CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19945 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER PE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/12/2025 della Corte d'assise d'appello di Napoli. Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda, con cui è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta di applicazione della continuazione in executivis, avanzata nell’interesse di PE ER, ha unificato i reati di due sentenze esecutive, applicando sulla pena di cui alla seconda sentenza indicata in ordinanza (n. 4 del certificato penale), già aumentata a seguito dell’unificazione operata in sede esecutiva con i reati di altra sentenza (sub 3 del certificato penale), un aumento per la continuazione con il reato di cui alla prima sentenza ( sub 1 del certificato penale) di 1 anno e 6 mesi di reclusione. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, PE ER, lamentando violazione degli artt. 81 cod. pen. e 442 cod. proc. pen., per non avere la Corte di assise di appello di Napoli, nell’applicare l’aumento di pena per la continuazione, disposto la riduzione per il rito, che andava operata, essendo state emesse entrambe le sentenze, e, quindi, anche quella per il reato satellite, all’esito di giudizio Penale Sent. Sez. 1 Num. 19945 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 11/03/2026 abbreviato. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Questa Corte, invero, ha affermato che in tema di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, [...], Rv. 281617: fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato;
conforme Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, [...], Rv. 262888). Passando, quindi, alla valutazione del caso in esame, va osservato che la Corte di assise di appello di Napoli, non solo non motiva sull’entità (ancorché contenuta) dell’aumento di pena per la fattispecie di cui alla sentenza sub 1) del certificato penale, ma non specifica, altresì, se l’aumento di pena individuato debba ritenersi al netto della riduzione per il rito in conformità al consolidato principio di diritto sopra indicato sulla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen. 2. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio, alla luce del principio sopra indicato, alla Corte di assise di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di assise di appello di Napoli. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda, con cui è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta di applicazione della continuazione in executivis, avanzata nell’interesse di PE ER, ha unificato i reati di due sentenze esecutive, applicando sulla pena di cui alla seconda sentenza indicata in ordinanza (n. 4 del certificato penale), già aumentata a seguito dell’unificazione operata in sede esecutiva con i reati di altra sentenza (sub 3 del certificato penale), un aumento per la continuazione con il reato di cui alla prima sentenza ( sub 1 del certificato penale) di 1 anno e 6 mesi di reclusione. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, PE ER, lamentando violazione degli artt. 81 cod. pen. e 442 cod. proc. pen., per non avere la Corte di assise di appello di Napoli, nell’applicare l’aumento di pena per la continuazione, disposto la riduzione per il rito, che andava operata, essendo state emesse entrambe le sentenze, e, quindi, anche quella per il reato satellite, all’esito di giudizio Penale Sent. Sez. 1 Num. 19945 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 11/03/2026 abbreviato. Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Questa Corte, invero, ha affermato che in tema di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l'aumento di pena inflitto in applicazione dell'art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, [...], Rv. 281617: fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell'aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato;
conforme Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, [...], Rv. 262888). Passando, quindi, alla valutazione del caso in esame, va osservato che la Corte di assise di appello di Napoli, non solo non motiva sull’entità (ancorché contenuta) dell’aumento di pena per la fattispecie di cui alla sentenza sub 1) del certificato penale, ma non specifica, altresì, se l’aumento di pena individuato debba ritenersi al netto della riduzione per il rito in conformità al consolidato principio di diritto sopra indicato sulla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen. 2. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio, alla luce del principio sopra indicato, alla Corte di assise di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di assise di appello di Napoli. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente