 2 4 stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di valutazione, sollecitando una inammissibile rilettura dell'intero materiale d'indagine rispetto al quale è stata proposta una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale, nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ad opera dell'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di 'travisamento della prova', che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del 'travisamento del fatto', stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Con argomentazioni esaurienti e prive di vizi di illogicità, dunque insindacabili in questa sede, la Corte catanese ha spiegato come la colpevolezza dell'imputato fosse stata dimostrata dal fatto che le gravi minacce rivolte dal prevenuto all'indirizzo dei due agenti di polizia non erano state il frutto di un mero sentimento negativo nutrito verso i due pubblici ufficiali, dunque l'espressione di una semplice offesa, ma l'espressione di un neppure celato intento di opporsi all'operato dei poliziotti, intervenuti sul luogo segnalato proprio perché il D'LI aveva minacciato una donna con un paio di forbici, come dimostrava anche la circostanza dell'accertato rifiuto, manifestato nella stessa occasione dall'imputato, di farsi identificare, posto che ai due agenti egli aveva negato le sue generalità (v. pag. 3 della sentenza impugnata). Né è configurabile, nella fattispecie, la violazione di legge prospettata dalla difesa, in quanto la Corte ligure ha fatto corretta applicazione delle norme di diritto penale richiamate, avendo valorizzato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale il delitto di resistenza di cui all'art. 337 cod. proc. pen. è integrato dalla condotta ingiuriosa posta in essere, nei confronti di un pubblico ufficiale, quando essa, lungi dal rappresentare l'espressione di uno sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo, riveli una volontà di opporsi allo svolgimento dell'atto d'ufficio e risulti chiaro il nesso di causalità psicologica tra 3 l'offesa arrecata e le funzioni esercitate (in questo senso Sez. 6, n. 44976 del 13/11/2008, Luccisano, Rv. 241660) 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/12/2012 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Serpico Ercole Aprile for DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 14 GEN 2013 IL FUNZION IO GIUDIZIARIO Piet Esposito E T R O C