CASS
Sentenza 9 novembre 2022
Sentenza 9 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/11/2022, n. 42504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42504 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI NO nato a [...] il [...] CO ZO nato a [...] il [...] CO ES nato a [...] il [...] CO EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi proposti nell'interesse di IG RU e dichiararsi inammissibÚ i ricorsi proposti nell'interesse di CO NC, CO DO e CO FR;
uditi i difensori di IG RU, Avv. MASSIMO BIFFA e Avv. SEBASTIANO MA PA, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
uditi i difensori di CO ZO, Avv. FRANCO CARLO COPPI e GI BRIOLA, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di CO ES e CO EN, avv. DAVIDE BARILLA', il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42504 Anno 2022 Presidente: DIOTALLEVI GI Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 26/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 23 giugno 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto IG RU colpevole del reato di cui agli art.110, 81 cpv. cod.pen. e 12 quinquies L.356/92 e 7 L.n.203/91 (per avere, in concorso con AG OC e con altri soggetti non identificati, AG OC attribuito fittiziamente a IG RU la titolarità della s.r.l. Coninvest, società proprietaria dell'Hotel Parco dei Principi al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione o, comunque, di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648 bis cod.pen.), e CO NC, CO FR e CO DO del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 648 bis cod.pen. e 7 L.203/91 (perché, ciascuno nelle rispettive qualità ricoperte all'interno della Coninvest s.r.I., presentando domanda per l'accesso ad un finanziamento pubblico per la realizzazione dell'Hotel Parco dei Principi, nonché procedendo ad aumento di capitale della Coninvest s.r.l. pari ad C 1.718.385,07 e poi affidando la gestione dell'hotel alla Geat s.r.l. di proprietà di OC AG e riconducibile alla cosca IN-AG-OL, compivano operazioni volte ad ostacolare la provenienza delittuosa delle somme di denaro investite nella costruzione del complesso alberghiero, costituenti il profitto del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso -cosca IN-OL-, nonché del traffico di sostanze stupefacenti). 1.1 Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i difensori di IG RU, Avv.ti Sebastiano Marco Panella e Massimo Biffa. I difensori osservano che, una volta assolto AG OC, nessun concorrente necessario era evincibile dall'addebito, per cui, non essendovi concorrenti e quindi mancando uno degli elementi costitutivi del reato, IG avrebbe dovuto essere assolto;
le argomentazioni della Corte di appello denotavano non solo un vizio motivazionale, ma anche la violazione di legge, atteso che la sentenza affermava, in maniera assertiva, che taluni soggetti malavitosi avrebbero fittiziamente attribuito a IG la titolarità delle quote della Coninvest s.r.I., senza però specificare in quale maniera costoro avrebbero offerto il loro contributo causale alla fittizia intestazione, né illustrare con quali fondi sarebbe avvenuto ciò; risultava poi provato che IG aveva direttamente ed in via esclusiva assunto la gestione della Coninvest s.r.I., anche con riferimento all'organizzazione amministrativa ed economica dell'attività alberghiera, ed aveva investito denaro nella propria disponibilità. Inoltre, proseguono i difensori, la sentenza non aveva accertato se e per quale entità IG si sarebbe assunto la titolarità di fatto e formale di beni riferibili a famiglie malavitose, ed erano rimaste ignote e non indicate le modalità con le quali in concreto si sarebbe sostanziata l'ingerenza dei soci occulti. 1.2 I difensori osservano che ad analoghe conclusioni si doveva giungere con riferimento all'elemento soggettivo del reato in questione: non solo non vi era alcuna prova circa la provenienza illecita del denaro, ma nemmeno vi erano elementi per sostenere che l'imputato avesse agito per eludere la normativa in tema di prevenzione ovvero di riciclaggio;
a tale proposito, nessun rilievo assumeva il contenuto della conversazione intercettata tra IG e tale Campennì, intervenuta a due anni esatti rispetto all'epoca degli investimenti effettuati da IG nell'acquisto delle quote della Coninvest s.r.I., così come irrilevante era il fatto che l'imputato avrebbe intrattenuto, nel corso degli anni, rapporti con soggetti malavitosi. 1.3 I difensori lamentano che erroneamente era stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 legge n.203/91, visto che la sentenza impugnata avrebbe dovuto accertare l'esistenza del dolo specifico, e non era mai giunta alla concreta ed effettiva individuazione della precisa cosca in favore della quale IG si sarebbe messo a disposizione, fungendo da soggetto fittiziamente interposto;
non era poi dato comprendere se ed a quale specifico fine, personale o associativo, IN GI, DO LI ed i fratelli OL avrebbero effettuato i pretesi investimenti nell'Hotel Parco dei Principi, né in che modo i frutti degli investimenti sarebbero tornati nella disponibilità di eventuali soci occulti. 1.4 I difensori ritengono che la sentenza impugnata debba essere annullata anche in relazione al diniego delle attenuanti generiche: quanto alla asserita mancanza di collaborazione, ritenuta dalla Corte di appello, era appena il caso di rilevare che l'imputato aveva reso interrogatorio, presenziando personalmente a quasi tutte le udienze;
del tutto illegittima poi era l'argomentazione secondo la quale IG non era meritevole del beneficio perché gravato da un precedente penale, visto che il suddetto precedente si riferiva alla vicenda "Metropolis", di cui il presente procedimento costituiva uno stralcio. 2. I medesimi difensori propongono un secondo ricorso nell'interesse di IG. 2.1 I difensori eccepiscono l'inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti dal procedimento cd. "Acero", in quanto disposte in un distinto procedimento non legato da alcun vincolo di connessione con quello in esame. 3 (' ( 2.2 I difensori, premesso che era stata lamentata in appello la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, osservano che la Corte di appello aveva disatteso l'eccezione con argomentazioni errate, dicendo che il fatto era identico, ma senza spiegare il perché; era poi improprio sostituire AG OC, che compariva nel capo di imputazione come autore tipico dell'attribuzione fittizia, sostituendolo con un ignoto autore atipico, con l'assurdità di un costrutto secondo cui IG si sarebbe dovuto difendere dal fatto di avere ricevuto da ignoti le quote di una società (in realtà, IG aveva ricevuto le quote societarie della Coninvest s.r.l. dai fratelli CO, che non erano mai stati nemmeno indagati per il reato di trasferimento fraudolento di valori). 2.3 I difensori rilevano che la Corte di appello aveva usato argomentazioni che era possibile usare per una misura di prevenzione o un riciclaggio, facendo più volte riferimento alla consulenza del Prof. Del Pozzo, al fatto che la cifra corrisposta da IG non era idonea a coprire il valore della struttura per come stimato dal consulente, all'impossidenza del ricorrente di risorse tale;
da far fronte al valore teorico, all'impossibilità per il perito di accertare le forme di approvvigionamento economico per l'operazione finanziaria;
il punto però era che bisognava accertare se i beni provengano proprio dal soggetto che teme l'ablazione e perciò li attribuisca ad un terzo in via fittizia, dal momento che continua a gestirli, e su tale aspetto non vi erano argomentazioni adeguate, visto il generico riferimento a soggetti ignoti;
peraltro, la sentenza di primo grado aveva dato atto che IG era effettivamente titolare di parte dell'investimento ed aveva quindi anche poteri di gestione sull'Hotel Parco dei Principi, per cui risultavano incomprensibili i dubbi della Corte di appello circa la provenienza delle somme utilizzate dal ricorrente per l'acquisto delle quote della Coninvest s.r.I.; si osservava inoltre che: a) non si aveva prova certa della provenienza dei capitali investiti da soggetti passibili di ablazione reale, b) il trasferimento non era avvenuto con modalità fraudolente ma con atto pubblico, c) la gestione della struttura era del ricorrente. I difensori osservano che nella decisione impugnata non si spendeva alcuna parola in merito alla gestione dell'Hotel Parco dei Principi da parte di soggetti diversi dal ricorrente;
a fronte del motivo di appello secondo cui sarebbe stata necessaria la prova che IG, nel momento dell'acquisto delle quote, avesse piena consapevolezza dell'origine illecita della attività economica, la Corte di appello aveva risposto teorizzando una inammissibile inversione dell'onere della prova;
non era possibile accontentarsi della generica affermazione circa la 4 sussistenza di rapporti tra il ricorrente e la cosca IN/OL, né risultava appagante il richiamo ad alcune conversazioni in atti, anche con riferimento al requisito del dolo;
