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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 155. Compensazione 1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio e' sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorche' non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale.
2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore.
2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore.
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- 1. La compensazione (c.d. impropria) nei rapporti di lavoroDi : Mirko Faccioli · https://www.lavorodirittieuropa.it/ · 2 luglio 2020 · 2.8190463
[…] Oltrepassando gli steccati del codice civile, va infine esaminata per la sua enorme importanza la disciplina della compensazione nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali, attualmente contenuta nell'art. 56, 1° co., l.fall. e ripresa con variazioni meramente lessicali dall'art. 155, 1° co. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) che dovrebbe entrare in vigore nei prossimi mesi . […]
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Giurisprudenza • 16
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 15/12/2023, n. 3697Provvedimento: […]Leggi di più...
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