Versione
6 gennaio 1951
6 gennaio 1951
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'attuazione della presente legge.