Sentenza 13 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di custodia cautelare, l'aumento fino a sei mesi della fase dibattimentale di primo grado, previsto dall'art. 303 comma primo lett. b), n. 3-bis cod. proc. pen. con riferimento ai delitti di cui all'art. 407 comma secondo lett. a) cod. proc. pen., è automatico, in quanto esplicitamente voluto dal legislatore in ragione della rilevante gravità di una particolare categoria di delitti; ne consegue che, ai fini dell'operatività di tale aumento, non è necessario alcun provvedimento del giudice.
Commentario • 1
- 1. Custodia cautelare: il doppio del termine di fase non è superabileAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2005, n. 3043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3043 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2005 |
Testo completo
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3 043/0 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 13/01/2005
SENTENZA
N. 113 105 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. GEMELLI TORQUATO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1.Dott.SANTACROCE GIORGIO CONSIGLIERE
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO ព N. 038148/2004
3. Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA 11
4.Dott. DUBOLINO PIETRO "I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA Лехай 23 sul ricorso proposto da :
N. IL 24/12/1959 1) SA DOMENICO
avverso ORDINANZA del 12/07/2004
TRIB. LIBERTA' di CATANIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
SANTACROCE GIORGIO lette/santite le conclusioni del P.G. Dr. Oxcorn CEDRANCOL, du ha cluesto Sontite
dicuoursed me ss imamundito.
del neovs . село на нехобло per l'accoglimento f OSSERVA
I. La corte di assise di Catania, avanti alla quale era in corso di svolgimento il dibattimento a carico di SA ME, imputato di omicidio aggravato dall'uso del metodo mafioso e in stato di custodia cautelare in carcere dal 19 ottobre 2001, rigettava. con ordinanza del 13 gennaio 2004, l'istanza di scarcerazione proposta dalla difesa per decorrenza del termine massimo di fase di un anno e sei mesi, sul rilievo che tale termine, in relazione al delitto per cui si procedeva, era ulteriormente aumentato fino a sei mesi in base al disposto dell'art. 303 comma 1 lett. b) n.
3-bis c.p.p. La difesa proponeva appello avverso l'ordinanza della corte, sostenendo l'inoperatività dell'aumento previsto dalla norma richiamata ove manchi (come nel caso di specie) un provvedimento ad hoc dell'autorità procedente, ma il tribunale di Catania, con l'ordinanza qui impugnata (che è del 12 luglio 2004), rigettava l'appello proposto, affermando che l'aumento previsto dal n.
3-bis della lett. b) dell'art. 303 c.p.p. nell'ipotesi in cui si proceda per uno dei delitti di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) dello stesso codice di rito opera automaticamente (ope legis), giacché tale aumento è previsto per la fase del dibattiment) di primo grado mediante recupero della fase precedente, ove il relativo termine non sia stato completamente utilizzato ovvero mediante detrazione in misura proporzionale dal termine previsto per la fase di cassazione.
Ricorre per cassazione il Sapia a mezzo del proprio difensore, il quale deduce con un unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale, insistendo pela necessità di un apposito provvedimento del giudice che disponga l'aumento previsto dalla norma più volte richiamata, trattandosi di un aumento "fino a sei mesi” e quindi graduabile, a maggior garanzia dei diritti dell'imputato. Secondo la difesa del ricorrente, l'omissione di tale provvedimento finirebbe per determinare una situazione di incertezza nell'ambito della disciplina dei termini di decorrenza della custodia cautelare, stravolgendo l'esercizio dei diritti della difesa.
II. II ricorso non è fondato.
Come questa Corte ha avuto occasione di affermare (Cass., Sez. I, 12 marzo 2002, Apicella;
id., Sez. I, 15 gennaio 2004, Costanzo), nell'intento di fronteggiare con una disciplina più adeguata il pericolo di scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare relativi a imputati di gravi delitti
(come sono quelli elencati nell'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.), la I. 19 gennaio 2001, n. 4, che ha convertito con rilevanti modifiche il d.l. 24 novembre 2000,
n. 241 e contiene "disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia", ha inserito nella lett. b) del comma 1 dell'art. 303 c.p.p. il nuovo numero 3-bis, il quale, senza toccare la durata "edittale" dei termini delle varie fasi né quella complessiva, ha previsto, da un lato, che i termini non utilizzati nella fase precedente (e cioè quelli delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare) possono essere recuperati nella fase di primo grado (dibattimentale, non essendosi toccata la disciplina dei termini relativi alla fase del giudizio abbreviato, di cui all'art. 303 comma 1 lett.
3-bis c.p.p.), e, dall'altro, che in tale fase possono essere impegnati, con 2
relativo scomputo, i termini assegnati al giudizio di cassazione: tutto ciò fino al limite massimo di sei mesi.
L'elemento nuovo apportato dalla legge è caratterizzato dunque dai termini non impiegati nella fase pregressa (id est fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare) che possono essere travasati nella fase del giudizio di primo grado, ossia nel dibattimento.
Non vi è dubbio che con l'introduzione di tale norma è stata superata definitivamente la regola della rigida separazione e della completa autonomia delle singole fasi processuali ai fini del computo dei periodi custodiali ad esse riferibili, tenuto conto che, comunque, i termini di fase, complessivamente calcolati, non possono essere superati. Ciò premesso, appare evidente che il legislatore del 2001, con l'introduzione nel comma 1 dell'art. 303 c.p.p. dell'inciso di cui al n.
3-bis della lett. b), ha previsto l'aumento fino a sei mesi dei termini intermedi della fase dibattimentale di primo grado di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 "qualora si proceda per i reati elencati nell'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p." [e tale è il reato di cui deve rispondere il Sapia, che figura imputato di un omicidio aggravato dall'uso del metodo mafioso], e si è anche preoccupato di specificare, al chiaro fine di non aggravare complessivamente la posizione de libertate dell'imputato, il criterio di imputazione di tale ulteriore termine, prevedendone il recupero da quello della fase precedente - indagini preliminari (ove non completamente utilizzato) oppure la detrazione da quello relativo al giudizio per cassazione per la parte eventualmente residua (comma 1 lett. d). Il legislatore, insomma, ha previsto un'esplicita "intercomunicabilità” ai fini del computo del periodo custodiale, tra fasi e gradi del processo (Cass., Sez. VI, 23 ottobre 2001, n. 43178, Capriati, in Cass. pen. mass. ann., 2002, n. 874, p. 2682). In modo ancora più esplicito, un'altra recente pronuncia di questa Corte (Sez. fer., 8 agosto 2001, Fornaro) ha avuto modo di precisare che l'inciso di cui si discute "mira a "sterilizzare" il termine in questione, nel senso che esso non può essere aggiunto ai termini di durata massima della custodia cautelare
("doppio dei termini previsti dall'art. 303 commi 1, 2 e 3") che restano pertanto inalterati.
Chiara è dunque l'operatività automatica di questo ulteriore aumento, senza che occorra un apposito provvedimento del giudice che lo disponga (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, 15 gennaio 2004, Costanzo, cit.). Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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Dispone che, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento venga comunicata al direttore dell'istituto penitenziario ove il Sapia è ristretto, ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'art. 23 legge n. 332/95.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2005.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Giorgio Santacroce Torquato Gemelli
GI fout scisse
(DEPOSITATA IN CANCELLERIA
31 GEN 2005
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IL CANCELLIERE U
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