Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2004, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE N. 14, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO MEDINA, ENRICO SIBOLDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 278/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 21/11/00 - R.G.N. 81/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 16/05/03 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato BARBANTINI;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al OR di Savona. la EL S.p.a. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato di pagare all'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) la somma di lire 320.131.946 a titolo di contributi e somme aggiuntive, dovuti per il periodo intercorrente fra il luglio 1987 e l'agosto 1988. e relativi a 35 lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, che erano da considerarsi a tempo indeterminato.
Il OR, dopo l'espletamento di prova testimoniale, accolse la domanda. Accogliendo l'appello dell'I.N.P.S., la Corte d'Appello di Genova ha respinto l'opposizione.
Condividendo le affermazioni del OR, il giudice di secondo grado premette su un piano generale che il contratto di formazione e lavoro ha una causa mista (scambio fra prestazione retribuita ed addestramento finalizzato ad acquisizione di professionalità ed ingresso guidato nel modo del lavoro), e che una divergenza, anche di non lieve entità, fra obblighi contrattuali e svolgimento del rapporto non costituisce inadempimento sanzionabile con la conversione, ove, secondo la valutazione del giudice di merito, non comprometta la funzione contrattuale.
Nel caso in esame, il contratto era diretto alla formazione di operai comuni di secondo livello, con corsi di 40 ore di teoria e 360 ore di pratica.
Nella ricostruzione del fatto, il giudicante conferisce particolare rilievo alle dichiarazioni di due giovani assunte con il contratto di formazione e lavoro;
dichiarazioni che, pur contrastanti con quelle dei dipendenti della EL S.p.a. erano attendibili, in quanto provenienti da persone estranee all'azienda, rese in epoca non sospetta, e confermate in giudizio.
Queste dichiarazioni avevano riscontro nelle dichiarazioni rese agli ispettori da tutti gli altri assunti: ed il relativo riferimento dei verbalizzanti, pur non costituendo prova piena (ex art. 2700 cod. civ.), non era privo di efficacia probatoria, che il giudice ha il potere di valutare nel complesso degli elementi processuali. Dagli indicati elementi emergeva che le istruzioni impartite dall'azienda erano minime (e, sul piano teorico, pressoché inesistenti); ne' erano riferibili alla formazione, bensì alle informazioni che qualsiasi datore da a coloro che devono essere inseriti in azienda.
D'altro canto, le dichiarazioni dei dipendenti della Società, del tutto contrastanti con le indicate testimonianze, non fornendo precisazioni sulle ore di lezione, non consentivano di comprendere se la formazione fosse stata effettiva.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la EL S.p.a. , percorrendo le linee d'un unico articolato motivo;
l'I.N.P.S. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 3 nono comma del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863) e dell'art 2697 cod. civ. nonché omessa illogica e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che a. l'I.N.P.S. aveva l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa, e cioè l'inadempimento dell'obbligo formativo: le dichiarazioni rese agli ispettori e non confermate in giudizio nel contraddittorio con la Società, non potevano costituire prova, e potevano essere valutate solo nel complesso delle risultanze processuali: e tuttavia costituivano il "cuore" della motivazione della sentenza impugnata;
b. come la stessa sentenza riconosce, "un qualche addestramento vi è sicuramente stato"; con un inammissibile salto logico, la sentenza ha poi dedotto dalla mancata precisazione del quantum (la durata) l'inesistenza dell'an (la formazione); "l'elemento formativo c'era";
e. l' EL, che aveva deposto in giudizio, aveva dichiarato di essere stata istruita sull'utilizzazione delle macchine;
e la BO aveva riconosciuto di aver ricevuto indicazioni "teoricamente e praticamente, sulle operazioni da svolgere". Il ricorso è infondato. Nel contratto di formazione e lavoro, disciplinato dal Decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863), la formazione professionale non solo è parte integrante della causa (d'un negozio a causa mista), bensì ragione fondamentale ed elemento qualificante del contratto, ed in tal modo parametro di valutazione della relativa validità. In tal modo, l'assenza della formazione, mancanza della causa negoziale, determina la nullità del contratto (Cass. 11 aprile 2000 n. 4632). Poiché, tuttavia, a differenza dell'apprendistato, la formazione non è mera acquisizione di professionalità bensì ingresso guidato nel modo del lavoro, una divergenza, anche di non lieve entità, fra obblighi previsti dal contratto e concreto svolgimento del rapporto non integra inadempimento datorile sanzionabile con la conversione dello stesso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove non sia compromessa la funzione negoziale della formazione (ex plurimis, Cass. 12 marzo 1996 n. 2009, Cass. 11 febbraio 1998 n. 1426). La valutazione dell'incidenza di questa divergenza sulla funzione negoziale è apprezzamento di fatto, che. immune da vizi logici e giuridici, è insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. 12 marzo 1996 n. 2009). Nell'ambito di questo apprezzamento, è poi da osservare che, secondo costante principio di questa Corte, "la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento" (ex plurimis, Cass. 9 aprile 2001 n. 13910). Nel caso in esame, il giudice di merito ha fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese da due giovani (EL e BO) in sede di accertamento ispettivo e dalle stesse confermate nella testimonianza resa in sede giudiziale (sentenza, pp. 8. 9). Ed il giudicante, ritenendo queste dichiarazioni "credibili perché rese in epoca non sospetta da persone del tutto estranee alla compagine aziendale", fornisce anche coerente ragione del proprio apprezzamento.
La censura della ricorrente, precedentemente esposta sub "a" oltre a basarsi su fatti non corrispondenti al vero (le due dichiarazioni, che costituiscono il fondamento della decisione, erano state confermate in sede giudiziale), è infondata.
La valutazione (effettuata dalla sentenza) di altri elementi probatori è diretta a trarre sul piano positivo (solo ad abundantiam, come si deduce anche dall'espressione introduttiva utilizzata: "ma vi è di più") non necessari elementi di riscontro, ed escludere sul piano negativo la rilevanza probatoria di elementi di segno contrario.
In particolare, il giudicante, da un canto trova convergenti con le due predette testimonianze le altre dichiarazioni rese in sede di accertamento ispettivo da persone che non avevano poi deposto in sede giudiziale (ed osserva che queste dichiarazioni, pur non avendo piena valenza probatoria, conservano il valore di elementi di giudizio). D'altro canto esclude la rilevanza di altre testimonianze, poiché, "anche a voler credere che una qualche attività di questo tipo" (insegnamento) "sia stata fatta", nessuna delle testimonianze precisava quante erano state le ore di lezione, ne' consentiva di "comprendere se effettivamente la formazione fosse stata effettiva e finalizzata al progetto".
Anche le censure precedentemente esposte sub "b." e sub "c." sono pertanto infondate.
Il ricorso deve essere respinto. E la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO 11,00 oltre ad EURO 2.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004