erano intuibili le difficoltà di provare con le sole intercettazioni ambientali i reati di intestazione fittizia, quanto meno tenendo conto che si tratta di reato istantaneo commesso al momento della fittizia intestazione che determinare circostanze, quali la provenienza di denaro investito in una società, necessitano, per essere provate, di acquisizione di documenti. 2.4 In relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 l.n.203/91, i difensori eccepiscono che la sentenza impugnata risultava caratterizzata sia dal vizio di motivazione che da violazione di legge, visto che la motivazione si basava soltanto sul contenuto di dialoghi intercettati e considerata l'assenza di qualsiasi profilo di gestione di fatto da parte dei soggetti mafiosi asseritamente favoriti. 2.5 I difensori censurano la sentenza della Corte di appello anche in punto di trattamento sanzionatorio e di mancata concessione delle attenuanti generiche. 2.6 L'Avv. Massimo Biffa presentava note di udienza, con le quali insisteva nei motivi di ricorso. 2.7 L'Avv. Sebastiano Marco Panella presentava motivi nuovi con i quali intendeva approfondire il tema della illegittimità del giudizio della Corte di appello rispetto: a) alla inutilizzabilità delle intercettazioni poste a base della affermazione di responsabilità; b) alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;
c) alla violazione sulla sussistenza della fattispecie ritenuta in sentenza;
d) alla violazione in ordine all'imputazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen., insistendo nella richiesta di annullamento dell'impugnata sentenza. 3. Propone ricorso il difensore di CO NC. 3.1 Il difensore eccepisce la contraddittorietà della motivazione sul metodo di indagine patrimoniale adoperato dalla Corte di appello per valutare la compatibilità tra le risorse finanziarie degli imputati e i versamenti da loro eseguiti per aumentare il capitale della Coninvest s.r.I.: la Corte di appello aveva errato nel sostenere che il consulente d'ufficio avesse effettuato un monitoraggio sul patrimonio degli imputati fin dal 1986-88; inoltre la stessa Corte, per calcolare la capacità patrimoniale degli imputati, aveva valutato solo il patrimonio contenuto nelle loro dichiarazioni dei redditi, senza tener conto dei redditi prodotti dai familiari, degli introiti delle società loro collegate 5 (Astromedical Surg-con) e delle somme accumulate attraverso l'evasione fiscale (come invece aveva fatto il consulente di parte). 3.2 II difensore lamenta che la Corte di appello si era limitata ad affermare di aver condiviso le conclusioni del CTU prof. Del Pozzo, ma non aveva motivato le ragioni che la avevano determinata a disattendere argomentazioni difensive contenute nelle note difensive, e prima ancora nelle osservazioni e considerazioni tecniche di replica e critica alla relazione del CTU. 3.3 Il difensore eccepisce la contraddittorietà e mancanza di motivazione sulla produzione documentale relativa al perfezionamento della voluntary disclosure e sulla relativa efficacia probatoria;
contrariamente a quanto asserito dalla Corte, la documentazione comprovante l'avvenuta accettazione della pratica di volontary disclosure da parte dell'Agenzia delle Entrate era stata prodotta dalla difesa e non si comprendeva perché l'esistenza di una cospicua provvista sul conto corrente svizzero di CO non dovesse essere considerata ai fini del computo della capacità patrimoniale di CO 3.4 Il difensore eccepisce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata sulla attendibilità dei testimoni-collaboratori di giustizia e sui riscontri estrinseci rispetto alle loro testimonianze "de relato", considerato che nessuno aveva fatto esplicito riferimento a finanziamenti finalizzati alla costruzione dell'Hotel Parco dei Principi, né aveva fatto il nome di CO. Il difensore evidenzia che la mancanza di motivazione di cui sopra viziava anche l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 203/91, che la Corte di appello aveva ritenuto fondata proprio in ragione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, ed in particolare da OP DO. 3.5 II difensore chiede l'annullamento della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale in riferimento agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 bis cod.pen.: la sentenza di questa Corte cui faceva riferimento la Corte di appello era stata pronunciata nell'ambito di un procedimento cautelare, nel quale, al contrario del giudizio di merito, era ritenuta sufficiente la probatio minor;
inoltre, attraverso la procedura di voluntary disclosure CO beneficiava della causa di non punibilità prevista per i reati di dichiarazione infedele e dichiarazione fraudolenta, oltre che di autoriciclaggio del profitto derivante da tali reati;
non vi erano dubbi che la Corte di appello fosse incorsa in un errore sull'applicazione della legge penale di cui all'art. 648 bis cod.pen., laddove aveva ritenuto sufficiente una generica prova logica della provenienza illecita del denaro, a prescindere dalla individuazione della tipologia del reato presupposto e dei suoi autori. r^ r k 6 • 'IJ 3.5 II difensore lamenta l'omessa motivazione della sentenza impugnata relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 4. Propone ricorso il difensore di CO FR e CO DO 4.1 Il difensore lamenta che il significato cui era pervenuto il perito in merito alla compatibilità tra le disponibilità finanziarie dei ricorrenti e i versamenti effettuati per l'aumento di capitale della Coninvest s.r.l. era il prodotto di una irrazionale parcellizzazione dell'arco temporale di produzione dei redditi dei ricorrenti e delle sorgenti finanziarie di cui questi disponevano. 4.2 Il difensore eccepisce che la motivazione della sentenza ricorsa era illogica per insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio di primo grado a cui la Corte territoriale, nel disattendere le censure formulate con l'atto di appello (con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico giuridici della decisione), si era uniformata seguendo criteri di valutazione omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado: l'affermazione di responsabilità dei fratelli CO DO e FR per il reato di riciclaggio, fondata sul pieno presupposto che costoro per la costruzione dell'Hotel Parco dei Principi avessero impiegato somme di denaro frutto dei proventi dei reati di usura e traffico di sostanze stupefacenti commessi dalle famiglie IN-OLi era in piena contraddizione interna con le premesse di giudizio espresse dai giudici di primo grado, che avevano affermato che le famiglie IN-OL avevano finanziato IG RU per l'acquisto dell'hotel. 4.3 II difensore rileva che il significativo dimostrativo attribuito agli elementi di prova (dichiarazioni dei testi ex art. 210 cod.proc.pen.) valorizzati nell'ambito del processo valutativo seguito dai giudici della Corte di appello era incompatibile con specifici atti del procedimento: in particolare, la prova che le famiglie IN-OL avessero investito i loro capitali di provenienza illecita per il tramite dei fratelli CO era incompatibile con le dichiarazioni di OP DO e con il contenuto della conversazione del 17 agosto 2013 intercorsa tra IG NI, sua moglie e tale UT AN. 4.4 II difensore osserva che non vi era stata risposta ai motivi di appello con i quali era stato evidenziato che i collaboratori di giustizia non avevano riferito di alcuna operazione economica dei fratelli CO, né di rapporti con appartenenti a famiglie mafiose o di coinvolgimenti in traffici di stupefacenti, visto che non li conoscevano. 4.5 II difensore lamenta che i giudici di merito avevano attribuito valenza probatoria a dichiarazioni de relato prive di specifici elementi di riscontro esterno 7 sulla origine illecita del denaro impiegato dai fratelli CO per la costruzione del complesso alberghiero Hotel Parco dei Principi quale prodotto proveniente dall'attività delittuosa dei reati di usura e traffico di sostanze stupefacenti poste in essere dalle famiglie IN-OL: le chiamate in reità si riscontravano vicendevolmente esclusivamente in merito alla circostanza che le famiglie IN-OL avevano investito somme di denaro di provenienza illecita, tramite prestanomi, per acquistare in parte l'Hotel Parco dei Principi, ma non anche in merito alla riferibilità delle stesse ai fratelli CO, visto che tutti i testi ex art. 210 cod.proc.pen. avevano affermato di non conoscerli e addirittura OP aveva riferito che le famiglie OL-IN avevano finanziato IG per acquistare l'hotel. 4.6 II difensore, premesso che i giudici di appello avevano ritenuto comunque integrata la condotta di riciclaggio sul presupposto che era emersa l'assenza di tracciabilità di parte delle operazioni economiche effettuate con denaro contante per la costruzione dell'hotel, lamenta che la decisione era erronea in quanto mancava uno degli elementi costitutivi del reato, e cioè l'utilizzo del denaro proveniente da delitti non colposi commessi da altri e cui l'utilizzatore del reato non ha partecipato. 4.7 II difensore rileva che i giudici avevano ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine alla contestata aggravante ex art. 416 bis 1 cod.pen. per avere commesso il reato al fine di agevolare la cosca IN-OL, malgrado la mancanza di prove indicative di comportamenti agevolatori e considerata la natura soggettiva dell'aggravante. 4.8 difensore lamenta che la Corte di appello non aveva fornito alcuna motivazione delle ragioni per cui si era limitata a condividere il presupposto dell'adeguatezza della pena in concreto inflitta dal giudice di primo grado, omettendo ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente indicati nei motivi di impugnazione;
