TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 8060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8060 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11147/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11147/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONELLI SAVERIO elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIALE IGEA, 6 89861 TARQUINIA presso il difensore avv. SIMONELLI SAVERIO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSCOLO Controparte_1 P.IVA_2
ES ( ) VIA CESARE BATTISTI 11 35121 PADOVA;
elettivamente C.F._1 domiciliato in presso il difensore avv. BOSCOLO ES
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di seguito riportate:
Parte opponente
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
pagina 1 di 10 Revocare il Decreto Ingiuntivo n. 987/2022 (R.G. 45839/2022) emesso ad istanza dell'odierno opposto dall'intestato Tribunale di Milano, in data 27/12/2022 e notificato in data 13/01/2023, in quanto infondato, errato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate nella parte motiva.
Rigettare le pretese di cui alla domanda riconvenzionale, in quanto infondate, errate, ingiuste ed illegittime per le causali come indicate nella parte motiva.
In via riconvenzionale condannare parte opposta alla restituzione in favore della società CP_2 semplificata della somma versata pari ad euro 6.100,00 (5.000,00 oltre IVA) per i motivi espressi nella parte motiva.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che ne fa espressa richiesta.”
Parte convenuta opposta
Ogni diversa o contraria deduzione, eccezione e conclusione respinta o disattesa: In via preliminare: Accertato che l'opposizione non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto opposto n. 987/2022 In via principale: Accertato tutto quanto dedotto in narrativa, respingere l'opposizione e ogni domanda avversa, anche riconvenzionale, in quanto infondata in fatto e diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 987/2022 e per l'effetto condannare CA semplificata al pagamento a favore di Pt_1 [...]
della somma di euro 6.100,00 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dal Controparte_1 dovuto al saldo. In via reconventio reconventionis Accertati e dichiarati gli inadempimenti di parte opponente così come indicati innarrativa, condannare la stessa a risarcire i danni subiti da parte opposta nella misura complessiva €. 73.800,00
o nella diversa misura che risulterà accertata all'esito dell'attività istruttoria anche, in subordine, da liquidarsi in via equitativa, oltre agli interessi ex D.lgs 231/2002 o ai diversi interessi risultanti di giustizia, dal giorno della debenza sino al saldo effettivo. In ogni caso: spese e compensi di causa interamente rifusi. In via istruttoria l'ammissione dei capitoli di prova indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.p. con i testi ivi indicati. Con osservanza.
VICENDE PROCESSUALI
Con ricorso avanti il Tribunale di Milano ha ottenuto il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 987/2023 R.G. 45839/2023 nei confronti di semplificata per l'importo di € Parte_1
6.100,00 oltre interessi e spese processuali.
Quale titolo per la pronuncia del decreto ha fatto valere il proprio credito al pagamento CP_1 del 50% della somma dovuta da CA a titolo di quota di ammissione al consorzio a seguito della relativa domanda in data 27.5.2022.
Con atto di citazione notificato in data 22.2.2023 l'ingiunta ha proposto opposizione avverso il decreto in questione, chiedendone la revoca sulla base di un asserito inadempimento contrattuale del pagina 2 di 10 che, in fase di adesione, avrebbe prospettato una serie di prestazioni che non sarebbe stato in CP_1 grado di fornire.
L'avversa inadempienza comporterebbe l'inesistenza del credito azionato in virtù del principio di cui all'art. 1460 c.c. e anche il proprio diritto alla restituzione della parte di quota del 50% già versata al in sede di ammissione. CP_1
Sulla base di tale supposto diritto, in via riconvenzionale l'opponente ha chiesto la condanna di al pagamento della somma di € 6.100,00 CP_1
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l'ingiungente ha contestato le avverse deduzioni circa il proprio inadempimento e, facendo valere l'illegittimità della condotta dell'ingiunta, ha chiesto la condanna della medesima non solo al pagamento del residuo della quota ma anche, in via riconvenzionale, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno
Non concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, escusse le prove orali ammesse, le parti hanno precisato le riportate conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vicende tra le parti. Parte
ha agito nei confronti di facendo valere il proprio credito derivante dalla CP_1 ammissione di tale società al , con l'assunzione da parte della stessa dell'obbligo di versare la CP_1 quota associativa dell'importo complessivo di € 10.000,00 oltre IVA, in due rate, di cui una sola versata.
L'opponente si è difesa sostenendo che la propria adesione al avrebbe costituito lo CP_1 strumento che le avrebbe consentito di acquisire i requisiti di legge per partecipare in maniera utile ad un'offerta avente ad oggetto un subappalto edile di un'opera pubblica da eseguire sotto la direzione della società TI S.p.A., a propria volta aggiudicataria dell'appalto di manutenzione straordinaria presso un ospedale di Siena.
In particolare, il valore complessivo del subappalto, pari ad € 2.420.000,00, avrebbe richiesto nella società scelta come subappaltatrice le certificazioni SO (certificazioni normativamente previste per la partecipazione agli appalti pubblici sopra un certo valore) di cui CA, di nuova costituzione, non era titolare.
