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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
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Art. 244. Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale 1. Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.
2. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.
3. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.
(( 4. Quando sono sottoposte al voto piu' proposte di concordato, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito la maggioranza piu' elevata dei crediti ammessi al voto a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parita', la proposta presentata per prima. ))
2. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.
3. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.
(( 4. Quando sono sottoposte al voto piu' proposte di concordato, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito la maggioranza piu' elevata dei crediti ammessi al voto a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parita', la proposta presentata per prima. ))
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Giurisprudenza • 16
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