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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
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Art. 131. Deposito delle somme riscosse 1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore.
2. Il mancato deposito nel termine e' valutato dal tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore.
3. Il prelievo delle somme e' eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione «Fondo unico giustizia» del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformita' a quanto previsto dall' articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 .
(( 4. Il mandato e' sottoscritto dal giudice delegato ed e' comunicato telematicamente dal cancelliere al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. ))
2. Il mancato deposito nel termine e' valutato dal tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore.
3. Il prelievo delle somme e' eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione «Fondo unico giustizia» del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformita' a quanto previsto dall' articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 .
(( 4. Il mandato e' sottoscritto dal giudice delegato ed e' comunicato telematicamente dal cancelliere al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. ))
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- 1. Come Difendersi Se L’Agenzia Delle Entrate Iscrive A Ruolo Sanzioni Sub IudiceGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 12 marzo 2026 · 1
Introduzione Ricevere una cartella o un atto di riscossione che pretende sanzioni tributarie mentre la contestazione è ancora pendente davanti al giudice è uno degli scenari più destabilizzanti per un contribuente: perché genera un effetto immediato (pressione finanziaria, rischio di iscrizioni ipotecarie, fermi, pignoramenti), ma al tempo stesso dà la sensazione di una pretesa “anticipata”, cioè non ancora “stabilizzata” da una decisione. Nella pratica, il rischio più grande non è soltanto il pagamento di somme potenzialmente non dovute, ma anche la perdita di tempo e di strumenti di tutela per scadenze mancate o strategie difensive impostate male. Il tema è importante perché, in …
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Giurisprudenza • 16
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 22/06/2026, n. 235Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA Sent. 235/2026 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO composta dai Magistrati Dott. IO IA Presidente Dott. Saverio AL Consigliere, rel. Dott. Francesco Maffei Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80953 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti del Signor X X (C.F. IS), nato a [...] il IS e residente in [...], in via IS, non costituito; con l'intervento ad adiuvandum dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede …Leggi di più...
- danno da disservizio·
- art. 1 l. 20/1994·
- responsabilità amministrativa·
- art. 6 l. 1/2026·
- danno erariale·
- dolo·
- art. 31 c.5 d.lgs. 174/2016·
- contumacia·
- danno da lesione del rapporto sinallagmatico·
- intervento ad adiuvandum·
- Codice di giustizia contabile·
- art. 33 l. 724/1994·
- INPS·
- Corte dei conti·
- art. 93 c.g.c.