Individuato nell'adesione al lo strumento per conseguire tali attestazioni, CA CP_1 avrebbe presentato la citata domanda di adesione, obbligandosi a versare allo stesso la quota associativa e, in aggiunta, la percentuale del 3% dello stipulando appalto. pagina 3 di 10 Parte
Dopo aver versato la prima parte della quota ed essere stata ammessa al , ha CP_1 dichiarato di recedere dal , rifiutandosi di pagare la seconda parte. CP_1
A fondamento del rifiuto l'ingiunta ha allegato di aver scoperto successivamente agli accordi con che quest'ultimo non sarebbe stato a propria volta dotato delle prescritte certificazioni e CP_1 che il conseguimento delle stesse sarebbe dovuto avvenire tramite un ulteriore passaggio, consistente nella costituzione di un'Associazione temporanea di Imprese in cui sarebbe stato coinvolto un terzo soggetto, il Consorzio Stabile AL LY.
Tale circostanza, non rappresentata al momento dell'adesione, ed alcune altre questioni circa l'asserita indisponibilità di di accettare pagamenti tramite POS e circa il pagamento dell'IVA, CP_1 avrebbero indotto l'opponente a recedere dal per i 'gravissimi disagi nella gestione del CP_1 subappalto', costringendola a ridurre in modo consistente l'iniziale subappalto con la TI in piccoli contratti sottosoglia SO. Parte
ha contestato l'avversa ricostruzione dei fatti, sostenendo che ben sarebbe stata a CP_1 conoscenza al momento della presentazione della domanda di adesione della necessità di costituire una
ATI con AL LY per l'aggiudicazione del subappalto da parte di TI.
Piuttosto, dopo l'ammissione al e la costituzione dell'ATI, strettisi i rapporti diretti CP_1 con la TI, l'attrice avrebbe trovato il modo di aggirare i propri obblighi verso il relativi CP_1 sia al pagamento della quota associativa che, soprattutto, al pagamento della percentuale del 3% sul valore dell'appalto. Parte In particolare, mediante il frazionamento dell'unico contratto originario avrebbe stipulato più contratti di valore inferiore non necessitanti le certificazioni SO.
A quel punto, divenuta inutile la presenza del , coinvolto nell'operazione perché in CP_1 grado di assicurare tali certificazioni, l'ingiunta avrebbe comunicato il suo recesso, allegando infondate ragioni al solo fine di sottrarsi al pagamento delle somme concordate.
Alla luce dell'illiceità delle descritte condotte, CA sarebbe tenuta non solo a pagare la parte residua della quota associativa, ma anche il danno cagionato all'opposto, per la somma di € 1.200,00 pari alle spese notarili sostenute per la costituzione dell'ATI e per la somma di € 72.600,00 oltre IVA pari al 3% del valore di € 2.420.000,00 dell'originario contratto di subappalto con la TI, sostituito da più contratti, che, sommati, avrebbero il medesimo oggetto di quello in funzione della cui stipulazione l'opponente si era rivolta a . CP_1
Adesione al e relative obbligazioni. CP_1
Parte Dai documenti di causa risulta che in data 17.5.2022 ha presentato domanda di ammissione al in qualità di 'socio aggregato temporaneo' nel rispetto degli obblighi CP_1
pagina 4 di 10 statutari e regolamentari, assumendo l'impegno di versare la quota di € 10.000,00 oltre IVA in due trance di uguale importo di cui una contestualmente alla presentazione della domanda e l'altra entro e non oltre la data del 31.7.2022 (doc. n. 1 fasc. mon.).
In data 1.6.2022 il ha accettato la domanda di CA (doc. n. 4 conv.) con insorgenza CP_1 in capo a quest'ultima dell'obbligo di versare anche la seconda trance della quota.
Da quanto sopra consegue la dimostrazione del titolo a fondamento del diritto azionato dall'ingiungente con cui quest'ultimo ha chiesto l'adempimento del convenuto obbligo di pagare detta trance.
Occorre a questo punto verificare l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto il cui onere probatorio grava in capo all'opponente convenuta per l'adempimento.
Per pacifico principio, infatti, 'In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento' (Cass. Sez. Un. 2001/13533 e tutta la giurisprudenza successiva). Parte
non ha contestato il quantum debitorio né ha allegato di aver estinto il credito avverso relativo alla quota associativa mediante il pagamento della somma richiesta.
Piuttosto, essa ha fatto valere l'altrui inadempimento quale causa giustificativa del proprio rifiuto di adempire in basa al principio inademplenti non est adimplendum di cui all'art. 1460 c.c.
Detta circostanza determinerebbe l'insussistenza di alcuna obbligazione di pagamento della restante parte della quota associativa e l'obbligo di di restituire la parte già pagata, trattenuta CP_1 senza titolo.
Visto che 'eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione' (Cass. Sez. Un. 2001/13533 cit.) occorre a questo punto esaminare le contestazioni di CA. Parte
Prendendo le mosse dalla contestazione principale, ha dedotto che il avrebbe CP_1 scoperto solo dopo la presentazione della domanda di adesione che, contrariamente alle pagina 5 di 10 rappresentazioni di nella fase antecedente alla richiesta di adesione, quest'ultimo non era in CP_1 possesso delle certificazioni SO necessarie per ottenere il subappalto da TI.
La soluzione proposta a tal fine dal , e consistente nella costituzione di CP_1 un'associazione temporanea di imprese con altro consorzio dotato invece di tali SO, non sarebbe stata concordata tra le parti, che non avrebbero previsto l'intervento di un terzo soggetto nell'operazione.
Ciò comporterebbe un inadempimento rispetto alle prestazioni che il si sarebbe CP_1 impegnato a fornire.
