Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 260.
Versamenti dei soci a responsabilita' limitata
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale delle societa' con soci a responsabilita' limitata il giudice delegato puo', su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
2. Contro il decreto emesso a norma del comma 1, puo' essere proposta opposizione ai sensi dell' articolo 645 del codice di procedura civile .
Note all'art. 260:
- Si riporta il testo dell' articolo 645 del codice di procedura civile :
"Art. 645. Opposizione.
L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinche' ne prenda nota sull'originale del decreto.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.".
Versamenti dei soci a responsabilita' limitata
1. Nella procedura di liquidazione giudiziale delle societa' con soci a responsabilita' limitata il giudice delegato puo', su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
2. Contro il decreto emesso a norma del comma 1, puo' essere proposta opposizione ai sensi dell' articolo 645 del codice di procedura civile .
Note all'art. 260:
- Si riporta il testo dell' articolo 645 del codice di procedura civile :
"Art. 645. Opposizione.
L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinche' ne prenda nota sull'originale del decreto.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.".
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- 1. Liquidazione giudiziale della societàhttps://www.studiocataldi.it/ · 1
Giurisprudenza • 50
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