in particolare, non vi era motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, malgrado l'incensuratezza degli imputati. 4.9 II difensore rileva che i giudici di appello non avevano neppure fornito motivazione sul perché la pena comminata fosse adeguata alla gravità del fatto commesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi proposti nell'interesse di IG sono infondati. 8 1.1 Preliminarmente si deve osservare che con riguardo alla decisione in ordine alle odierne parti ricorrenti ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado;
il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure degli appellanti, è giunto, con riguardo alla posizione degli imputati, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado. 1.2 Ciò premesso, quanto al primo motivo di ricorso sottoscritto dall'Avv. Biffa, questa Sezione ha precisato che "il delitto previsto dall'art. 12-quinquies, comma primo, del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, integra una fattispecie a "concorso necessario", la cui struttura tuttavia non esclude che uno dei due concorrenti possa essere non punibile anche per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro" (Sez.2, Sentenza n. 28942 del 02/07/2009, Leccese, Rv. 244394). Nel caso in esame, già in primo grado è stato individuato il circuito criminale che si è sviluppato per portare a compimento l'intera operazione che ha interessato la realizzazione dell'Hotel Parco dei principi. (v. in questo senso le pagg.11 e segg. e le pagg. da 40 a 48 della sentenza di primo grado). Circostanze e valutazioni ribadite in appello in cui la Corte ha chiarito più volte che "appare pienamente dimostrata l'esistenza di investitori occulti nel Parco dei Principi, individuati in IN GI, DO LI e nei fratelli OL" (pag.24 sentenza impugnata), ribadendo il concetto a pag.37 in cui si osserva che "i numerosi contributi dichiarativi provenienti dai collaboratori di giustizia nel corso dell'istruttoria dibattimentale, e precisamente di DO 9 ) OC, IA NI e OP DO, hanno evidenziato il gruppo di famiglie malavitose che hanno investito denaro di provenienza illecita nella realizzazione dell'Hotel Parco dei Principi"; sotto questo profilo l'assoluzione di AG non ha inciso né ha depontenziato la qualità dimostrativa del fatto storico dell'investimento operato da parte delle cosche. Manifestamente infondata è risultata anche la censura secondo cui IG sarebbe stato l'effettivo proprietario e gestore della struttura, posto che le perizie disposte sia in primo che secondo grado hanno dimostrato che IG non possedeva la capacità economica per l'acquisto dell'hotel e che aveva comunque versato soltanto C 380.000 euro circa a fronte di un valore dell'hotel di circa 4 milioni di euro;
correttamente la circostanza ha portato ad escludere che il IG fosse l'unico ed effettivo proprietario della struttura alberghiera;
nel caso di specie, dunque, è stata richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "integra la fattispecie criminosa di trasferimento fraudolento di valori la condotta di partecipazione societaria, quale socio occulto, per l'esercizio di un'attività economica preesistente, che faccia assumere la contitolarità della proprietà aziendale e degli utili prodotti, e che sia finalizzata all'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, in quanto l'interposizione fittizia ricorre anche quando sia riferibile solo ad una quota del bene in oggetto" (Sez.2, Sentenza n. 23131 del 08/03/2011, DO e altri, Rv. 250561). 1.2 Quanto all'elemento soggettivo, la Corte di appello ha sottolineato l'inserimento di IG nel circuito malavitoso facente capo alle famiglie IN/OL, la conversazione del 18 luglio 2017 in cui lo stesso IG afferma di essere entrato in tale circuito con l'acquisto delle quote della Coninvest e quella del 17 agosto 2017 in cui viene espressamente menzionato IG quale soggetto di cui si era servita la famiglia OL per investire nell'hotel Parco dei Principi;
circostanze di forte valenza dimostrativa in relazione al riconoscimento della sussistenza del dolo in capo al ricorrente. 1.3 Infondate devono ritenersi le censure formulate in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen.; a tal fine la Corte di appello ha evidenziato come la condotta di IG sia stata funzionale agli investimenti imprenditoriali della cosca IN/OL, avendo consentito il reinvestimento di capitali illeciti in una attività lecita quale la gestione dell'hotel; attività funzionale dunque al consolidamento, all'espansione e al rafforzamento del sodalizio criminoso;
una condotta idonea ad aumentare il potere criminale \:\ 10 delle famiglie mafiose, ma con un concorrente personale interesse del IG, espressione del dolo specifico in capo al ricorrente. Come poi rilevato dalla sentenza di primo grado (vedi pag. 80) l'attività di reimpiego e ripulitura dei capitali era essenziale per consentire all'associazione di ricavare nuovi profitti con i quali sostenere gli affiliati;
pertanto, anche la condotta di intestazione fittizia realizzata da IG era funzionale a tale scopo, essendo relativa al riciclaggio di proventi illeciti in attività lecite. 1.4 La Corte di appello ha anche rilevato l'assenza di motivi per i quali il ricorrente fosse meritevole della concessione delle attenuanti generiche (v. pagg. da 46 a 48 della sentenza d'appello); essendo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa è pertanto insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 — 01). 2. Anche il ricorso a firma dell'Avv. Panella deve essere rigettato. 2.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve rilevare che l'eccezione sulla inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nel procedimento cd. "Acero" è inammissibile per la sua genericità, non essendo stato chiarito di quali intercettazioni si parli (nella sentenza di primo grado vengono citate intercettazioni relative anche al procedimento "Metropolis") Peraltro, si deve rilevare che, come evidenziato nella sentenza di primo grado (pag.59), il procedimento "Acero" aveva ad oggetto ipotesi di reato di natura associativa, traffico di stupefacenti e riciclaggio dei relativi proventi riconducibili alla Cosca IN-OL; la stessa sentenza ha sottolineato come il reato contestato a IG sia relativo all' intestazione fittizia di un hotel realizzato proprio tramite denaro proveniente dai suddetti reati, ("al fine...di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648 bis cod.pen."), per cui appare evidente la sussistenza di un'ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12 lett. c) cod.proc.pen., circostanza che rende manifesta l'infondatezza della censura. 2.2 Quanto alla eccepita violazione dell'art. 521 cod.proc.pen., si deve ribadire che in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra - 11 contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/06/1996, n.16, Di FR); infatti, non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (vedi sez. 3, Sentenza n. 5463 del 05/12/2013, Diouf Rv. 258975 - 01). Nel caso in esame, il ricorrente ha avuto la possibilità di difendersi sin dall'inizio dalla contestazione mossa nei suoi confronti, senza che sia intervenuto un mutamento del fatto tale da rendere impossibile una valida difesa, posto che la contestazione operata nei confronti del IG e di AG OC, di avere, "in concorso tra loro e con altri soggetti non identificati", commesso il reato di cui all'ad. 512 bis cod.pen.. 2.3 Sul terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, (concernenti il reato di intestazione fittizia, l'aggravante di cui all'ad. 7 L.203/91, il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche) si richiama quanto detto a proposito del precedente ricorso;