Al riguardo, rileva che per quanto entrambe le parti concordino nell'affermare che l'interesse Parte per all'adesione al fosse collegata al conseguimento delle attestazioni SO di cui essa CP_1 non era titolare ed il cui ottenimento in via diretta avrebbe chiesto un tempo incompatibile con l'aggiudicazione del subappalto dalla TI, nessun riferimento alle SO è effettuato nella domanda di adesione, né sotto forma di garanzia circa la sussistenza in capo al della titolarità di tali CP_1 certificazioni né sotto forma condizione al cui ricorrere le parti hanno subordinato l'efficacia dell'accordo relativo all'adesione di CA.
Né da tale domanda né da altro elemento di prova risulta inoltre l'essenzialità della titolarità delle SO in capo al . CP_1
Dette circostanze impediscono di individuare l'oggetto di un eventuale obbligo in capo a con riguardo alle attestazioni de quibus. CP_1
Tale conclusione determina l'impossibilità di verificare un eventuale inadempimento di
. CP_1
A ciò si aggiunge che, comunque, dal quadro probatorio in atti emerge quanto segue.
Dopo aver constatato nel corso di interlocuzioni con la TI di non avere i requisiti idonei per Parte l'affidamento del subappalto , nella persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Tes_1
si è attivata per una soluzione che le consentisse di procurarsi i requisiti (cfr. teste
[...] Tes_2
verb. ud. 1.2.2024).
[...]
'LU (i. e. voleva ottenere questo subappalto a tutti i costi. Non avendo la CA le Tes_1 caratteristiche né per l'appalto né per il subappalto, mi chiamava per chiedere suggerimenti per le modalità di configurazione di un'eventuale operazione che gli consentisse di prendere questo lavoro
Confermo che queste telefonate hanno avuto luogo a maggio 2022. Ricordo che c'erano due problemi, uno di garanzia da dare verso la committente TI rispetto alla CA che era una società di nuova costituzione e l'altro di natura giuridica, perché occorrevano certe autorizzazioni che la CA non Part aveva. L'ingresso nel consorzio garantiva la reputazione di per la 'garanzia', occorreva poi trovare una formula giuridica legale, visto che, per la legge, anche quella anti mafia, è assolutamente pagina 6 di 10 vietato frazionare gli importi per aggirare l'ostacolo dei requisiti legali richiesti. È vietato fare lo spezzatino. In virtù delle mie competenze ricordo anche di essere stato contattato dalla TI che voleva capire la rispondenza a legge dell'operazione tramite il consorzio' (teste , verb. ud. Tes_3
1.2.2024). Parte
Seguivano quindi alcune interlocuzioni tra e TI a seguito di cui quest'ultima accettava la soluzione dell'affidamento del subappalto all'ATI tra i consorzi AL LY e con affido poi CP_1
Parte dei lavori a (teste , verb. ud. cit.). Tes_3
Parte A fronte di tale accettazione da parte di TI, in data 27.5.2022 ha presentato la già esaminata domanda di ammissione a . CP_1
Nei giorni immediatamente successivi alla presentazione della domanda (rispettivamente in date 1 e 3 giugno 2022) il ha accolto la domanda di ammissione di CA indicando la stessa CP_1 quale consorziata designata all'esecuzione dei lavori di cui al subappalto con la TI (docc. nn. 4 e 6
). CP_1
Dopo vari scambi (docc. nn. 3 e 5 ), in data 23.6.2022, dando atto dell'affidamento del CP_1 subappalto per l'esecuzione di una quota dei lavori pubblici relativi all'Ospedale di Siena per l'importo Cont di € 2.420.000,00 da parte di TI a CA consorziata di e per essa alla costituenda CP_1 formata da e AL LY, ha costituito l' con CP_1 CP_1 Controparte_4
Consorzio Stabile AL LY, destinata a realizzare il progetto di cui al subappalto nel rispetto di tutta la normativa di settore (docc. nn. 8 e 10 ). CP_1
Da quanto precede risulta che le contestazioni attoree circa l'inadempimento dell'opposto in ordine alle certificazioni SO sono completamente prive di fondamento.
Osservata l'insussistenza di alcun obbligo in capo a in ordine alla titolarità delle citate CP_1
Parte SO, in ogni caso quest'ultimo, ha posto in essere tutte quelle attività richieste da per la Parte realizzazione dell'operazione affido subappalto TI, come concordate con la stessa (cfr. docc. Tes_ nn. 2 e 3 conv.; testi e , ud.
1.2.2024 cit.) e come, del resto, consentite dalla normativa Tes_3 di settore (cfr. art. 45 D. Lgs. 2016/45)
Passando alla seconda inadempienza contestata da CA, la stessa consisterebbe nella indisponibilità del a fare eseguire pagamenti telematici tramite POS. CP_1
La assoluta genericità di tale contestazione, priva di qualsivoglia riscontro sia documentale che fattuale, determina la irrilevanza della stessa ai fini della valutazione dell'asserito inadempimento da parte del . CP_1
Analogamente priva di rilevanza è l'asserzione circa la dedotta dichiarazione di Tes_3
(neppure qualificato per ruolo e funzioni negli atti attorei) relativa all'omesso versamento dell'Iva che, pagina 7 di 10 pur corrispondente ad una prassi di settore, avrebbe causato un ammanco nelle casse di CA e generato problemi con l'avanzamento dei lavori.
La assoluta genericità di tale asserzione, priva di alcun riscontro negli atti e nei documenti di causa, impedisce al Tribunale ogni valutazione sul punto.
