Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10417 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLIC.104 17/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Asioni afesa del poses Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario Presidente SPADONE R.G.N. 7590/99 Dott. Ugo Consigliere RIGGIO Cron. 23033 SCHETTINO - Rel. Consigliere Dott. Olindo - Rep. 3505 Consigliere Ud. 22/03/01Dott. Roberto Michele TRIOLA Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere- UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENT ENZA 3000 per diritti L. 30 LUG. 2001 sul ricorso proposto da: IL CE RO AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 250, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA VIGGIANO GIOVANNI, che lo difende unitamente all'avvocato CAROTTI GIULIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN IS, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE G. MAZZINI 61 presso lo studio dell'avvocato TERRA STEFANO, che la difende per procura speciale 1/3/01;Notaio Mario Fea, in Roma, Rep. n. 66632, del 9/3/01 2001 516 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 18/99 del Tribunale di RIETI, depositata il 09/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato Stefano TERRA, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G.N.7590/99 Oggetto: Possesso-azioni a difesa del possesso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 45 del 1996 il pretore di Roccasinibalda, pronunciando, nel merito, sulla domanda proposta da SA CA nei confronti di SI RE con ricorso per danno temuto e per la tutela del possesso di un suo terreno in località Prato di Oliveto di Torricella Sabina, al cui confine esisteva una servitù di passaggio a piedi della larghezza di un metro, che il SI aveva allargato di un metro e mezzo per tutta la sua lunghezza, appropriandosi del terreno predetto e provocando il franamento della vigna soprastante, revocata l'ordinanza emessa а conclusione della fase sommaria con la quale aveva ordinato al SI di eseguire le opere necessarie per la riduzione in pristino dei luoghi rigettava la domanda. Impugnata la sentenza dalla CA, il tribunale di Rieti, con sentenza depositata il 19 febbraio 1999, in riforma della sentenza del pretore, ed in accoglimento della domanda per la manutenzione del possesso proposta dall'appellante, ha ordinato al 2 SI l'immediata esecuzione, а sue spese, delle opere atte ad ovviare al pericolo di smottamento del fondo della CA, così come descritte dal c.t.u. geom. Felice Micheli, autorizzando, in difetto di spontanea attuazione, l'esecuzione forzata. Il giudice di appello, premesso che l'azione esperita dalla CA, come qualificata dal pretore e dalla parte, è duplice, ossia è, da un lato, di danno temuto e, dall'altro, di manutenzione del possesso, ha ritenuto, per quanto riguarda la prima, che non solo vi è difetto di legittimazione passiva del convenuto, ma che manchi dei presupposti oggettivi addirittura uno dell'azione medesima. In ordine all'azione di manutenzione, invece, dopo avere rilevato che il pretore l'aveva erroneamente qualificata in sentenza come spoglio, mentre in realtà si trattava di semplice molestia, il ha evidenziato che dall'espletatatribunale istruttoria era emerso che l'attività del SI aveva avuto come conseguenza solo il pericolo di smottamento del terreno della CA, e non l'appropriazione di parte dello stesso;
e, pertanto, essendo risultato, da un lato, che la 3 CA ha il possesso di questo, e, dall'altro, che il pericolo di frana è dipeso dalle opere poste dal SI, ha accolto il in essere in essere relativo motivo di appello, con la conferma dell'ordinanza pretorile emessa all'esito della fase cautelare e con l'emissione dei provvedimenti racchiusi nel dispositivo più sopra riportato. Ricorre SI RE per la cassazione della sentenza, deducendo tre motivi di gravame. Resiste con controricorso CA SA. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art.360 n.3 c.p.c., in relazione all'art. 329 c.p.c., per avere, Ay疝 il tribunale, riqualificato come danno temuto una delle due domande proposte dalla CA, che il pretore aveva, peraltro, rigettata, sebbene relativamente a tale punto non vi fosse stata impugnazione. 2) Violazione e falsa appliocazione dell'art. 360 n.3 c.p.c., in relazione agli artt. 1168, 1170 ed all'art.2697 c.c., per l'erronea qualificazione, da parte del tribunale, dell'azione esercitata dalla CA come azione di manutenzione, laddove la stessa ricorrente aveva inteso esercitare, invece, un'azione di reintegra, tanto che anche il pretore l'aveva correttamente qualificata come tale;