a quanto sopra argomentato deve aggiungersi che, una volta appurato, in base alla consulenza svolta, che il IG non aveva le possibilità di pagare una somma di circa 400.000 euro e che, in ogni caso, comunque quanto pagato era molto al di sotto del valore effettivo dell'hotel, vi è la prova logica, unita agli altri elementi sopra evidenziati, della commissione del reato contestato e la sua ascrivibilità al IG sulla base del consolidato principio giurisprudenziale, principio che il collegio condivide e ribadisce, che "il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la "ratio" dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi. (In motivazione la Corte ha precisato che il bene deve essere acquistato o realizzato con risorse del soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità, Sez. 2, Sentenza n. 28300 del 16/04/2019, Russo Rv. 276216), come è stato ritenuto essere avvenuto nel caso di specie (si veda sul punto Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017, M. e altri Rv. 271228: "In tema di valutazione delle prove, la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria 12 rrN.' che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica). Quanto all'eccezione di prescrizione, si deve ribadire il principio secondo cui "in materia di reati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., in base alla quale per i reati di cui all'art. 51, comma 3- bis e 3-quater, cod. proc. pen., non è previsto un termine massimo di prescrizione;
ne consegue che in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall'art. 157, cod. pen., e, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito." (Sez.2, Sentenza n. 40855 del 19/04/2017, PC in proc. PÀ e altri, Rv. 271164); pertanto, poiché nei confronti del ricorrente è stata contestata e ritenuta la suddetta aggravante, il termine di prescrizione è iniziato a decorrere nuovamente dalla data della sentenza della Corte di appello (23 giugno 2021), e non è quindi ancora decorso, alla data odierna, l'arco temporale utile a far maturare la prescrizione. I motivi nuovi dei difensori ripropongono le medesime censure contenute nei ricorsi, per cui devono ritenersi anche essi infondati. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di CO NC è infondato. 2.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso si deve rilevare che la contestazione dell'elaborato peritale del Prof. Del Pozzo si risolve in una censura di merito, come tale inammissibile, in quanto con essa il ricorrente propone una mera rivalutazione alternativa del compendio probatorio, rispetto alla valutazione operata dai giudici di merito che appare esente da censure logico giuridiche, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). 2.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire che il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo (vedi Sez.2, sentenza n. 15248 del 24/01/2020, Grimani, Rv. 27906 2.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, contrariamente a quanto esposto in ricorso, la Corte di appello ha spiegato perché la voluntary disclosure non era dirimente ai fini dell'individuazione dei capitali utilizzati per l'acquisto dell'hotel Parco dei Principi;
è stato evidenziato, infatti, che il perito aveva analizzato l'esistenza di conti cifrati in Svizzera, affermando che tale conto cifrato si era prosciugato a fine 2002, mentre i versamenti alla Coninvest erano proseguiti anche nel 2003, circostanza, quest'ultima, su cui il motivo di ricorso non si confronta assolutamente. 2.4 Relativamente al quarto motivo di ricorso, la Corte di appello ha ritenuto irrilevante il fatto che i collaboratori di giustizia non abbiano mai sentito parlare dei CO, valorizzando al contempo la circostanza che DO, OP e IA avevano tutti parlato dell'impiego di flussi di denaro provenienti da usura e traffico di droga in alberghi ed appartamenti di lusso;
DO e IA avevano a tal fine espressamente menzionato un albergo di nuova costruzione a Roccella ionica, riferimento ritenuto individualizzante proprio dell'Hotel Parco dei Principi;
a fronte di tale motivazione, il motivo di ricorso è generico, in assenza di ubicazioni diverse dell'hotel Parco dei Principi, ed eludendo ogni considerazione in ordine al fatto che il riscontro alle affermazioni dei collaboratori sopra citati consiste proprio nel fatto che i fratelli CO non avevano le somme necessarie per realizzare quel complesso alberghiero;
la Corte di appello ha motivato in maniera congrua e coerente con le risultanze processuali anche relativamente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L.203/91 (v. pag. da 71 a 73 della sentenza di appello). 2.5 Quanto alla sussistenza del reato presupposto, si deve rilevare preliminarmente che si tratta di censura inammissibile perché non proposta in appello;
si deve comunque ribadire il principio secondo cui è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (vedi Sez.2, Sentenza n. 6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629 Sez. 2, Sentenza n. 20188 del 04/02/2015 AN e altri;
Rv. 263521. 2.6 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è 14 oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato La giurisprudenza è costante nel ritenere che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
nel caso in esame, il ricorrente non indica alcuna ragione per la quale il ricorrente sarebbe meritevole del beneficio, né perché il trattamento sanzionatorio appaia non adeguato ai fatti, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso (vedi, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). 3. I ricorsi proposti nell'interesse di CO DO e CO FR sono infondati. 3.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve farsi riferimento alle considerazioni espresse a proposito del primo motivo di ricorso di CO NC, posto che anche in questo caso lo stesso consiste in inammissibili censure di merito. 3.2 Relativamente ai rimanenti motivi di ricorso, secondo cui i collaboratori avrebbero riferito che le famiglie IN-OL avrebbero finanziato IG per l'acquisto dell'Hotel Parco dei Principi, che vi erano anche altri investitori e che comunque il nome dei CO era sconosciuto agli stessi, si deve rilevare che il primo rilievo è inammissibile per non essere stato proposto in appello, mentre sul fatto che il nome dei CO fosse sconosciuto ai collaboratori di giustizia si richiamano le considerazioni già esposte al punto 2.4. I motivi di ricorso, inoltre, non considerano che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono tutte convergenti nell'affermare l'impiego di flussi di denaro da parte delle cosche nelle strutture alberghiere, tra cui l'hotel Parco 15 ) dei Principi, e che il riscontro a tali dichiarazioni è costituito dal fatto che i CO non avevano la capacità economica per affrontare l'operazione (finanziamento della Coninvest s.r.l. finalizzata alla realizzazione dell'hotel); la Corte di appello ha quindi utilizzato una prova logica, derivante dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riscontrate dalla mancata giustificazione dei CO di avere mezzi propri da investire nella Coninivest s.r.l. (si veda pag. 65 della sentenza impugnata, in cui si dà atto della ricostruzione operata dal perito con riferimento ad un ampio arco temporale). 3.3 La motivazione sulla aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. è contenuta a pag.78 della sentenza impugnata, in cui si evidenzia che i collaboratori di giustizia hanno riferito in modo puntuale sulla finalità della costruzione e della gestione dell'Hotel Parco dei Principi, funzionale alla realizzazione degli scopi imprenditoriali delle cosche;
quanto all'elemento soggettivo, la Corte di appello ha motivato in maniera congrua e coerente rispetto alle risultanze processuali di cui alle pagine 71 e seguenti, in cui è stata trattata la posizione di CO NC;
del resto, la perizia ha avuto ad oggetto i redditi dei tre fratelli CO e l'insufficienza degli stessi ai fini dell'investimento nell'Hotel Parco dei Principi, indicato dal collaboratori di giustizia come una delle strutture in cui venivano investiti i capitali delle cosche, per cui vi è una identità sostanziale della posizione per i due ricorrenti rispetto a CO NC. 3.4 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, si richiama quanto detto relativamente a CO NC posto che, anche nel caso in esame, unico elemento in base al quale i ricorrenti sarebbero meritevoli del beneficio è l'incensuratezza degli stessi che, come noto, non può essere di per sé solo valutato a tal fine (ex art. 62 bis comma 3 cod.pen.). Al contrario, l'avere permesso alla criminalità organizzata di dissimulare la provenienza illecita dei suoi capitali e di ricavarne la capacità di controllare il territorio dal punto di vista economico sono motivi idonei a negare la concessione del beneficio (vedi pag.84 sentenza di primo grado), 3.5 Quanto alla dosimetria della pena, la sentenza di primo grado aveva evidenziato come la pena base non potesse essere contenuta nel minimo edittale alla luce dell'entità delle somme di denaro riciclate e del fatto che si era permesso alla criminalità organizzata di dissimulare la provenienza illecita dei suoi capitali e di ampliare la sua capacità di controllo del territorio;
l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 7 L.203/91 era stata poi contenuta nel minimo;
la 16 sentenza di appello ha motivato sul perché si uniformava a quanto osservato dal primo giudice, rilevando la gravità e nocività delle condotte. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/10/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi proposti nell'interesse di IG RU e dichiararsi inammissibÚ i ricorsi proposti nell'interesse di CO NC, CO DO e CO FR;
