Sentenza 17 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2002, n. 14753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14753 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 REPUBBLICA ITALIANA N. 131 TAB. ALL. B. N. 2 MATERIA DISCIPLINARE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 4753/020 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Disciplinari SEZIONE TERZA CIVILE farmacisti 1 Composta dagl 11. R.G.N. 29299/01 - Presidente Dott. Angelo - Consigliere Dott. Paolo VITTORIA - 344.07 Cron. Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Francesco SABATINI Ud. 27/06/02 Dott. Ennio MALZONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA CAMPEDELLI PIETRO, elettivamente VIA BRESCIA 29, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE difeso dall'avvocato ANTONINO GIUNTA,GUARNA ASSANTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI AREZZO, in Benito Zampi, persona del Presidente pro tempore Dott. PISANELLI 2, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G presso lo studio LEOPARDI-FUSELLI, difeso dall'avvocato 2002 SIMONE CICCOTTI, giusta delega in atti;
1457 controricorrente 1 nonchè
contro
MINISTERO DELLA SANITA', PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO;
intimati avverso la decisione n. 122/01 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di ROMA, emessa il 14/05/01 e depositata il 04/10/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Antonino GIUNTA;
udito l'Avvocato Simone CICCOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Consiglio dell'Ordine dei farmacisti della Pro- vincia di Arezzo, con deliberazione del 19.12.2000, ir- rogava al dott. Pietro Campedelli la sanzione della censura per aver tenuto un comportamento disdicevole per il decoro professionale, consistente nel praticare sconti sul prezzo di vendita di medicinali omeopatici, in violazione dell'art. 125 del T.U. delle leggi sani- tarie, che vieta la vendita di medicinali a prezzo di- verso da quello segnato sull'etichetta. 2 Avverso il provvedimento il dott. Campedelli propo- neva ricorso alla Commissione centrale per gli eser- centi le professioni sanitarie, assumendo che ai pro- dotti omeopatici non si applica il divieto di praticare sconti sul prezzo indicato sull'etichetta posto per i medicinali dal citato art. 125, e che la sanzione in- flitta era eccessiva. La Commissione, con decisione del 4.10.2001, acco- glieva solo in parte il gravame riducendo la sanzione inflitta all'ammonimento. Avverso la decisione il dott. Campedelli ha propo- sto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ai quali ha resistito, con controricorso, l'Ordine dei farmacisti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il resistente ha eccepito l' inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 68 del d. P.R. n. 221 del 1950. 1.1. L'eccezione è infondata. La suindicata disposizione è illegittima e deve es- sere disapplicata ai sensi dell'art. 5 della legge 20.3.1865 n. 2248 all. E, dal momento che trattasi di norma regolamentare e che la stessa introduce una dero- ga all'art. 325, comma 2, c.p.c., che fissa in giorni 3 sessanta il termine per proporre il ricorso per cassa- zione, non consentita in mancanza di una apposita di- sposizione di legge (S.U. n. 11727/97).
2. Con il primo motivo, denunciando omessa e con- traddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente assume che la Commissione centrale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla sussi- stenza del presupposto in base al quale la sanzione è stata applicata, e cioè se sia vietato praticare lo sconto sul prezzo dei prodotti omeopatici.
2. Con il secondo motivo, denunciando nullità della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su ulteriore punto decisivo della
contro
- versia, in violazione degli artt. 38 e 66 del d.P.R. n. 221 del 1950, il ricorrente assume che la decisione im- pugnata sarebbe affetta da totale carenza di motivazio- ne, nella parte in cui ha affermato che anche nella vendita dei medicinali omeopatici debbono essere osser- vate le regole deontologiche valide per tutti i prodot- ti medicinali, senza indicare quali sarebbero le regole violate ed attraverso quali comportamenti, e senza te- nere conto delle circostanze addotte dal ricorrente a dimostrazione della sua buona fede circa la insussi- stenza del divieto di praticare sconti sul prezzo di vendita dei prodotti omeopatici.
2.1. I due motivi, recanti entrambi denuncia di vi- zio di motivazione, possono essere congiuntamente esa- minati, in ragione della loro intima connessione, e vanno disattesi.
2.2. Ha considerato la Commissione che il ricorso, nella parte concernente l' inapplicabilità alla vendita di prodotti omeopatici del divieto per i farmacisti di prezzo dei medicinali posto praticare sconti sul dall'art. 125 del T.U. delle leggi sanitarie era infon- dato, atteso che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 17.3.1995 n. 185 e successive modifiche, ai me- dicinali omeopatici si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del detto d.lgs. le medesime disposizioni con- cernenti le specialità medicinali, salvo quanto dispo- sto dal medesimo decreto;
che nel d.lgs. n. 185, mentre si rinvengono regole particolari per i prodotti omeopa- tici circa i requisiti per la immissione e la permanen- za in commercio, non si ravvisano termini di riferimen- to per quanto riguarda il prezzo di vendita;
che, in difetto di particolari disposizioni, anche nella vendi - ta di prodotti omeopatici debbono essere osservate le regole deontologiche generali valide per tutti i pro- dotti medicinali e quindi anche il divieto di praticare sconti sul prezzo di vendita segnato sulla confezione posto dall'art. 125 del T.U. delle leggi sanitarie. Ha 5 ritenuto invece fondata la doglianza concernente la congruità della sanzione, che ha limitato quindi all'avvertimento.
2.3. Secondo la giurisprudenza di questa S.C., in relazione alle decisioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, il vizio di mo- tivazione deducibile con il ricorso per cassazione è configurabile solo quando si traduce nella radicale mancanza della stessa, ovvero nel suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (motivazione apparente) o fra loro logicamente incon- ciliabili O comunque perplesse ed obbiettivamente in- compatibili, che emergano dal provvedimento in se stes- so considerato (v., per tutte, sent. n. 14479/00).
2.3. Le menzionate ipotesi non sono ravvisabili nel caso in esame, poiché la decisione impugnata (nei sue- sposti termini riassunta) è munita di motivazione, il cui esame consente di ricostruire il percorso logico seguito dalla Commissione per affermare che anche nella vendita di prodotti omeopatici debbono essere osservate le regole generali valide per tutti i prodotti medici- nali, e quindi anche il divieto di praticare sconti sul prezzo di vendita segnato sulla confezione posto dall'art. 125 del T.U. delle leggi sanitarie.
3. In conclusione, il ricorso è rigettato.
4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 27.6.2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTFoRESIDENTE IL CAN Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 17 .10.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Alello