Anche l'eccezione in parte qua non è pertanto idonea a essere qualificata quale evento estintivo del credito di . CP_1
Da tutte le esposte osservazioni emerge che non sono ravvisabili gli inadempimenti di CP_1
Parte che ha posto a giustificazione del proprio recesso. Parte Ne discende l'illegittimità del recesso da esercitato in data 5.7.2022 da parte di CP_1
e del conseguente rifiuto di versare la rimanente quota di € 5.000,00 oltre IVA (doc. n. 5 CA).
Detta conclusione comporta l'infondatezza dell'opposizione, che deve pertanto essere rigettata.
Domanda riconvenzionale dell'opponente. Parte
Sulla base dell'asserito avverso inadempimento, in via riconvenzionale ha inoltre chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma di € 5.000,00 oltre IVA costituente la prima trance della quota associativa versata dalla stessa al momento della domanda di adesione al . CP_1
La verificata inconfigurabilità di alcuna violazione da parte di determina il rigetto della CP_1 domanda de qua, che per quanto non esplicitata nelle difese dell'ingiunta, presuppone lo scioglimento del vincolo per inadempimento dell'opposto.
Domanda riconvenzionale dell'opposto.
Quale ulteriore effetto dell'illegittimità del recesso di CA dal , quest'ultimo nella CP_1 comparsa di costituzione ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'ingiunta al pagamento della somma di € 73.800,00 a titolo di risarcimento del danno, fatto valere sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante.
In particolare, quanto al danno emergente il convenuto ha chiesto il rimborso delle spese notarili sopportate per la, inutile, costituzione dell'ATI con AL LY, per l'ammomtare di € 1.200,00, come da contabile bancaria in atti.
Quanto al lucro cessante, l'opposto ha quantificato in € 72.600,00 il danno dal medesimo patito, pari alla misura del 3% del valore netto dell'appalto di € 2.420.000,00.
Riconosciuto, in via astratta, il diritto del creditore non inadempiente al risarcimento del danno eventualmente discendente dall'avverso inadempimento, in virtù dei generali principi di cui all'art. 1218 c.c., occorre tuttavia rilevare che la domanda è stata formulata da solo in comparsa di CP_1 costituzione.
pagina 8 di 10 Pur sussistente, secondo il più recente orientamento della Cassazione (Cass. Sez. Un.
2024/26727; cfr. Cass. 2025/4410), la facoltà per il creditore opposto di proporre nel giudizio di opposizione domande diverse rispetto a quella introdotta in via monitoria, ritiene il Tribunale che nella fattispecie in esame non sussistano le condizioni al cui ricorrere, secondo i principi della stessa Corte, è subordinata l'ammissibilità della domanda diversa.
Infatti, la domanda di risarcimento del danno de qua non è 'connessa per alternatività o incompatibilità' con la domanda proposta in via monitoria.
Col ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto l'adempimento degli accordi inter partes, CP_1 nel giudizio di opposizione esso ha domandato anche l'applicazione degli effetti discendenti dall'avverso inadempimento.
La domanda di risarcimento in oggetto non rientra, pertanto, nella nozione di 'complanarità', quale elaborata dalla migliore dottrina e recepita dalla Suprema Corte:' Più in particolare, i giudici di merito si sono attenuti all'orientamento costante espresso da questa Corte sul tema della modificazione della domanda secondo cui non sono ammissibili le domande che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè quelle che sono altro da quella domanda;
e che, viceversa, sono ammissibili le domande modificate non perché non possano incidere sul petitum e sulla causa petendi, ma perché non possono essere considerate “nuove” nel senso di ulteriori o aggiuntive
(Cass. Sez. U 15/06/2015 n. 12310), essendo conforme tale obiettivo al principio di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi (art. 111 Cost.), intesi ad evitare il frazionamento delle pretese con proliferazione di cause attinenti al medesimo rapporto ed al pericolo della formazione di giudicati contrastanti (cfr. amplius Cass. Sez. U 16/02/2017, n. 4090 che ritiene non abusivo il frazionamento delle pretese derivanti dal medesimo rapporto, soltanto ove sussista e sia dimostrato uno specifico ed oggettivo interesse del creditore' (Cass. 2024/7592; sulla necessità che le domande introdotte dall'opposto in comparsa di costituzione siano alternative rispetto a quelle formulate nel ricorso per ingiunzione, cfr. anche Cass. 2024/ 236).
Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale che la domanda di risarcimento sia una domanda nuova, tardivamente formulata in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La stessa viene, quindi, dichiarata inammissibile, in accoglimento, peraltro dell'eccezione dell'opponente.
Spese del giudizio.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte attrice, nella misura indicata nel dispositivo, in applicazione del D.M. 2014/55 nella versione pagina 9 di 10 modificata dal DM n. 147/2022, in considerazione del valore della causa, della natura della causa, del tipo di questioni trattate, dell'attività svolta e in mancanza di nota spese
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione proposta da Parte_1 nei confronti di avverso il Decreto Ingiuntivo n. 987/2023 Controparte_1 che dichiara definitivamente esecutivo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da nei confronti di Parte_1
perché infondata;
Controparte_1
3) dichiara inammissibile la domanda formulata da Controparte_1
nei confronti di nella comparsa di costituzione perché tardivamente
[...] Parte_1 formulata;
4) condanna a rimborsare a la Parte_1 Controparte_1 somma di € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge.