uditi i difensori di IG RU, Avv. MASSIMO BIFFA e Avv. SEBASTIANO MA PA, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
uditi i difensori di CO ZO, Avv. FRANCO CARLO COPPI e GI BRIOLA, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di CO ES e CO EN, avv. DAVIDE BARILLA', il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42504 Anno 2022 Presidente: DIOTALLEVI GI Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 26/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 23 giugno 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto IG RU colpevole del reato di cui agli art.110, 81 cpv. cod.pen. e 12 quinquies L.356/92 e 7 L.n.203/91 (per avere, in concorso con AG OC e con altri soggetti non identificati, AG OC attribuito fittiziamente a IG RU la titolarità della s.r.l. Coninvest, società proprietaria dell'Hotel Parco dei Principi al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione o, comunque, di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648 bis cod.pen.), e CO NC, CO FR e CO DO del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 648 bis cod.pen. e 7 L.203/91 (perché, ciascuno nelle rispettive qualità ricoperte all'interno della Coninvest s.r.I., presentando domanda per l'accesso ad un finanziamento pubblico per la realizzazione dell'Hotel Parco dei Principi, nonché procedendo ad aumento di capitale della Coninvest s.r.l. pari ad C 1.718.385,07 e poi affidando la gestione dell'hotel alla Geat s.r.l. di proprietà di OC AG e riconducibile alla cosca IN-AG-OL, compivano operazioni volte ad ostacolare la provenienza delittuosa delle somme di denaro investite nella costruzione del complesso alberghiero, costituenti il profitto del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso -cosca IN-OL-, nonché del traffico di sostanze stupefacenti). 1.1 Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione i difensori di IG RU, Avv.ti Sebastiano Marco Panella e Massimo Biffa. I difensori osservano che, una volta assolto AG OC, nessun concorrente necessario era evincibile dall'addebito, per cui, non essendovi concorrenti e quindi mancando uno degli elementi costitutivi del reato, IG avrebbe dovuto essere assolto;
le argomentazioni della Corte di appello denotavano non solo un vizio motivazionale, ma anche la violazione di legge, atteso che la sentenza affermava, in maniera assertiva, che taluni soggetti malavitosi avrebbero fittiziamente attribuito a IG la titolarità delle quote della Coninvest s.r.I., senza però specificare in quale maniera costoro avrebbero offerto il loro contributo causale alla fittizia intestazione, né illustrare con quali fondi sarebbe avvenuto ciò; risultava poi provato che IG aveva direttamente ed in via esclusiva assunto la gestione della Coninvest s.r.I., anche con riferimento all'organizzazione amministrativa ed economica dell'attività alberghiera, ed aveva investito denaro nella propria disponibilità. Inoltre, proseguono i difensori, la sentenza non aveva accertato se e per quale entità IG si sarebbe assunto la titolarità di fatto e formale di beni riferibili a famiglie malavitose, ed erano rimaste ignote e non indicate le modalità con le quali in concreto si sarebbe sostanziata l'ingerenza dei soci occulti. 1.2 I difensori osservano che ad analoghe conclusioni si doveva giungere con riferimento all'elemento soggettivo del reato in questione: non solo non vi era alcuna prova circa la provenienza illecita del denaro, ma nemmeno vi erano elementi per sostenere che l'imputato avesse agito per eludere la normativa in tema di prevenzione ovvero di riciclaggio;
a tale proposito, nessun rilievo assumeva il contenuto della conversazione intercettata tra IG e tale Campennì, intervenuta a due anni esatti rispetto all'epoca degli investimenti effettuati da IG nell'acquisto delle quote della Coninvest s.r.I., così come irrilevante era il fatto che l'imputato avrebbe intrattenuto, nel corso degli anni, rapporti con soggetti malavitosi. 1.3 I difensori lamentano che erroneamente era stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 legge n.203/91, visto che la sentenza impugnata avrebbe dovuto accertare l'esistenza del dolo specifico, e non era mai giunta alla concreta ed effettiva individuazione della precisa cosca in favore della quale IG si sarebbe messo a disposizione, fungendo da soggetto fittiziamente interposto;
non era poi dato comprendere se ed a quale specifico fine, personale o associativo, IN GI, DO LI ed i fratelli OL avrebbero effettuato i pretesi investimenti nell'Hotel Parco dei Principi, né in che modo i frutti degli investimenti sarebbero tornati nella disponibilità di eventuali soci occulti. 1.4 I difensori ritengono che la sentenza impugnata debba essere annullata anche in relazione al diniego delle attenuanti generiche: quanto alla asserita mancanza di collaborazione, ritenuta dalla Corte di appello, era appena il caso di rilevare che l'imputato aveva reso interrogatorio, presenziando personalmente a quasi tutte le udienze;
del tutto illegittima poi era l'argomentazione secondo la quale IG non era meritevole del beneficio perché gravato da un precedente penale, visto che il suddetto precedente si riferiva alla vicenda "Metropolis", di cui il presente procedimento costituiva uno stralcio. 2. I medesimi difensori propongono un secondo ricorso nell'interesse di IG. 2.1 I difensori eccepiscono l'inutilizzabilità delle intercettazioni provenienti dal procedimento cd. "Acero", in quanto disposte in un distinto procedimento non legato da alcun vincolo di connessione con quello in esame. 3 (' ( 2.2 I difensori, premesso che era stata lamentata in appello la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, osservano che la Corte di appello aveva disatteso l'eccezione con argomentazioni errate, dicendo che il fatto era identico, ma senza spiegare il perché; era poi improprio sostituire AG OC, che compariva nel capo di imputazione come autore tipico dell'attribuzione fittizia, sostituendolo con un ignoto autore atipico, con l'assurdità di un costrutto secondo cui IG si sarebbe dovuto difendere dal fatto di avere ricevuto da ignoti le quote di una società (in realtà, IG aveva ricevuto le quote societarie della Coninvest s.r.l. dai fratelli CO, che non erano mai stati nemmeno indagati per il reato di trasferimento fraudolento di valori). 2.3 I difensori rilevano che la Corte di appello aveva usato argomentazioni che era possibile usare per una misura di prevenzione o un riciclaggio, facendo più volte riferimento alla consulenza del Prof. Del Pozzo, al fatto che la cifra corrisposta da IG non era idonea a coprire il valore della struttura per come stimato dal consulente, all'impossidenza del ricorrente di risorse tale;
da far fronte al valore teorico, all'impossibilità per il perito di accertare le forme di approvvigionamento economico per l'operazione finanziaria;
il punto però era che bisognava accertare se i beni provengano proprio dal soggetto che teme l'ablazione e perciò li attribuisca ad un terzo in via fittizia, dal momento che continua a gestirli, e su tale aspetto non vi erano argomentazioni adeguate, visto il generico riferimento a soggetti ignoti;
peraltro, la sentenza di primo grado aveva dato atto che IG era effettivamente titolare di parte dell'investimento ed aveva quindi anche poteri di gestione sull'Hotel Parco dei Principi, per cui risultavano incomprensibili i dubbi della Corte di appello circa la provenienza delle somme utilizzate dal ricorrente per l'acquisto delle quote della Coninvest s.r.I.; si osservava inoltre che: a) non si aveva prova certa della provenienza dei capitali investiti da soggetti passibili di ablazione reale, b) il trasferimento non era avvenuto con modalità fraudolente ma con atto pubblico, c) la gestione della struttura era del ricorrente. I difensori osservano che nella decisione impugnata non si spendeva alcuna parola in merito alla gestione dell'Hotel Parco dei Principi da parte di soggetti diversi dal ricorrente;
a fronte del motivo di appello secondo cui sarebbe stata necessaria la prova che IG, nel momento dell'acquisto delle quote, avesse piena consapevolezza dell'origine illecita della attività economica, la Corte di appello aveva risposto teorizzando una inammissibile inversione dell'onere della prova;
non era possibile accontentarsi della generica affermazione circa la 4 sussistenza di rapporti tra il ricorrente e la cosca IN/OL, né risultava appagante il richiamo ad alcune conversazioni in atti, anche con riferimento al requisito del dolo;
