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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2024, n. 2317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2317 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1.CH HU (cui 05X9LCO), nato in [...] il [...]; 2. Li NG (cui 06331RA), nato in [...] il [...]; 3. NG SU (cui 05U6JON), nato in [...] il [...]; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia 1'11/11/2022; visti gli atti ed esaminati i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Antonio Balsamo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla disposta espulsione e l'inammissibilità dei ricorsi per il resto;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con c:ui CH HU, Li NG e NG SU sono stati condannati per il reato di cui agli artt. 73 - 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere coltivato all'interno della propria abitazione ingenti quantitativi di nnarjuana. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati articolando due motivi. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 2317 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 12/10/2023 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante sulla base della considerazione che dalla sostanza stupefacente rinvenuta (53 kg.) fossero ricavabili 6 chilogrammi di principio attivo. La Corte, in particolare, avrebbe erroneamente valorizzato le modalità industriali di coltivazione e la destinazione di una intera abitazione al processo produttivo;
secondo l'imputato, invece, la motivazione sarebbe viziata, da una parte, per non essersi la Corte confrontata con la differenza tra dose media singola e dose commerciale e, dall'altra, per la genericità del riferimento della destinazione della intera abitazione alla coltivazione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione;
il tema attiene alla disposta espulsione degli imputati nonostante la sospensione condizionale della pena che, dunque, avrebbe dovuto indurre ad escludere la pericolosità degli inputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso. 2. Il primo motivo è inammissibile. Le Sezioni unite hanno chiarito in tema di stupefacenti che, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarrnente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi e, in applicazione dei predetti criteri, la Corte ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio indicato avendo valorizzato al fine di ritenere sussistente la circostanza aggravante in questione non solo il quantitativo di principio attiVo (6 chilogrammi), ben superiore alla soglia indicata dalle Sezioni unite, ma anche le modalità industriali della coltivazione della sostanza stupefacente. Nulla di specifico è stato dedotto, non essendosi i ricorrenti confrontati con la motivazione del provvedimento impugnato. v 3. È invece fondato il secondo motivo di ricorso. 2 UsCo In ragione dei generali principi di cui agli artt. 202 e 203 cod. pen. / le misure di sicurezza personali possono applicarsi a chi abbia commesso un reato soltanto se costui sia persona socialmente pericolosa e tale qualità (desumibile dalle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen.) deve essere attuale e concreta. L'applicazione della misura di sicurezza (espulsione del condannato straniero dallo Stato) prevista dall'art 86 d.P.R. n. 309 del 1990 non si discosta dai principi indicati, avendo la Corte Costituzionale (sentenza n. 58 del 1995) subordinato l'operatività del citato art. 86 al previo accertamento della concreta (ed attuale) pericolosità sociale dell'espellendo condannato straniero. Detto accertamento è nella specie viziato. Il Tribunale, all'esito di una prognosi comportamentale degli imputati, ha ritenuto ~meritevoli del beneficio della condizionale sospensione della esecuzione della pena;
si tratta di un beneficio preclusivo dell'applicabilità della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato. L'esecuzione della misura di sicurezza - da compiersi, secondo l'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 a "pena espiata" - come in generale è peraltro previsto dall'art. 211 cod. pen. (eseguibilità delle misure di sicurezza aggiunte a pena detentiva dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta) - presuppone infatti l'avvenuta espiazione o esecuzione della condanna principale, cui essa misura di sicurezza accede. Si tratta di una situazione non realizzabile in presenza del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, che, appunto/ non comporta l'esecuzione della pena e determina - decorsi fruttuosamente i termini di legge - l'estinzione del reato contestato (art. 167 cod. peli.). In tal senso peraltro depone l'art. 164, comma 3, cod. pen. / secondo cui la sospensione condizionale della pena rend )iinapplicabili le misure di sicurezza, tranne la confisca (in tal senso, Sez.6, n. 17183 del 18/04/2007, Samuel, Rv. 236452). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta espulsione dal territorio dello Stato, che elimina.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta espulsione dal territorio dello Stato, che elimina. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Antonio Balsamo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla disposta espulsione e l'inammissibilità dei ricorsi per il resto;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con c:ui CH HU, Li NG e NG SU sono stati condannati per il reato di cui agli artt. 73 - 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere coltivato all'interno della propria abitazione ingenti quantitativi di nnarjuana. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati articolando due motivi. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 2317 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 12/10/2023 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante sulla base della considerazione che dalla sostanza stupefacente rinvenuta (53 kg.) fossero ricavabili 6 chilogrammi di principio attivo. La Corte, in particolare, avrebbe erroneamente valorizzato le modalità industriali di coltivazione e la destinazione di una intera abitazione al processo produttivo;
secondo l'imputato, invece, la motivazione sarebbe viziata, da una parte, per non essersi la Corte confrontata con la differenza tra dose media singola e dose commerciale e, dall'altra, per la genericità del riferimento della destinazione della intera abitazione alla coltivazione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione;
il tema attiene alla disposta espulsione degli imputati nonostante la sospensione condizionale della pena che, dunque, avrebbe dovuto indurre ad escludere la pericolosità degli inputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso. 2. Il primo motivo è inammissibile. Le Sezioni unite hanno chiarito in tema di stupefacenti che, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarrnente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi e, in applicazione dei predetti criteri, la Corte ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio indicato avendo valorizzato al fine di ritenere sussistente la circostanza aggravante in questione non solo il quantitativo di principio attiVo (6 chilogrammi), ben superiore alla soglia indicata dalle Sezioni unite, ma anche le modalità industriali della coltivazione della sostanza stupefacente. Nulla di specifico è stato dedotto, non essendosi i ricorrenti confrontati con la motivazione del provvedimento impugnato. v 3. È invece fondato il secondo motivo di ricorso. 2 UsCo In ragione dei generali principi di cui agli artt. 202 e 203 cod. pen. / le misure di sicurezza personali possono applicarsi a chi abbia commesso un reato soltanto se costui sia persona socialmente pericolosa e tale qualità (desumibile dalle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen.) deve essere attuale e concreta. L'applicazione della misura di sicurezza (espulsione del condannato straniero dallo Stato) prevista dall'art 86 d.P.R. n. 309 del 1990 non si discosta dai principi indicati, avendo la Corte Costituzionale (sentenza n. 58 del 1995) subordinato l'operatività del citato art. 86 al previo accertamento della concreta (ed attuale) pericolosità sociale dell'espellendo condannato straniero. Detto accertamento è nella specie viziato. Il Tribunale, all'esito di una prognosi comportamentale degli imputati, ha ritenuto ~meritevoli del beneficio della condizionale sospensione della esecuzione della pena;
si tratta di un beneficio preclusivo dell'applicabilità della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato. L'esecuzione della misura di sicurezza - da compiersi, secondo l'art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 a "pena espiata" - come in generale è peraltro previsto dall'art. 211 cod. pen. (eseguibilità delle misure di sicurezza aggiunte a pena detentiva dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta) - presuppone infatti l'avvenuta espiazione o esecuzione della condanna principale, cui essa misura di sicurezza accede. Si tratta di una situazione non realizzabile in presenza del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, che, appunto/ non comporta l'esecuzione della pena e determina - decorsi fruttuosamente i termini di legge - l'estinzione del reato contestato (art. 167 cod. peli.). In tal senso peraltro depone l'art. 164, comma 3, cod. pen. / secondo cui la sospensione condizionale della pena rend )iinapplicabili le misure di sicurezza, tranne la confisca (in tal senso, Sez.6, n. 17183 del 18/04/2007, Samuel, Rv. 236452). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta espulsione dal territorio dello Stato, che elimina.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta espulsione dal territorio dello Stato, che elimina. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.