Milano, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11147/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONELLI SAVERIO elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIALE IGEA, 6 89861 TARQUINIA presso il difensore avv. SIMONELLI SAVERIO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSCOLO Controparte_1 P.IVA_2
ES ( ) VIA CESARE BATTISTI 11 35121 PADOVA;
elettivamente C.F._1 domiciliato in presso il difensore avv. BOSCOLO ES
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di seguito riportate:
Parte opponente
Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
pagina 1 di 10 Revocare il Decreto Ingiuntivo n. 987/2022 (R.G. 45839/2022) emesso ad istanza dell'odierno opposto dall'intestato Tribunale di Milano, in data 27/12/2022 e notificato in data 13/01/2023, in quanto infondato, errato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate nella parte motiva.
Rigettare le pretese di cui alla domanda riconvenzionale, in quanto infondate, errate, ingiuste ed illegittime per le causali come indicate nella parte motiva.
In via riconvenzionale condannare parte opposta alla restituzione in favore della società CP_2 semplificata della somma versata pari ad euro 6.100,00 (5.000,00 oltre IVA) per i motivi espressi nella parte motiva.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che ne fa espressa richiesta.”
Parte convenuta opposta
Ogni diversa o contraria deduzione, eccezione e conclusione respinta o disattesa: In via preliminare: Accertato che l'opposizione non è fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto opposto n. 987/2022 In via principale: Accertato tutto quanto dedotto in narrativa, respingere l'opposizione e ogni domanda avversa, anche riconvenzionale, in quanto infondata in fatto e diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 987/2022 e per l'effetto condannare CA semplificata al pagamento a favore di Pt_1 [...]
della somma di euro 6.100,00 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dal Controparte_1 dovuto al saldo. In via reconventio reconventionis Accertati e dichiarati gli inadempimenti di parte opponente così come indicati innarrativa, condannare la stessa a risarcire i danni subiti da parte opposta nella misura complessiva €. 73.800,00
o nella diversa misura che risulterà accertata all'esito dell'attività istruttoria anche, in subordine, da liquidarsi in via equitativa, oltre agli interessi ex D.lgs 231/2002 o ai diversi interessi risultanti di giustizia, dal giorno della debenza sino al saldo effettivo. In ogni caso: spese e compensi di causa interamente rifusi. In via istruttoria l'ammissione dei capitoli di prova indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.p. con i testi ivi indicati. Con osservanza.
VICENDE PROCESSUALI
Con ricorso avanti il Tribunale di Milano ha ottenuto il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 987/2023 R.G. 45839/2023 nei confronti di semplificata per l'importo di € Parte_1
6.100,00 oltre interessi e spese processuali.
Quale titolo per la pronuncia del decreto ha fatto valere il proprio credito al pagamento CP_1 del 50% della somma dovuta da CA a titolo di quota di ammissione al consorzio a seguito della relativa domanda in data 27.5.2022.
Con atto di citazione notificato in data 22.2.2023 l'ingiunta ha proposto opposizione avverso il decreto in questione, chiedendone la revoca sulla base di un asserito inadempimento contrattuale del pagina 2 di 10 che, in fase di adesione, avrebbe prospettato una serie di prestazioni che non sarebbe stato in CP_1 grado di fornire.
L'avversa inadempienza comporterebbe l'inesistenza del credito azionato in virtù del principio di cui all'art. 1460 c.c. e anche il proprio diritto alla restituzione della parte di quota del 50% già versata al in sede di ammissione. CP_1
Sulla base di tale supposto diritto, in via riconvenzionale l'opponente ha chiesto la condanna di al pagamento della somma di € 6.100,00 CP_1
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l'ingiungente ha contestato le avverse deduzioni circa il proprio inadempimento e, facendo valere l'illegittimità della condotta dell'ingiunta, ha chiesto la condanna della medesima non solo al pagamento del residuo della quota ma anche, in via riconvenzionale, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno
Non concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, escusse le prove orali ammesse, le parti hanno precisato le riportate conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vicende tra le parti. Parte
ha agito nei confronti di facendo valere il proprio credito derivante dalla CP_1 ammissione di tale società al , con l'assunzione da parte della stessa dell'obbligo di versare la CP_1 quota associativa dell'importo complessivo di € 10.000,00 oltre IVA, in due rate, di cui una sola versata.
L'opponente si è difesa sostenendo che la propria adesione al avrebbe costituito lo CP_1 strumento che le avrebbe consentito di acquisire i requisiti di legge per partecipare in maniera utile ad un'offerta avente ad oggetto un subappalto edile di un'opera pubblica da eseguire sotto la direzione della società TI S.p.A., a propria volta aggiudicataria dell'appalto di manutenzione straordinaria presso un ospedale di Siena.
In particolare, il valore complessivo del subappalto, pari ad € 2.420.000,00, avrebbe richiesto nella società scelta come subappaltatrice le certificazioni SO (certificazioni normativamente previste per la partecipazione agli appalti pubblici sopra un certo valore) di cui CA, di nuova costituzione, non era titolare.
