Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2003, n. 2922
CASS
Sentenza 26 febbraio 2003

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In tema di disciplina dell'estinzione dei giudizi sancita dall'art. 1, legge n. 662 del 1996 e dall'art. 36 comma quinto, legge n. 448 del 1998, la declaratoria di estinzione ha carattere totale nel caso in cui oggetto del giudizio sia esclusivamente il diritto alla fruizione del regime delle pensioni di reversibilità nascente dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e, quindi, non siano implicati accertamenti su diritti presupposti. L'integrale compensazione delle spese prevista dall'art. 36, comma quinto, cit., applicabile anche in sede di legittimità, opera anche in riferimento ai pregressi gradi del giudizio e ad essa deve provvedere direttamente la Corte di cassazione, qualora dichiari l'estinzione del giudizio e non vi sia luogo a giudizio di rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2003, n. 2922
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2922
    Data del deposito : 26 febbraio 2003

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