erano intuibili le difficoltà di provare con le sole intercettazioni ambientali i reati di intestazione fittizia, quanto meno tenendo conto che si tratta di reato istantaneo commesso al momento della fittizia intestazione che determinare circostanze, quali la provenienza di denaro investito in una società, necessitano, per essere provate, di acquisizione di documenti. 2.4 In relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 l.n.203/91, i difensori eccepiscono che la sentenza impugnata risultava caratterizzata sia dal vizio di motivazione che da violazione di legge, visto che la motivazione si basava soltanto sul contenuto di dialoghi intercettati e considerata l'assenza di qualsiasi profilo di gestione di fatto da parte dei soggetti mafiosi asseritamente favoriti. 2.5 I difensori censurano la sentenza della Corte di appello anche in punto di trattamento sanzionatorio e di mancata concessione delle attenuanti generiche. 2.6 L'Avv. Massimo Biffa presentava note di udienza, con le quali insisteva nei motivi di ricorso. 2.7 L'Avv. Sebastiano Marco Panella presentava motivi nuovi con i quali intendeva approfondire il tema della illegittimità del giudizio della Corte di appello rispetto: a) alla inutilizzabilità delle intercettazioni poste a base della affermazione di responsabilità; b) alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;
c) alla violazione sulla sussistenza della fattispecie ritenuta in sentenza;
d) alla violazione in ordine all'imputazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen., insistendo nella richiesta di annullamento dell'impugnata sentenza. 3. Propone ricorso il difensore di CO NC. 3.1 Il difensore eccepisce la contraddittorietà della motivazione sul metodo di indagine patrimoniale adoperato dalla Corte di appello per valutare la compatibilità tra le risorse finanziarie degli imputati e i versamenti da loro eseguiti per aumentare il capitale della Coninvest s.r.I.: la Corte di appello aveva errato nel sostenere che il consulente d'ufficio avesse effettuato un monitoraggio sul patrimonio degli imputati fin dal 1986-88; inoltre la stessa Corte, per calcolare la capacità patrimoniale degli imputati, aveva valutato solo il patrimonio contenuto nelle loro dichiarazioni dei redditi, senza tener conto dei redditi prodotti dai familiari, degli introiti delle società loro collegate 5 (Astromedical Surg-con) e delle somme accumulate attraverso l'evasione fiscale (come invece aveva fatto il consulente di parte). 3.2 II difensore lamenta che la Corte di appello si era limitata ad affermare di aver condiviso le conclusioni del CTU prof. Del Pozzo, ma non aveva motivato le ragioni che la avevano determinata a disattendere argomentazioni difensive contenute nelle note difensive, e prima ancora nelle osservazioni e considerazioni tecniche di replica e critica alla relazione del CTU. 3.3 Il difensore eccepisce la contraddittorietà e mancanza di motivazione sulla produzione documentale relativa al perfezionamento della voluntary disclosure e sulla relativa efficacia probatoria;
contrariamente a quanto asserito dalla Corte, la documentazione comprovante l'avvenuta accettazione della pratica di volontary disclosure da parte dell'Agenzia delle Entrate era stata prodotta dalla difesa e non si comprendeva perché l'esistenza di una cospicua provvista sul conto corrente svizzero di CO non dovesse essere considerata ai fini del computo della capacità patrimoniale di CO 3.4 Il difensore eccepisce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata sulla attendibilità dei testimoni-collaboratori di giustizia e sui riscontri estrinseci rispetto alle loro testimonianze "de relato", considerato che nessuno aveva fatto esplicito riferimento a finanziamenti finalizzati alla costruzione dell'Hotel Parco dei Principi, né aveva fatto il nome di CO. Il difensore evidenzia che la mancanza di motivazione di cui sopra viziava anche l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 203/91, che la Corte di appello aveva ritenuto fondata proprio in ragione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, ed in particolare da OP DO. 3.5 II difensore chiede l'annullamento della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale in riferimento agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 bis cod.pen.: la sentenza di questa Corte cui faceva riferimento la Corte di appello era stata pronunciata nell'ambito di un procedimento cautelare, nel quale, al contrario del giudizio di merito, era ritenuta sufficiente la probatio minor;
inoltre, attraverso la procedura di voluntary disclosure CO beneficiava della causa di non punibilità prevista per i reati di dichiarazione infedele e dichiarazione fraudolenta, oltre che di autoriciclaggio del profitto derivante da tali reati;
non vi erano dubbi che la Corte di appello fosse incorsa in un errore sull'applicazione della legge penale di cui all'art. 648 bis cod.pen., laddove aveva ritenuto sufficiente una generica prova logica della provenienza illecita del denaro, a prescindere dalla individuazione della tipologia del reato presupposto e dei suoi autori. r^ r k 6 • 'IJ 3.5 II difensore lamenta l'omessa motivazione della sentenza impugnata relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 4. Propone ricorso il difensore di CO FR e CO DO 4.1 Il difensore lamenta che il significato cui era pervenuto il perito in merito alla compatibilità tra le disponibilità finanziarie dei ricorrenti e i versamenti effettuati per l'aumento di capitale della Coninvest s.r.l. era il prodotto di una irrazionale parcellizzazione dell'arco temporale di produzione dei redditi dei ricorrenti e delle sorgenti finanziarie di cui questi disponevano. 4.2 Il difensore eccepisce che la motivazione della sentenza ricorsa era illogica per insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio di primo grado a cui la Corte territoriale, nel disattendere le censure formulate con l'atto di appello (con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico giuridici della decisione), si era uniformata seguendo criteri di valutazione omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado: l'affermazione di responsabilità dei fratelli CO DO e FR per il reato di riciclaggio, fondata sul pieno presupposto che costoro per la costruzione dell'Hotel Parco dei Principi avessero impiegato somme di denaro frutto dei proventi dei reati di usura e traffico di sostanze stupefacenti commessi dalle famiglie IN-OLi era in piena contraddizione interna con le premesse di giudizio espresse dai giudici di primo grado, che avevano affermato che le famiglie IN-OL avevano finanziato IG RU per l'acquisto dell'hotel. 4.3 II difensore rileva che il significativo dimostrativo attribuito agli elementi di prova (dichiarazioni dei testi ex art. 210 cod.proc.pen.) valorizzati nell'ambito del processo valutativo seguito dai giudici della Corte di appello era incompatibile con specifici atti del procedimento: in particolare, la prova che le famiglie IN-OL avessero investito i loro capitali di provenienza illecita per il tramite dei fratelli CO era incompatibile con le dichiarazioni di OP DO e con il contenuto della conversazione del 17 agosto 2013 intercorsa tra IG NI, sua moglie e tale UT AN. 4.4 II difensore osserva che non vi era stata risposta ai motivi di appello con i quali era stato evidenziato che i collaboratori di giustizia non avevano riferito di alcuna operazione economica dei fratelli CO, né di rapporti con appartenenti a famiglie mafiose o di coinvolgimenti in traffici di stupefacenti, visto che non li conoscevano. 4.5 II difensore lamenta che i giudici di merito avevano attribuito valenza probatoria a dichiarazioni de relato prive di specifici elementi di riscontro esterno 7 sulla origine illecita del denaro impiegato dai fratelli CO per la costruzione del complesso alberghiero Hotel Parco dei Principi quale prodotto proveniente dall'attività delittuosa dei reati di usura e traffico di sostanze stupefacenti poste in essere dalle famiglie IN-OL: le chiamate in reità si riscontravano vicendevolmente esclusivamente in merito alla circostanza che le famiglie IN-OL avevano investito somme di denaro di provenienza illecita, tramite prestanomi, per acquistare in parte l'Hotel Parco dei Principi, ma non anche in merito alla riferibilità delle stesse ai fratelli CO, visto che tutti i testi ex art. 210 cod.proc.pen. avevano affermato di non conoscerli e addirittura OP aveva riferito che le famiglie OL-IN avevano finanziato IG per acquistare l'hotel. 4.6 II difensore, premesso che i giudici di appello avevano ritenuto comunque integrata la condotta di riciclaggio sul presupposto che era emersa l'assenza di tracciabilità di parte delle operazioni economiche effettuate con denaro contante per la costruzione dell'hotel, lamenta che la decisione era erronea in quanto mancava uno degli elementi costitutivi del reato, e cioè l'utilizzo del denaro proveniente da delitti non colposi commessi da altri e cui l'utilizzatore del reato non ha partecipato. 4.7 II difensore rileva che i giudici avevano ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine alla contestata aggravante ex art. 416 bis 1 cod.pen. per avere commesso il reato al fine di agevolare la cosca IN-OL, malgrado la mancanza di prove indicative di comportamenti agevolatori e considerata la natura soggettiva dell'aggravante. 4.8 difensore lamenta che la Corte di appello non aveva fornito alcuna motivazione delle ragioni per cui si era limitata a condividere il presupposto dell'adeguatezza della pena in concreto inflitta dal giudice di primo grado, omettendo ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente indicati nei motivi di impugnazione;