e per avere desunto erroneamente, il giudice di appello, la prova del possesso del fondo, da parte dell'attrice, dal fatto, non veritiero, della mancanza di qualsiasi contestazione ex adverso sul punto, e dall'interrogatorio reso dalla stessa attrice, nonché, infine, dall'espressione di stile contenuta nel rogito di acquisto da lei prodotto, relativa alla pretesa immissione nel possesso del fondo. 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n.3 c.p.c., in relazione all'art. 102 c.p.c., per non CA citato in giudizio ilavere la proprietario o i proprietari dei fondi confinanti con il suo, sui quali dovevano essere realizzate le opere descritte dal c.t.u. e doveva incidere la sentenza, desumendosi dalla perizia che costoro erano persone diverse dal SI. Il ricorso è infondato. Per quanto riguarda il primo motivo, si Osserva 5 che, avendo il giudice di appello rigettato, come, del resto, aveva già fatto il pretore, la domanda di danno temuto proposta dall'attrice, nessun interesse ha l'odierno ricorrente a dolersi della "riqualificazione" della stessa domanda fatta dal tribunale. Il motivo è, quindi, inammissibile. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole sia della qualificazione data dal giudice di appello alla domanda di tutela possessoria formulata dall'attrice sia dell'accoglimento della stessa, pur in mancanza di prova in merito al vantato possesso del fondo da parte di lei. Con riguardo alla prima censura, si osserva che il tribunale ha qualificato come azione di manutenzione del possesso quella esercitata dalla CA sulla base di analoga qualificazione datane dal pretore con l'ordinanza emessa a conclusione della fase sommaria, con la quale, come ha ricordato lo stesso tribunale, fu ordinato al SI 1'immediata cessazione delle molestie al possesso della CA;
e costei, da parte sua, nel rassegnare le conclusioni nel giudizio di primo grado, chiese, tra l'altro, la conferma della predetta ordinanza, per cui deve escludersi che il giudice di appello abbia dato alla domanda di 6 dall'appellante possessoria propostatutela qualificazione (CA) un significato ed una diversi da quelli che avevano inteso dare sia la parte che il pretore. Quanto alla seconda censura, se ne deve parimenti rilevare l'infondatezza, atteso che il tribunale, con valutazione aderente alle risultanze processuali ( mancanza di puntuale contestazione da parte del SI, titolo di proprietà del terreno della CA, dichiarazioni rese da costei), che non può essere rinnovata in questaevidentemente sede, e con motivazione adeguata, rispetto alla natura dell'azione esercitata dalla CA, ed immune da vizi logici e giuridici, è pervenuto alla conclusione di ritenere sussistente il presupposto del possesso del fondo da parte della stessa e, quindi, in definitiva, della sua legittimazione ad agire in sede possessoria (art.1170 c.c.). Il terzo motivo è inammissibile perché nuovo;
e, comunque, la relativa censura, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario o dei proprietari dei fondi limitrofi a quello della CA, è inconsistente, essendo indivuduato nel SI, e non in altri,stato l'autore della turbativa del possesso da quella 7 denunciata. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il .226.500 ricorrente alle spese, liquidate in lire' ' oltre a lire 2.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001 109T 250.000 Il Presidente Il consigliere est. 110000 456T (Dr.Mario Spadone) (Dr. Olindo Schettino) TOT. 290000 враями IL CANCEVERE C1 FR CA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 LUG 2001 Roma IL CANLOA AVERE C1 .01 AN Latania UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 SET. 20 Serie 4 Registrato in 290.000 Well versate B. DUECENTONOVANTAMILA p. 11 Dirigento Area Servid al (D.ssa Maria Grazia DI FL (line Il Responsabile Servizio Aur iz (Dr. M. RACCICHIML 8