Sentenza 11 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/10/2003, n. 15233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15233 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOV b1 5 2 3 3 60 Ogg.: Lavoro LA CORTE UPP SEZIONE LAVORO R. G. 24400/00 Cron. N. 30982 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1. Dott. Vincenzo Trezza -Presidente- 2. " Fabrizio Miani Canevari -Consigliere- Ud. 19.03.2003 -Consigliere- 3. " Pietro Cuoco 4. Alessandro De Renzis - Rel. Consigliere- 665. Giovanni Giacalone -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA CENTRO EQUESTRE CITTA' DI TRENTO S.r.l., elettiva- mente domiciliato in Roma, Via del Viminale 43, presso lo studio dell'Avv. Ada Tuozzi, che la rappresenta e difende disgiunta- mente ed unitamente all'Avv. Stefano Pantezzi del foro di Trento Ricorrente 1626
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- presentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Domenico Ponturo e Fabrizio Correra per procura in 2 atti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma, Via della Frezza 17 Costituito con procura per la cassazione della sentenza n. 13/2000 del Tribunale del La- voro di Trento del 16.3.2000/6.4.2000 nella causa iscritta al n. 40 R. G. dell'anno 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.03.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Ettore Maria Cerasa per la parte ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Pietro Ab- britti, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 6.11.1998 il Centro Equestre Città di Trento S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 568/98 del 30.9.1998, con il quale era stato intimato ad essa so- cietà il pagamento in favore dell'INPS della somma di £. 38.382.369 per contributi omessi e somme aggiuntive, in relazio- ne al rapporto di lavoro intercorso con OB AZ, qua- lificato dall'INPS di natura subordinata. L'opponente eccepiva la assoluta genericità del titolo posto a fondamento del preteso credito contributivo azionato dall'INPS “senza indicazioni né sulla ragioni del credito né sul nominativo del dipendente cui gli accertamenti utilizzati si riferiscono". Lo stesso opponente contestava la carenza di prova in ordine alla 3 quantificazione del credito contributivo azionato e all'errata ap- plicazione delle norme di legge richiamate;
eccepiva, altresì, che l'INPS non aveva chiarito se nei conteggi fossero stati recepiti gli effetti della regolarizzazione mediante condono della posizio- ne contributiva relativa al lavoratore TR MA, il cui rap- porto di lavoro si era svolto in un arco temporale in buona parte coincidente con quello indicato nell'ingiunzione. L'INPS, costituendosi, contestava la avverse doglianze e ribadiva che, nell'attività lavorativa prestata dalla AZ presso il Centro Ippico, sussistevano una serie di indici caratterizzanti il rapporto di lavoro. L'adito Pretore di Trento, all'esito dell'istruttoria, con sentenza del 3.8.1999, riconosceva l'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo tra la AZ e il Centro Equestre e dichiarava in- sussistenti le obbligazioni contributive in capo a quest'ultimo. Proposto gravame da parte dell'INPS, il Tribunale di Trento, con sentenza n. 13 del 2000, accoglieva parzialmente l'appello e per l'effetto condannava il Centro Equestre al pagamento a favore dell'INPS della metà delle somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale riteneva che il primo giudice non avesse corretta- mente valutato le risultanze processuali, con riguardo alla esi- stenza di indici sintomatici della subordinazione lavorativa, iden- tificabili nella inserzione della AZ nell'organizzazione predisposta dal centro ippico e nell'utilizzazione della struttura di proprietà altrui, nella continuità della prestazione lavorativa, nell'assenza di qualsiasi rischio imprenditoriale in capo alla lavo- ratrice, nella percezione di una paga fissa mensile. Lo stesso Tribunale riteneva infondati i rilievi concernenti le somme aggiuntive, mentre accoglieva la doglianza della parte ap- pellata, sollevata in prime cure, circa l'entità dei contributi, ri- ducendoli, in mancanza di chiarimenti da parte dell'INPS, della metà rispetto a quelli indicati nel decreto ingiuntivo. Contro tale sentenza ricorre per cassazione il Centro Equestre con tre motivi. L'INPS si è costituito, depositando procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione alla qualifica- zione del rapporto di lavoro in questione. In particolare, viene dedotto che le argomentazioni del Tribunale sono errate nella ricostruzione del fatto, non essendosi tenuto conto delle risultanze processuali;
viene lamentata la mancanza di qualsiasi indagine circa la volontà delle parti nella stipulazione o meno di un contratto di lavoro subordinato;
viene denunciata la mancata indicazione degli elementi di fatto o delle prove ai fini della dimostrazione dell'asserita subordinazione. Si assume, altresì, che non è stata fornita alcuna indicazione cir- ca un preciso orario di lavoro della AZ, circa la corre- 5 sponsione da parte del Centro Equestre di una paga fissa o varia- bile, circa l'esistenza di una struttura imprenditoriale in capo al prestatore di lavoro e circa l'esclusività della prestazione. Il motivo è fondato. Il Tribunale si è limitato ad enunciare gli indici sintomatici della subordinazione (inserimento nella organizzazione predisposta dal Centro Equestre ed utilizzazione della struttura dello stesso Centro, continuità della prestazione lavorativa, assenza di ri- schio, percezione di una retribuzione fissa), ma non ha indicato le fonti del proprio convincimento. D'altro canto, gli elementi richiamati di per sé non sono decisivi ai fini della qualificazione del rapporto in termini di subordina- zione, in quanto compatibili anche con il carattere autonomo della prestazione, sicché il giudice di merito avrebbe dovuto, per un corretto inquadramento dello stesso rapporto, far riferimento alla volontà delle parti, come espressa nel momento genetico del rapporto ed eventualmente nei momenti successivi (in questo senso, ex plurimis, Cass. sentenza n. 4308 del 2000; Cass. senten- za n. 5960 del 1999; Cass. sentenza n. 11711 del 1998). Ciò considerato in ordine al primo motivo, vanno ritenute assor- bite le censure contenute nel secondo motivo, formulate in via subordinata, con le quali il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e vizio di motivazione su punto decisivo, in relazione alla carenza di prova sul titolo e sull'ammontare del preteso credito contributivo, nonché le cen- 6 sure contenute nel terzo motivo, formulate in via ulteriormente subordinata, con le quali il ricorrente lamenta violazione delle norme di diritto, con riguardo alla quantificazione delle sanzioni aggiuntive come operata dal giudice di appello. In conclusione, il ricorso va accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Venezia, che procederà a nuovo esame,tenendo conto dei ri- lievi svolti ed uniformandosi al principio di diritto in precedenza evidenziato. Il giudice di rinvio provvederà anche alle spese del presente giu- dizio di legittimità.
PQ M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rin- via, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma addì 19 marzo 2003 Il Presidente Кисенко Е ка Il Consigliere relatore estensore Alessandro be studi CANCELLIERE Depositato in Cancelleria E oggi OT. 2003 R P U CANCELLIERE