Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2003, n. 18611
CASS
Sentenza 5 marzo 2003

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In tema di patrocinio a spese dello Stato, la causa di nullità prevista dall'art. 6, comma 1, della legge 30 luglio 1990 n. 217, ora trasfuso nell'art. 96 comma 1 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia), collegata all'inosservanza da parte del giudice, a fronte di rituale richiesta di ammissione al beneficio, dell'obbligo di adottare, entro il termine di dieci giorni o immediatamente, a seconda dei casi, il provvedimento di ammissione al patrocinio, si riferisce unicamente agli atti del procedimento eventualmente compiuti dopo la scadenza del termine e prima che l'istanza abbia trovato accoglimento, in quanto solo in relazione ad essi si può verificare un concreto pregiudizio dell'effettivo esercizio del diritto di difesa (nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso con cui si deduceva la nullità dell'intero procedimento di esecuzione per non essere stato rispettato il termine dei dieci giorni, in quanto nell'unico giorno di scopertura conseguente al ritardo del provvedimento di ammissione al patrocinio nessun atto pregiudizievole dei diritti difensivi del condannato era stato compiuto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2003, n. 18611
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18611
    Data del deposito : 5 marzo 2003

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