Individuato nell'adesione al lo strumento per conseguire tali attestazioni, CA CP_1 avrebbe presentato la citata domanda di adesione, obbligandosi a versare allo stesso la quota associativa e, in aggiunta, la percentuale del 3% dello stipulando appalto. pagina 3 di 10 Parte
Dopo aver versato la prima parte della quota ed essere stata ammessa al , ha CP_1 dichiarato di recedere dal , rifiutandosi di pagare la seconda parte. CP_1
A fondamento del rifiuto l'ingiunta ha allegato di aver scoperto successivamente agli accordi con che quest'ultimo non sarebbe stato a propria volta dotato delle prescritte certificazioni e CP_1 che il conseguimento delle stesse sarebbe dovuto avvenire tramite un ulteriore passaggio, consistente nella costituzione di un'Associazione temporanea di Imprese in cui sarebbe stato coinvolto un terzo soggetto, il Consorzio Stabile AL LY.
Tale circostanza, non rappresentata al momento dell'adesione, ed alcune altre questioni circa l'asserita indisponibilità di di accettare pagamenti tramite POS e circa il pagamento dell'IVA, CP_1 avrebbero indotto l'opponente a recedere dal per i 'gravissimi disagi nella gestione del CP_1 subappalto', costringendola a ridurre in modo consistente l'iniziale subappalto con la TI in piccoli contratti sottosoglia SO. Parte
ha contestato l'avversa ricostruzione dei fatti, sostenendo che ben sarebbe stata a CP_1 conoscenza al momento della presentazione della domanda di adesione della necessità di costituire una
ATI con AL LY per l'aggiudicazione del subappalto da parte di TI.
Piuttosto, dopo l'ammissione al e la costituzione dell'ATI, strettisi i rapporti diretti CP_1 con la TI, l'attrice avrebbe trovato il modo di aggirare i propri obblighi verso il relativi CP_1 sia al pagamento della quota associativa che, soprattutto, al pagamento della percentuale del 3% sul valore dell'appalto. Parte In particolare, mediante il frazionamento dell'unico contratto originario avrebbe stipulato più contratti di valore inferiore non necessitanti le certificazioni SO.
A quel punto, divenuta inutile la presenza del , coinvolto nell'operazione perché in CP_1 grado di assicurare tali certificazioni, l'ingiunta avrebbe comunicato il suo recesso, allegando infondate ragioni al solo fine di sottrarsi al pagamento delle somme concordate.
Alla luce dell'illiceità delle descritte condotte, CA sarebbe tenuta non solo a pagare la parte residua della quota associativa, ma anche il danno cagionato all'opposto, per la somma di € 1.200,00 pari alle spese notarili sostenute per la costituzione dell'ATI e per la somma di € 72.600,00 oltre IVA pari al 3% del valore di € 2.420.000,00 dell'originario contratto di subappalto con la TI, sostituito da più contratti, che, sommati, avrebbero il medesimo oggetto di quello in funzione della cui stipulazione l'opponente si era rivolta a . CP_1
Adesione al e relative obbligazioni. CP_1
Parte Dai documenti di causa risulta che in data 17.5.2022 ha presentato domanda di ammissione al in qualità di 'socio aggregato temporaneo' nel rispetto degli obblighi CP_1
pagina 4 di 10 statutari e regolamentari, assumendo l'impegno di versare la quota di € 10.000,00 oltre IVA in due trance di uguale importo di cui una contestualmente alla presentazione della domanda e l'altra entro e non oltre la data del 31.7.2022 (doc. n. 1 fasc. mon.).
In data 1.6.2022 il ha accettato la domanda di CA (doc. n. 4 conv.) con insorgenza CP_1 in capo a quest'ultima dell'obbligo di versare anche la seconda trance della quota.
Da quanto sopra consegue la dimostrazione del titolo a fondamento del diritto azionato dall'ingiungente con cui quest'ultimo ha chiesto l'adempimento del convenuto obbligo di pagare detta trance.
Occorre a questo punto verificare l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto il cui onere probatorio grava in capo all'opponente convenuta per l'adempimento.
Per pacifico principio, infatti, 'In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento' (Cass. Sez. Un. 2001/13533 e tutta la giurisprudenza successiva). Parte
non ha contestato il quantum debitorio né ha allegato di aver estinto il credito avverso relativo alla quota associativa mediante il pagamento della somma richiesta.
Piuttosto, essa ha fatto valere l'altrui inadempimento quale causa giustificativa del proprio rifiuto di adempire in basa al principio inademplenti non est adimplendum di cui all'art. 1460 c.c.
Detta circostanza determinerebbe l'insussistenza di alcuna obbligazione di pagamento della restante parte della quota associativa e l'obbligo di di restituire la parte già pagata, trattenuta CP_1 senza titolo.
Visto che 'eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione' (Cass. Sez. Un. 2001/13533 cit.) occorre a questo punto esaminare le contestazioni di CA. Parte
Prendendo le mosse dalla contestazione principale, ha dedotto che il avrebbe CP_1 scoperto solo dopo la presentazione della domanda di adesione che, contrariamente alle pagina 5 di 10 rappresentazioni di nella fase antecedente alla richiesta di adesione, quest'ultimo non era in CP_1 possesso delle certificazioni SO necessarie per ottenere il subappalto da TI.
La soluzione proposta a tal fine dal , e consistente nella costituzione di CP_1 un'associazione temporanea di imprese con altro consorzio dotato invece di tali SO, non sarebbe stata concordata tra le parti, che non avrebbero previsto l'intervento di un terzo soggetto nell'operazione.
Ciò comporterebbe un inadempimento rispetto alle prestazioni che il si sarebbe CP_1 impegnato a fornire.
