Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2001, n. 4561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4561 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOL04561/0 1 Aula 'B' REPUBBLICA ITALIAN. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 9526/98 Cron.9769 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere - Dott. AO STILE - Consigliere - Rep. Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere - Ud.17/01/01 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZO IO, NI LE, IM AO, DD AL AO, DA IN LO, CA ER, NI AN, HI CO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato MANFREDINI ORNELLA, rappresentati e difesi dall'avvocato SCRIPELLITI NINO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ASL.- AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FIRENZE, in persona 2001 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 72, presso lo studio 201 -1- dell'avvocato REANDA CECILIA, che la rappresenta e SA IO, difende unitamente all'avvocato giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 16/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 21/01/98 R.G.N. 449/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Svolgimento del processo Con separati ricorsi, poi riuniti, al Pretore di Firenze, ZO NI, NI PO, TI RO, AL NO RA, IM AO, DD TO AO, AN RA e CH CO, medici convenzionati per la medicina generale a norma dell'art. 48 legge 23 dicembre 1978 n.833 e, al tempo stesso, titolari di pensione a carico dell'Amministrazione del Tesoro, lamentavano di non aver ricevuto in misura intera le quote di carovita da loro maturate dal 1° gennaio 1990 in avanti e chiedevano la condanna dell' Azienda Sanitaria di Firenze (già USL) al pagamento delle dovute differenze. Il Pretore, con sentenza del 9 giugno 1997 condannava l'azienda al pagamento di somme varie in favore di ZO, NI, TI, AL NO, IM e DD per il periodo 1.1.1990 -30.4.1992, osservando che, dopo quella data, alla stregua del d.p.r. 13 marzo 1992 n. 260 - che aveva riformulato l'art.41, lett. F, punto D del d.p.r. n.314 del 1990 - competevano ai medici nella condizione dei ricorrenti le (sole) differenze tra quote di carovita teoricamente spettanti e l'ammontare della indennità integrativa speciale erogata sulla pensione. Respingeva, invece, la domanda di AN e CH perché divenuti titolari di pensione nel 1994 (nella vigenza dunque del citato decreto). Avverso la decisione proponevano appello principale sia l'Azienda Sanitaria di Firenze che AN RA e CH CO. Gli appellati resistevano e proponevano appello incidentale. Con sentenza in data 21 gennaio 1998 il Tribunale di Firenze, accogliendo il primo motivo dell' appello principale e di quello incidentale dell' Azienda Sanitaria di Firenze ne ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva, osservando che la normativa (statale e regionale) vigente in materia individua nella Regione il soggetto 3 th giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti relativi alle pregresse gestioni delle unità sanitarie locali. Ricorrono per la cassazione di questa sentenza ON NI e gli altri litisconsorti con due motivi illustrati con successiva memoria. Resiste l'Azienda Sanitaria di Firenze con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 23 legge reg. Toscana 29 giugno 1994 n.49, dell'art.6, comma 1, legge 23 dicembre 1994 n.724 e dell'art.2, comma 14, legge 28 dicembre 1995 n.549 (art.360 n.3 c.p.c.) e, mentre convengono con la statuita carenza di legittimazione passiva della ASL con riferimento ai diritti da essi maturati nel periodo intercorso tra la data della loro collocazione a riposo e la data del 31 dicembre 1994, sostengono, tuttavia, che le domande da tutti loro proposte, come risulta con evidenza dagli atti introduttivi del giudizio e dalle conclusioni trascritte nella sentenza impugnata, avevano ad oggetto l'accertamento, in generale, del diritto a percepire l'intero importo delle quote di carovita fino alla pronuncia della sentenza di merito, sicchè nel petitum era compresa fin dall'inizio (anche) la richiesta delle quote di carovita maturate successivamente al 1° gennaio 1995, in un periodo, cioè, nel quale per certo sussisteva la legittimazione passiva dell'Azienda sanitaria, questa essendo subentrata alla USL con decorrenza dal 1° gennaio 1995. Con il secondo motivo e con deduzione di violazione dell'art.36 Cost. e dell'art. 2223 cod.civ. con riferimento all'art. 2233 cod.civ. sostengono i ricorrenti che, in seguito alle pronunce della Corte Costituzionale n. 566 del 1989, n.204 del 1992, n.736 del 1994, deve affermarsi l'esistenza di un principio generale nella materia, secondo il quale la esclusione o la riduzione di voci del trattamento pensionistico compensative del deprezzamento del valore della moneta è legittima alla condizione the della predeterminazione da parte del legislatore di un limite reddituale al di sopra del quale la compressione è consentita ma al di sotto del quale il cumulo deve essere ritenuto legittimo. Sulla base di tale principio sostengono che è errata la sentenza del Pretore nella parte in cui, per il periodo successivo alla entrata in vigore del d.p.r. n.260/1992 (30 aprile 1992) - e, quindi, per quanto interessa il presente ricorso, per il periodo successivo al 1° gennaio 1995 - ha negato ad essi ricorrenti il diritto alle quote di carovita. A loro dire, infatti, il giudice a quo avrebbe dovuto disapplicare l'anzidetto provvedimento regolamentare, ostativo del pieno soddisfacimento del loro diritto al pieno corrispettivo dell' attività professionale convenzionata, posto che la decurtazione di una voce di tale corrispettivo (nel caso le quote di caro vita) si pone come violativa non solo del principio di ragionevolezza, ma anche dell'art.36 Cost. (applicabile al rapporto di lavoro parasubordinato) e dell'art.2233 cod.civ., determinando anche un'antinomia interna all'accordo nazionale approvato con