in particolare, non vi era motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, malgrado l'incensuratezza degli imputati. 4.9 II difensore rileva che i giudici di appello non avevano neppure fornito motivazione sul perché la pena comminata fosse adeguata alla gravità del fatto commesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi proposti nell'interesse di IG sono infondati. 8 1.1 Preliminarmente si deve osservare che con riguardo alla decisione in ordine alle odierne parti ricorrenti ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado;
il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure degli appellanti, è giunto, con riguardo alla posizione degli imputati, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado. 1.2 Ciò premesso, quanto al primo motivo di ricorso sottoscritto dall'Avv. Biffa, questa Sezione ha precisato che "il delitto previsto dall'art. 12-quinquies, comma primo, del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, integra una fattispecie a "concorso necessario", la cui struttura tuttavia non esclude che uno dei due concorrenti possa essere non punibile anche per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro" (Sez.2, Sentenza n. 28942 del 02/07/2009, Leccese, Rv. 244394). Nel caso in esame, già in primo grado è stato individuato il circuito criminale che si è sviluppato per portare a compimento l'intera operazione che ha interessato la realizzazione dell'Hotel Parco dei principi. (v. in questo senso le pagg.11 e segg. e le pagg. da 40 a 48 della sentenza di primo grado). Circostanze e valutazioni ribadite in appello in cui la Corte ha chiarito più volte che "appare pienamente dimostrata l'esistenza di investitori occulti nel Parco dei Principi, individuati in IN GI, DO LI e nei fratelli OL" (pag.24 sentenza impugnata), ribadendo il concetto a pag.37 in cui si osserva che "i numerosi contributi dichiarativi provenienti dai collaboratori di giustizia nel corso dell'istruttoria dibattimentale, e precisamente di DO 9 ) OC, IA NI e OP DO, hanno evidenziato il gruppo di famiglie malavitose che hanno investito denaro di provenienza illecita nella realizzazione dell'Hotel Parco dei Principi"; sotto questo profilo l'assoluzione di AG non ha inciso né ha depontenziato la qualità dimostrativa del fatto storico dell'investimento operato da parte delle cosche. Manifestamente infondata è risultata anche la censura secondo cui IG sarebbe stato l'effettivo proprietario e gestore della struttura, posto che le perizie disposte sia in primo che secondo grado hanno dimostrato che IG non possedeva la capacità economica per l'acquisto dell'hotel e che aveva comunque versato soltanto C 380.000 euro circa a fronte di un valore dell'hotel di circa 4 milioni di euro;
correttamente la circostanza ha portato ad escludere che il IG fosse l'unico ed effettivo proprietario della struttura alberghiera;
nel caso di specie, dunque, è stata richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "integra la fattispecie criminosa di trasferimento fraudolento di valori la condotta di partecipazione societaria, quale socio occulto, per l'esercizio di un'attività economica preesistente, che faccia assumere la contitolarità della proprietà aziendale e degli utili prodotti, e che sia finalizzata all'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, in quanto l'interposizione fittizia ricorre anche quando sia riferibile solo ad una quota del bene in oggetto" (Sez.2, Sentenza n. 23131 del 08/03/2011, DO e altri, Rv. 250561). 1.2 Quanto all'elemento soggettivo, la Corte di appello ha sottolineato l'inserimento di IG nel circuito malavitoso facente capo alle famiglie IN/OL, la conversazione del 18 luglio 2017 in cui lo stesso IG afferma di essere entrato in tale circuito con l'acquisto delle quote della Coninvest e quella del 17 agosto 2017 in cui viene espressamente menzionato IG quale soggetto di cui si era servita la famiglia OL per investire nell'hotel Parco dei Principi;
circostanze di forte valenza dimostrativa in relazione al riconoscimento della sussistenza del dolo in capo al ricorrente. 1.3 Infondate devono ritenersi le censure formulate in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen.; a tal fine la Corte di appello ha evidenziato come la condotta di IG sia stata funzionale agli investimenti imprenditoriali della cosca IN/OL, avendo consentito il reinvestimento di capitali illeciti in una attività lecita quale la gestione dell'hotel; attività funzionale dunque al consolidamento, all'espansione e al rafforzamento del sodalizio criminoso;
una condotta idonea ad aumentare il potere criminale \:\ 10 delle famiglie mafiose, ma con un concorrente personale interesse del IG, espressione del dolo specifico in capo al ricorrente. Come poi rilevato dalla sentenza di primo grado (vedi pag. 80) l'attività di reimpiego e ripulitura dei capitali era essenziale per consentire all'associazione di ricavare nuovi profitti con i quali sostenere gli affiliati;
pertanto, anche la condotta di intestazione fittizia realizzata da IG era funzionale a tale scopo, essendo relativa al riciclaggio di proventi illeciti in attività lecite. 1.4 La Corte di appello ha anche rilevato l'assenza di motivi per i quali il ricorrente fosse meritevole della concessione delle attenuanti generiche (v. pagg. da 46 a 48 della sentenza d'appello); essendo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa è pertanto insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 — 01). 2. Anche il ricorso a firma dell'Avv. Panella deve essere rigettato. 2.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve rilevare che l'eccezione sulla inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nel procedimento cd. "Acero" è inammissibile per la sua genericità, non essendo stato chiarito di quali intercettazioni si parli (nella sentenza di primo grado vengono citate intercettazioni relative anche al procedimento "Metropolis") Peraltro, si deve rilevare che, come evidenziato nella sentenza di primo grado (pag.59), il procedimento "Acero" aveva ad oggetto ipotesi di reato di natura associativa, traffico di stupefacenti e riciclaggio dei relativi proventi riconducibili alla Cosca IN-OL; la stessa sentenza ha sottolineato come il reato contestato a IG sia relativo all' intestazione fittizia di un hotel realizzato proprio tramite denaro proveniente dai suddetti reati, ("al fine...di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648 bis cod.pen."), per cui appare evidente la sussistenza di un'ipotesi di connessione ai sensi dell'art. 12 lett. c) cod.proc.pen., circostanza che rende manifesta l'infondatezza della censura. 2.2 Quanto alla eccepita violazione dell'art. 521 cod.proc.pen., si deve ribadire che in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra - 11 contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/06/1996, n.16, Di FR); infatti, non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (vedi sez. 3, Sentenza n. 5463 del 05/12/2013, Diouf Rv. 258975 - 01). Nel caso in esame, il ricorrente ha avuto la possibilità di difendersi sin dall'inizio dalla contestazione mossa nei suoi confronti, senza che sia intervenuto un mutamento del fatto tale da rendere impossibile una valida difesa, posto che la contestazione operata nei confronti del IG e di AG OC, di avere, "in concorso tra loro e con altri soggetti non identificati", commesso il reato di cui all'ad. 512 bis cod.pen.. 2.3 Sul terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, (concernenti il reato di intestazione fittizia, l'aggravante di cui all'ad. 7 L.203/91, il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche) si richiama quanto detto a proposito del precedente ricorso;
a quanto sopra argomentato deve aggiungersi che, una volta appurato, in base alla consulenza svolta, che il IG non aveva le possibilità di pagare una somma di circa 400.000 euro e che, in ogni caso, comunque quanto pagato era molto al di sotto del valore effettivo dell'hotel, vi è la prova logica, unita agli altri elementi sopra evidenziati, della commissione del reato contestato e la sua ascrivibilità al IG sulla base del consolidato principio giurisprudenziale, principio che il collegio condivide e ribadisce, che "il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 512-bis cod. pen., deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la "ratio" dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi. (In motivazione la Corte ha precisato che il bene deve essere acquistato o realizzato con risorse del soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità, Sez. 2, Sentenza n. 28300 del 16/04/2019, Russo Rv. 276216), come è stato ritenuto essere avvenuto nel caso di specie (si veda sul punto Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017, M. e altri Rv. 271228: "In tema di valutazione delle prove, la prova logica, raggiunta all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi connotato da una valutazione sia unitaria 12 rrN.' che globale dei dati raccolti, tale da superare l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica). Quanto all'eccezione di prescrizione, si deve ribadire il principio secondo cui "in materia di reati aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, trova applicazione la disciplina della prescrizione disposta dall'art. 160, comma terzo, cod. pen., in base alla quale per i reati di cui all'art. 51, comma 3- bis e 3-quater, cod. proc. pen., non è previsto un termine massimo di prescrizione;
