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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
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Art. 280. Condizioni per l'esdebitazione 1. Il debitore e' ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:
a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attivita' d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'e' stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , ((il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento;)) b) non abbia distratto l'attivo o esposto passivita' insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
e) non abbia gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attivita' d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'e' stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , ((il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento;)) b) non abbia distratto l'attivo o esposto passivita' insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
e) non abbia gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte.
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- 1. L'Esdebitazione Nella Liquidazione GiudizialeGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 5 giugno 2025 · 1.6457329
[…]
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Giurisprudenza • 207
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2026, n. 22926Provvedimento: SENTENZA Sul ricorso proposto da: PI NZ, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/10/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che ha chiesto il rigetto del ricorso; RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha respinto l'opposizione proposta da NZ PI avverso l'ordinanza con la quale il medesimo Tribunale, in data 16 gennaio 2025, aveva rigettato l'istanza di riabilitazione avanzata per le condanne di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano in data 11 ottobre 2013, irrevocabile il 18 …Leggi di più...
- art. 6 d.p.r. 115/2002·
- remissione del debito·
- art. 280 d.lgs. 14/2019·
- art. 179 cod. pen.·
- liquidazione giudiziale·
- liquidazione controllata·
- obbligazioni civili·
- riabilitazione penale·
- buona condotta·
- opposizione·
- condanna penale·
- sovra indebitato·
- spese di giustizia·
- esdebitazione·
- ricorso per cassazione