Al riguardo, rileva che per quanto entrambe le parti concordino nell'affermare che l'interesse Parte per all'adesione al fosse collegata al conseguimento delle attestazioni SO di cui essa CP_1 non era titolare ed il cui ottenimento in via diretta avrebbe chiesto un tempo incompatibile con l'aggiudicazione del subappalto dalla TI, nessun riferimento alle SO è effettuato nella domanda di adesione, né sotto forma di garanzia circa la sussistenza in capo al della titolarità di tali CP_1 certificazioni né sotto forma condizione al cui ricorrere le parti hanno subordinato l'efficacia dell'accordo relativo all'adesione di CA.
Né da tale domanda né da altro elemento di prova risulta inoltre l'essenzialità della titolarità delle SO in capo al . CP_1
Dette circostanze impediscono di individuare l'oggetto di un eventuale obbligo in capo a con riguardo alle attestazioni de quibus. CP_1
Tale conclusione determina l'impossibilità di verificare un eventuale inadempimento di
. CP_1
A ciò si aggiunge che, comunque, dal quadro probatorio in atti emerge quanto segue.
Dopo aver constatato nel corso di interlocuzioni con la TI di non avere i requisiti idonei per Parte l'affidamento del subappalto , nella persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Tes_1
si è attivata per una soluzione che le consentisse di procurarsi i requisiti (cfr. teste
[...] Tes_2
verb. ud. 1.2.2024).
[...]
'LU (i. e. voleva ottenere questo subappalto a tutti i costi. Non avendo la CA le Tes_1 caratteristiche né per l'appalto né per il subappalto, mi chiamava per chiedere suggerimenti per le modalità di configurazione di un'eventuale operazione che gli consentisse di prendere questo lavoro
Confermo che queste telefonate hanno avuto luogo a maggio 2022. Ricordo che c'erano due problemi, uno di garanzia da dare verso la committente TI rispetto alla CA che era una società di nuova costituzione e l'altro di natura giuridica, perché occorrevano certe autorizzazioni che la CA non Part aveva. L'ingresso nel consorzio garantiva la reputazione di per la 'garanzia', occorreva poi trovare una formula giuridica legale, visto che, per la legge, anche quella anti mafia, è assolutamente pagina 6 di 10 vietato frazionare gli importi per aggirare l'ostacolo dei requisiti legali richiesti. È vietato fare lo spezzatino. In virtù delle mie competenze ricordo anche di essere stato contattato dalla TI che voleva capire la rispondenza a legge dell'operazione tramite il consorzio' (teste , verb. ud. Tes_3
1.2.2024). Parte
Seguivano quindi alcune interlocuzioni tra e TI a seguito di cui quest'ultima accettava la soluzione dell'affidamento del subappalto all'ATI tra i consorzi AL LY e con affido poi CP_1
Parte dei lavori a (teste , verb. ud. cit.). Tes_3
Parte A fronte di tale accettazione da parte di TI, in data 27.5.2022 ha presentato la già esaminata domanda di ammissione a . CP_1
Nei giorni immediatamente successivi alla presentazione della domanda (rispettivamente in date 1 e 3 giugno 2022) il ha accolto la domanda di ammissione di CA indicando la stessa CP_1 quale consorziata designata all'esecuzione dei lavori di cui al subappalto con la TI (docc. nn. 4 e 6
). CP_1
Dopo vari scambi (docc. nn. 3 e 5 ), in data 23.6.2022, dando atto dell'affidamento del CP_1 subappalto per l'esecuzione di una quota dei lavori pubblici relativi all'Ospedale di Siena per l'importo Cont di € 2.420.000,00 da parte di TI a CA consorziata di e per essa alla costituenda CP_1 formata da e AL LY, ha costituito l' con CP_1 CP_1 Controparte_4
Consorzio Stabile AL LY, destinata a realizzare il progetto di cui al subappalto nel rispetto di tutta la normativa di settore (docc. nn. 8 e 10 ). CP_1
Da quanto precede risulta che le contestazioni attoree circa l'inadempimento dell'opposto in ordine alle certificazioni SO sono completamente prive di fondamento.
Osservata l'insussistenza di alcun obbligo in capo a in ordine alla titolarità delle citate CP_1
Parte SO, in ogni caso quest'ultimo, ha posto in essere tutte quelle attività richieste da per la Parte realizzazione dell'operazione affido subappalto TI, come concordate con la stessa (cfr. docc. Tes_ nn. 2 e 3 conv.; testi e , ud.
1.2.2024 cit.) e come, del resto, consentite dalla normativa Tes_3 di settore (cfr. art. 45 D. Lgs. 2016/45)
Passando alla seconda inadempienza contestata da CA, la stessa consisterebbe nella indisponibilità del a fare eseguire pagamenti telematici tramite POS. CP_1
La assoluta genericità di tale contestazione, priva di qualsivoglia riscontro sia documentale che fattuale, determina la irrilevanza della stessa ai fini della valutazione dell'asserito inadempimento da parte del . CP_1
Analogamente priva di rilevanza è l'asserzione circa la dedotta dichiarazione di Tes_3
(neppure qualificato per ruolo e funzioni negli atti attorei) relativa all'omesso versamento dell'Iva che, pagina 7 di 10 pur corrispondente ad una prassi di settore, avrebbe causato un ammanco nelle casse di CA e generato problemi con l'avanzamento dei lavori.
La assoluta genericità di tale asserzione, priva di alcun riscontro negli atti e nei documenti di causa, impedisce al Tribunale ogni valutazione sul punto.
