Sentenza 14 novembre 2018
Massime • 1
È legittima la normativa nazionale recettiva del regolamento C.E. n. 1254 del 1999 (il quale prevede premi zootecnici comunitari a fronte del dichiarato utilizzo di pascoli di proprietà di enti pubblici, per i quali non esisteva alcun titolo giuridico e/o era esclusa in fatto la pascolabilità), nella parte in cui stabilisce che il soggetto che richiede i premi previsti dal suddetto regolamento debba produrre validi titoli giuridici, non essendo sufficiente la mera occupazione senza titolo delle superfici foraggere. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione del tribunale del riesame che aveva annullato un provvedimento di sequestro preventivo del profitto del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen., sulla base della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 24/06/2010 che aveva ritenuto sufficiente per la fruizione del contributo la mera detenzione dei fondi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2018, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2018 |
Testo completo
0116 1-19 sentenza N. 2407 R. Gen. N. 34790/2018 C.C. del 14/11/2018 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da ANTONIO PRESTIPINO Presidente GEPPINO RAGO Relatore PIERLUIGI CIANFROCCA VINCENZO TUTINELLI RA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Salerno, contro l'ordinanza del 16/07/2018 del Tribunale del riesame di Salerno pronunciata nei confronti di SS RI nato il [...]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alfredo Viola, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16/07/2018, il Tribunale del riesame di Salerno annullava il decreto con il quale il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 27/04/2018, aveva ordinato il sequestro preventivo fino alla concorrenza di € 513.140,33 nei confronti di RO IO indagato per il reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. e cioè per avere percepito contributi comunitari relativi al comparto agricolo sulla base di dichiarazioni non veritiere. Il Tribunale perveniva alla suddetta conclusione rilevando: In ** a) in ordine al fumus delicti, non per tutti i terreni che l'indagato aveva dichiarato di detenere, vi era la prova della falsità delle suddette dichiarazioni sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Inoltre, sulla base della pronuncia della sentenza della Corte di Giustizia del 2010, doveva ritenersi che, ai fini della richieste di contributi europei, fosse sufficiente la mera detenzione dei fondi, come nel caso di specie;
b) in ordine al quantum sequestrabile, non era chiara quale fosse stato il profitto ricavato dall'indagato dalle condotte contestategli.
2. Contro la suddetta ordinanza, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo:
2.1. la violazione dell'art. 640 bis cod. pen. nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che la condotta dell'indagato fosse giustificabile sulla base di una sentenza della Corte di Giustizia;
2.2. l'omessa valutazione di informative della Polizia Giudiziaria dalla quale si desumeva quale fosse l'esatto ammontare dell'indebitum perceptum. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Quanto al fumus delicti, il Tribunale ha invocato la sentenza pronunciata in data 24/06/2010 dalla Corte di Giustizia Europea. Sennonchè il tribunale si è limitato ad un mero e tralaticio rinvio alla sentenza senza approfondire la complessa problematica affrontata dalla Corte di Giustizia e la ricaduta nell'ordinamento italiano. Sul punto, si osserva che, sulla suddetta problematica, questa Corte di legittimità si è già espressa enunciando il seguente principio di diritto: «È legittima la normativa nazionale recettiva del regolamento C.E. n. 1254 del 1999 (il quale prevede premi zootecnici comunitari a fronte del dichiarato utilizzo di pascoli di proprietà di enti pubblici, per i quali non esisteva alcun titolo giuridico e/o era esclusa in fatto la pascolabilità) nella parte in cui stabilisce che il soggetto che richiede i premi previsti dal suddetto regolamento debba produrre validi titoli giuridici, non essendo sufficiente la mera occupazione senza titolo delle superfici foraggere»: Cass. 42363/2012 Rv. 254345. Nella suddetta sentenza, si affronta tutta la problematica e si chiarisce quali accertamenti il giudice di merito deve compiere. Nel caso di specie, a fronte di una serie di contestazioni relative a contratti di affitto o comodato risultati privi di alcun riscontro documentale, il Tribunale si è limitato a sostenere, in modo del tutto generico, l'assenza del fumus delicti sia 2 sotto il profilo oggettivo che soggettivo, incorrendo, quindi, nel duplice vizio di motivazione apparente e violazione di legge. Di conseguenza, in sede di rinvio, il Tribunale, dopo avere preso in esame ciascuno dei contratti analiticamente contestati nel capo d'incolpazione, valuterà alla stregua della problematica (e del principio di diritto) analizzata dalla citata sentenza di questa Corte, se e per quali di essi sia ipotizzabile il fumus del contestato delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen.
3. Anche relativamente all'indebitum perceptum, l'ordinanza va censurata in quanto ha omesso di valutare la documentazione analiticamente indicata dal Pubblico Ministero ricorrente e dalla quale, secondo l'assunto accusatorio, si desume quale sia l'importo che l'indagato avrebbe illegittimamente percepito.
P.Q.M.
ANNULLA l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame con integrale trasmissione degli atti, al Tribunale di Salerno - sezione per il riesame delle misure coercitive Così deciso il 14/11/2018 Il Presidente Il Consigliere estensore tanio Prestipino Geppino Rago DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 1 1 GEN. 2019 IL CANCELL E E R Claudia Pianelli P U R O O C N 3