Articolo 3 della Legge 30 novembre 1950, n. 1045
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 gennaio 1951
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1951