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31 dicembre 2019
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1 settembre 2021
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28 settembre 2024
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Art. 94. ((Amministrazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo e alienazioni)) 1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredita' e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
3. L'autorizzazione puo' essere concessa prima dell'omologazione, sentito il commissario giudiziale, se l'atto e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
4. Con decreto, il tribunale puo' stabilire un limite di valore al di sotto del quale non e' dovuta l'autorizzazione di cui al comma 2.
5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicita'.
6. Il tribunale, in caso di urgenza, sentito il commissario giudiziale, puo' autorizzare gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicita' e alle procedure competitive quando puo' essere compromesso irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicita' e comunicazione ai creditori.
(( 6-bis. Quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda, si applica l'articolo 91. ))
2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredita' e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
3. L'autorizzazione puo' essere concessa prima dell'omologazione, sentito il commissario giudiziale, se l'atto e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
4. Con decreto, il tribunale puo' stabilire un limite di valore al di sotto del quale non e' dovuta l'autorizzazione di cui al comma 2.
5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicita'.
6. Il tribunale, in caso di urgenza, sentito il commissario giudiziale, puo' autorizzare gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicita' e alle procedure competitive quando puo' essere compromesso irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicita' e comunicazione ai creditori.
(( 6-bis. Quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda, si applica l'articolo 91. ))
Commentari • 10
- 1. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 14 maggio 2025 · 1
La sentenza del Tar Campania Con la decisione n. 3120 del 2025, il Tar Campania ha chiarito che, decorso il termine previsto dall'articolo 20 del Testo Unico Edilizia (Dpr n. 380/2001), il titolo edilizio si forma per silenzio-assenso. Un eventuale provvedimento di diniego tardivo non è ammissibile, poiché contrasterebbe con i principi di collaborazione, buona fede e legittimo affidamento che regolano i rapporti tra amministrazione e cittadini. La disciplina del silenzio-assenso L'articolo 20 del T.U. Edilizia prevede che, trascorsi 90 giorni senza provvedimento espresso (60 per la proposta e 30 per l'adozione finale), la domanda di permesso di costruire si intende accolta, salvo i casi …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 20
- 1. TAR Salerno, sez. I, sentenza 30/12/2024, n. 2552Provvedimento: […] Ad avviso di quest'ultima, tali interessi non dovrebbero essere conteggiati, per quanto previsto dall'articolo 94 e dall'articolo 154 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, perché si tratterebbe di interessi su crediti aventi titolo e causa anteriore alla data della domanda di concordato preventivo, cui è stata ammessa l'impresa ricorrente. […]Leggi di più...
- potere pubblicistico·
- compensazione crediti·
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