Anche l'eccezione in parte qua non è pertanto idonea a essere qualificata quale evento estintivo del credito di . CP_1
Da tutte le esposte osservazioni emerge che non sono ravvisabili gli inadempimenti di CP_1
Parte che ha posto a giustificazione del proprio recesso. Parte Ne discende l'illegittimità del recesso da esercitato in data 5.7.2022 da parte di CP_1
e del conseguente rifiuto di versare la rimanente quota di € 5.000,00 oltre IVA (doc. n. 5 CA).
Detta conclusione comporta l'infondatezza dell'opposizione, che deve pertanto essere rigettata.
Domanda riconvenzionale dell'opponente. Parte
Sulla base dell'asserito avverso inadempimento, in via riconvenzionale ha inoltre chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma di € 5.000,00 oltre IVA costituente la prima trance della quota associativa versata dalla stessa al momento della domanda di adesione al . CP_1
La verificata inconfigurabilità di alcuna violazione da parte di determina il rigetto della CP_1 domanda de qua, che per quanto non esplicitata nelle difese dell'ingiunta, presuppone lo scioglimento del vincolo per inadempimento dell'opposto.
Domanda riconvenzionale dell'opposto.
Quale ulteriore effetto dell'illegittimità del recesso di CA dal , quest'ultimo nella CP_1 comparsa di costituzione ha chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'ingiunta al pagamento della somma di € 73.800,00 a titolo di risarcimento del danno, fatto valere sotto il profilo del danno emergente e del lucro cessante.
In particolare, quanto al danno emergente il convenuto ha chiesto il rimborso delle spese notarili sopportate per la, inutile, costituzione dell'ATI con AL LY, per l'ammomtare di € 1.200,00, come da contabile bancaria in atti.
Quanto al lucro cessante, l'opposto ha quantificato in € 72.600,00 il danno dal medesimo patito, pari alla misura del 3% del valore netto dell'appalto di € 2.420.000,00.
Riconosciuto, in via astratta, il diritto del creditore non inadempiente al risarcimento del danno eventualmente discendente dall'avverso inadempimento, in virtù dei generali principi di cui all'art. 1218 c.c., occorre tuttavia rilevare che la domanda è stata formulata da solo in comparsa di CP_1 costituzione.
pagina 8 di 10 Pur sussistente, secondo il più recente orientamento della Cassazione (Cass. Sez. Un.
2024/26727; cfr. Cass. 2025/4410), la facoltà per il creditore opposto di proporre nel giudizio di opposizione domande diverse rispetto a quella introdotta in via monitoria, ritiene il Tribunale che nella fattispecie in esame non sussistano le condizioni al cui ricorrere, secondo i principi della stessa Corte, è subordinata l'ammissibilità della domanda diversa.
Infatti, la domanda di risarcimento del danno de qua non è 'connessa per alternatività o incompatibilità' con la domanda proposta in via monitoria.
Col ricorso per decreto ingiuntivo ha chiesto l'adempimento degli accordi inter partes, CP_1 nel giudizio di opposizione esso ha domandato anche l'applicazione degli effetti discendenti dall'avverso inadempimento.
La domanda di risarcimento in oggetto non rientra, pertanto, nella nozione di 'complanarità', quale elaborata dalla migliore dottrina e recepita dalla Suprema Corte:' Più in particolare, i giudici di merito si sono attenuti all'orientamento costante espresso da questa Corte sul tema della modificazione della domanda secondo cui non sono ammissibili le domande che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè quelle che sono altro da quella domanda;
e che, viceversa, sono ammissibili le domande modificate non perché non possano incidere sul petitum e sulla causa petendi, ma perché non possono essere considerate “nuove” nel senso di ulteriori o aggiuntive
(Cass. Sez. U 15/06/2015 n. 12310), essendo conforme tale obiettivo al principio di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi (art. 111 Cost.), intesi ad evitare il frazionamento delle pretese con proliferazione di cause attinenti al medesimo rapporto ed al pericolo della formazione di giudicati contrastanti (cfr. amplius Cass. Sez. U 16/02/2017, n. 4090 che ritiene non abusivo il frazionamento delle pretese derivanti dal medesimo rapporto, soltanto ove sussista e sia dimostrato uno specifico ed oggettivo interesse del creditore' (Cass. 2024/7592; sulla necessità che le domande introdotte dall'opposto in comparsa di costituzione siano alternative rispetto a quelle formulate nel ricorso per ingiunzione, cfr. anche Cass. 2024/ 236).
Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale che la domanda di risarcimento sia una domanda nuova, tardivamente formulata in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La stessa viene, quindi, dichiarata inammissibile, in accoglimento, peraltro dell'eccezione dell'opponente.
Spese del giudizio.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte attrice, nella misura indicata nel dispositivo, in applicazione del D.M. 2014/55 nella versione pagina 9 di 10 modificata dal DM n. 147/2022, in considerazione del valore della causa, della natura della causa, del tipo di questioni trattate, dell'attività svolta e in mancanza di nota spese
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione proposta da Parte_1 nei confronti di avverso il Decreto Ingiuntivo n. 987/2023 Controparte_1 che dichiara definitivamente esecutivo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da nei confronti di Parte_1
perché infondata;
Controparte_1
3) dichiara inammissibile la domanda formulata da Controparte_1
nei confronti di nella comparsa di costituzione perché tardivamente
[...] Parte_1 formulata;
4) condanna a rimborsare a la Parte_1 Controparte_1 somma di € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge.
Milano, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
pagina 10 di 10