Sentenza 5 marzo 2003
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la causa di nullità prevista dall'art. 6, comma 1, della legge 30 luglio 1990 n. 217, ora trasfuso nell'art. 96 comma 1 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia), collegata all'inosservanza da parte del giudice, a fronte di rituale richiesta di ammissione al beneficio, dell'obbligo di adottare, entro il termine di dieci giorni o immediatamente, a seconda dei casi, il provvedimento di ammissione al patrocinio, si riferisce unicamente agli atti del procedimento eventualmente compiuti dopo la scadenza del termine e prima che l'istanza abbia trovato accoglimento, in quanto solo in relazione ad essi si può verificare un concreto pregiudizio dell'effettivo esercizio del diritto di difesa (nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso con cui si deduceva la nullità dell'intero procedimento di esecuzione per non essere stato rispettato il termine dei dieci giorni, in quanto nell'unico giorno di scopertura conseguente al ritardo del provvedimento di ammissione al patrocinio nessun atto pregiudizievole dei diritti difensivi del condannato era stato compiuto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2003, n. 18611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18611 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Torquato Gemelli Presidente
Dott. Piero Mocali Consigliere
Dott. Antonio Marchese Consigliere
Dott. Umberto Giordano Consigliere
Dott. Livio Pepino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA CO, nato l'[...] a [...];
avverso l'ordinanza emessa il 5 dicembre 2001 dalla Corte d'Appello di Torino. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano;
Lette le richieste del Pubblico Ministero Dr. Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza in data 5 dicembre 2002 la Corte d'Appello di Torino, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a GA CO con sentenza 10 ottobre 1999 del locale Tribunale. Contro questa pronuncia il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce la nullità dell'intero procedimento di esecuzione per non essere stato rispettato il termine di dieci giorni entro cui, ai sensi dell'art. 6 comma 1 legge 30 luglio 1990 n. 217 (trasfuso nell'art. 96 comma 1 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), quando come nel caso di specie sia stata presentata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve intervenire la relativa decisione.
La nullità era già stata eccepita davanti alla Corte di Appello, che l'aveva respinta sull'erroneo presupposto che il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato fosse intervenuto tempestivamente, facendo riferimento a un precedente incidente di esecuzione deciso il 12 giugno 2001 in cui l'istanza era stata presentata il 7 maggio 2001 e il provvedimento era intervenuto il 10 maggio 2001.
In realtà in questo caso l'istanza di ammissione era stata presentata il 12 ottobre 2001 e il decreto ammissivo era intervenuto il 23 ottobre 2001, e quindi con un giorno di ritardo.
La doglianza è comunque priva di fondamento, e il ricorso va pertanto rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 cod. proc. pen.. La previsione di nullità assoluta per l'ipotesi di mancata pronuncia sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato entro dieci giorni dalla presentazione della stessa - introdotta nell'art. 6 comma 1 della legge istitutiva dalla legge modificativa 29 marzo 2001 n. 234 - non può invero che riferirsi, se si considera la ratio della norma che è chiaramente posta a tutela dell'effettivo esercizio del diritto di difesa, unicamente agli atti del procedimento compiuti quando l'istanza non abbia ancora trovato accoglimento ed a quelli consecutivi da questi dipendenti, solo in relazione ad essi potendosi verificare un concreto pregiudizio di tale diritto.
Nel caso di cui si tratta invece nulla da cui potesse derivare pregiudizio al GA è avvenuto nell'unico giorno in cui il predetto è rimasto per così dire "scoperto" in conseguenza del ritardo del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essendo gli avvisi ex art. 666 comma 3 cod. proc. pen., emessi il 4 settembre 2001, a tale data già stati regolarmente notificati (l'11 settembre 2001 al difensore e il 15 ottobre 2001 all'interessato) ed essendosi l'udienza di trattazione dell'incidente svolta il 5 dicembre 2001, quando detto provvedimento era da tempo stato emesso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 APRILE 2003 .