d.pr. n.260/1992. Proseguono rilevando che il 25 gennaio 1996 è stato sottoscritto il nuovo accordo nazionale valido dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997 e che la nuova disciplina, applicabile alla presente controversia nei confronti della ASL, modifica la denominazione delle quote di carovita in compenso aggiuntivo, del quale non prevede alcuna riduzione nell'ipotesi di medico pensionato del Ministero del Tesoro, così chiarendo a posteriori che le quote di carovita di cui alle precedenti convenzioni erano veri e propri elementi integrativi della retribuzione e non accessori di natura analoga a quella della indennità integrativa speciale. Il ricorso è fondato nei limiti delle considerazioni che seguono. Il Tribunale ha richiamato a fondamento della decisione le disposizioni di legge succedutesi nella materia (d.lgs 30 dicembre 1992, n.502, legge 23 dicembre 1994 n.724, art. 6, comma 1, legge 23 dicembre 1995 n. 549, art. 2, quattordicesimo comma), nell'interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte con la fles sentenza 6 marzo 1997 n.1989, cui hanno fatto seguito conformi decisioni delle stesse Sezioni Unite e delle Sezioni semplici ( per tutte, vedi SU 26 febbraio 1999 n. 102, Sez. Lav. 20 dicembre 1999 n. 14343, Sez. I 17 giugno 2000 n.7709, Sez. Lav. SU 30 novembre 2000 n.1237) e nelle quali è stato affermato il principio che le disposizioni anzidette hanno realizzato una successione ex lege della Regione nei rapporti obbligatori facenti capo alle soppresse gestioni delle Unità sanitarie locali, così individuando nella Regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere esclusivamente a proprio carico i debiti e i crediti già di pertinenza di quelle pregresse gestioni;
con la conseguenza che le neocostituite Aziende unità sanitarie locali sono prive di titolo in relazione a posizioni debitorie sorte anteriormente alla soppressione delle USL e, se evocate in giudizio, devono essere dichiarate carenti di legittimazione passiva (ad causam) rispetto a domande di condanna che da esse traggano fondamento. Al di fuori di questo specifico ambito, peraltro, le neocostituite Aziende sanitarie succedono ai soppressi organismi in tutti i rapporti giuridici ad essi riferibili, compresi quelli di lavoro del personale dipendente e convenzionato, cosicchè deve affermarsene la legittimazione ad agire e contraddire (cosiddetta legitimatio ad causam attiva e passiva) allorchè si controverta su posizioni di credito e debito relative a tali rapporti e radicabili nella gestione di loro pertinenza. Ora, se la sentenza impugnata appare giuridicamente corretta nella parte in cui dichiarato difetto di legittimazione passiva dell'Azienda sanitaria di Firenze è riferibile alla pretesa dei ricorrenti di ottenerne la condanna al pagamento delle differenze di quote di carovita da loro maturate nel periodo di gestione della cessata USL, non altrettanto può dirsi per il periodo successivo al 31 dicembre 1994, nel quale operava la nuova gestione dell'Azienda sanitaria. E' lo stesso Tribunale a ricordare che la Regione Toscana, con legge regionale 29 giugno 1994 n. 49 (art.23) ebbe a stabilire che ciascuna delle Aziende sanitarie Le locali di nuova istituzione subentrava dalla data del 1° gennaio 1995 alle precedenti Unità Sanitarie Locali e che il subentro operava agli effetti dei rapporti attivi e passivi del personale e del patrimonio, con esclusione dei rapporti di tesoreria e di quanto non compatibile con il nuovo ordinamento. Successivamente la legge (statale) 28 dicembre 1995 n.549, all'art.2, comma 14, ha stabilito che "per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali comprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art.6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994 n.724 sono trasformate in gestioni liquidatorie". Questo significa, per un verso, che le situazioni debitorie e creditorie ascritte dal legislatore (statale e regionale) alle gestioni delle soppresse USL sono quelle che risultano tali alla data del 31 dicembre 1994 e, per altro verso, che quelle venute in essere, nei rapporti con i medici convenzionati, dopo il 1° gennaio 1995, sono riferibili esclusivamente alle neocostituite Aziende sanitarie, delle quali, va, pertanto affermata la legittimazione ad agire e contraddire in controversie aventi ad oggetto rapporti di debito e di credito sorti in epoca successiva alla data suddetta. rassegnate in In realtà il Tribunale non ha considerato che, con le conclusioni appello e, peraltro, trascritte nella stessa epigrafe della sentenza tutti i medici - appellanti (in via principale o incidentale) avevano chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso dell'accertamento del loro diritto alla corresponsione, da parte della convenuta Azienda sanitaria di Firenze, delle differenze delle quote di caro-vita "fino alla data della emananda sentenza”, con ciò evidentemente intendendo riferire la domanda a tutte le quote di caro-vita che fossero maturate a loro favore fino alla 7 9525/98 pronuncia della sentenza di appello, comprese, quindi, quelle maturate dopo il 1° gennaio 1995. Nei limiti in cui il difetto di legittimazione passiva dell'Azienda sanitaria di Firenze è stato affermato dal Tribunale in relazione a tutta la domanda, si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata e la causa va rinviata ad altro giudice per la verifica (non compiuta) della fondatezza della domanda stessa per la parte riferibile al periodo successivo al 1° gennaio 1995, restando assorbite, perché inerenti al merito della controversia, le questioni prospettate nel secondo motivo di ricorso. Il giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Firenze, provvederà al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2001 Il Presidente Il Cons. estensore faliellalololta. Pell. I D IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi2 8 MAR 2001 IL CANCELLIERE T R O O R C F