ne consegue che in questi casi la prescrizione matura soltanto se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine (minimo) di prescrizione fissato dall'art. 157, cod. pen., e, pertanto, in presenza di plurimi atti interruttivi, è potenzialmente suscettibile di ricominciare a decorrere all'infinito." (Sez.2, Sentenza n. 40855 del 19/04/2017, PC in proc. PÀ e altri, Rv. 271164); pertanto, poiché nei confronti del ricorrente è stata contestata e ritenuta la suddetta aggravante, il termine di prescrizione è iniziato a decorrere nuovamente dalla data della sentenza della Corte di appello (23 giugno 2021), e non è quindi ancora decorso, alla data odierna, l'arco temporale utile a far maturare la prescrizione. I motivi nuovi dei difensori ripropongono le medesime censure contenute nei ricorsi, per cui devono ritenersi anche essi infondati. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di CO NC è infondato. 2.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso si deve rilevare che la contestazione dell'elaborato peritale del Prof. Del Pozzo si risolve in una censura di merito, come tale inammissibile, in quanto con essa il ricorrente propone una mera rivalutazione alternativa del compendio probatorio, rispetto alla valutazione operata dai giudici di merito che appare esente da censure logico giuridiche, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). 2.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire che il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo (vedi Sez.2, sentenza n. 15248 del 24/01/2020, Grimani, Rv. 27906 2.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, contrariamente a quanto esposto in ricorso, la Corte di appello ha spiegato perché la voluntary disclosure non era dirimente ai fini dell'individuazione dei capitali utilizzati per l'acquisto dell'hotel Parco dei Principi;
è stato evidenziato, infatti, che il perito aveva analizzato l'esistenza di conti cifrati in Svizzera, affermando che tale conto cifrato si era prosciugato a fine 2002, mentre i versamenti alla Coninvest erano proseguiti anche nel 2003, circostanza, quest'ultima, su cui il motivo di ricorso non si confronta assolutamente. 2.4 Relativamente al quarto motivo di ricorso, la Corte di appello ha ritenuto irrilevante il fatto che i collaboratori di giustizia non abbiano mai sentito parlare dei CO, valorizzando al contempo la circostanza che DO, OP e IA avevano tutti parlato dell'impiego di flussi di denaro provenienti da usura e traffico di droga in alberghi ed appartamenti di lusso;
DO e IA avevano a tal fine espressamente menzionato un albergo di nuova costruzione a Roccella ionica, riferimento ritenuto individualizzante proprio dell'Hotel Parco dei Principi;
a fronte di tale motivazione, il motivo di ricorso è generico, in assenza di ubicazioni diverse dell'hotel Parco dei Principi, ed eludendo ogni considerazione in ordine al fatto che il riscontro alle affermazioni dei collaboratori sopra citati consiste proprio nel fatto che i fratelli CO non avevano le somme necessarie per realizzare quel complesso alberghiero;
la Corte di appello ha motivato in maniera congrua e coerente con le risultanze processuali anche relativamente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L.203/91 (v. pag. da 71 a 73 della sentenza di appello). 2.5 Quanto alla sussistenza del reato presupposto, si deve rilevare preliminarmente che si tratta di censura inammissibile perché non proposta in appello;
si deve comunque ribadire il principio secondo cui è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (vedi Sez.2, Sentenza n. 6584 del 15/12/2021, Cremonese, Rv. 282629 Sez. 2, Sentenza n. 20188 del 04/02/2015 AN e altri;
Rv. 263521. 2.6 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è 14 oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato La giurisprudenza è costante nel ritenere che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
nel caso in esame, il ricorrente non indica alcuna ragione per la quale il ricorrente sarebbe meritevole del beneficio, né perché il trattamento sanzionatorio appaia non adeguato ai fatti, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso (vedi, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01). 3. I ricorsi proposti nell'interesse di CO DO e CO FR sono infondati. 3.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve farsi riferimento alle considerazioni espresse a proposito del primo motivo di ricorso di CO NC, posto che anche in questo caso lo stesso consiste in inammissibili censure di merito. 3.2 Relativamente ai rimanenti motivi di ricorso, secondo cui i collaboratori avrebbero riferito che le famiglie IN-OL avrebbero finanziato IG per l'acquisto dell'Hotel Parco dei Principi, che vi erano anche altri investitori e che comunque il nome dei CO era sconosciuto agli stessi, si deve rilevare che il primo rilievo è inammissibile per non essere stato proposto in appello, mentre sul fatto che il nome dei CO fosse sconosciuto ai collaboratori di giustizia si richiamano le considerazioni già esposte al punto 2.4. I motivi di ricorso, inoltre, non considerano che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono tutte convergenti nell'affermare l'impiego di flussi di denaro da parte delle cosche nelle strutture alberghiere, tra cui l'hotel Parco 15 ) dei Principi, e che il riscontro a tali dichiarazioni è costituito dal fatto che i CO non avevano la capacità economica per affrontare l'operazione (finanziamento della Coninvest s.r.l. finalizzata alla realizzazione dell'hotel); la Corte di appello ha quindi utilizzato una prova logica, derivante dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riscontrate dalla mancata giustificazione dei CO di avere mezzi propri da investire nella Coninivest s.r.l. (si veda pag. 65 della sentenza impugnata, in cui si dà atto della ricostruzione operata dal perito con riferimento ad un ampio arco temporale). 3.3 La motivazione sulla aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. è contenuta a pag.78 della sentenza impugnata, in cui si evidenzia che i collaboratori di giustizia hanno riferito in modo puntuale sulla finalità della costruzione e della gestione dell'Hotel Parco dei Principi, funzionale alla realizzazione degli scopi imprenditoriali delle cosche;
quanto all'elemento soggettivo, la Corte di appello ha motivato in maniera congrua e coerente rispetto alle risultanze processuali di cui alle pagine 71 e seguenti, in cui è stata trattata la posizione di CO NC;
del resto, la perizia ha avuto ad oggetto i redditi dei tre fratelli CO e l'insufficienza degli stessi ai fini dell'investimento nell'Hotel Parco dei Principi, indicato dal collaboratori di giustizia come una delle strutture in cui venivano investiti i capitali delle cosche, per cui vi è una identità sostanziale della posizione per i due ricorrenti rispetto a CO NC. 3.4 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, si richiama quanto detto relativamente a CO NC posto che, anche nel caso in esame, unico elemento in base al quale i ricorrenti sarebbero meritevoli del beneficio è l'incensuratezza degli stessi che, come noto, non può essere di per sé solo valutato a tal fine (ex art. 62 bis comma 3 cod.pen.). Al contrario, l'avere permesso alla criminalità organizzata di dissimulare la provenienza illecita dei suoi capitali e di ricavarne la capacità di controllare il territorio dal punto di vista economico sono motivi idonei a negare la concessione del beneficio (vedi pag.84 sentenza di primo grado), 3.5 Quanto alla dosimetria della pena, la sentenza di primo grado aveva evidenziato come la pena base non potesse essere contenuta nel minimo edittale alla luce dell'entità delle somme di denaro riciclate e del fatto che si era permesso alla criminalità organizzata di dissimulare la provenienza illecita dei suoi capitali e di ampliare la sua capacità di controllo del territorio;
l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 7 L.203/91 era stata poi contenuta nel minimo;
la 16 sentenza di appello ha motivato sul perché si uniformava a quanto osservato dal primo giudice, rilevando la gravità e nocività delle condotte. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/10/2022