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31 dicembre 2019
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15 luglio 2022
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1 aprile 2023
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28 settembre 2024
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Art. 45. Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini 1. Entro il ((giorno successivo al suo deposito)) , il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo oppure per il deposito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis o degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), e' comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale.
2. Nello stesso termine il decreto e' trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
L'estratto contiene il nome del debitore, il nome del commissario, il dispositivo e la data del deposito. L'iscrizione e' effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura e' stata aperta.
2. Nello stesso termine il decreto e' trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
L'estratto contiene il nome del debitore, il nome del commissario, il dispositivo e la data del deposito. L'iscrizione e' effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura e' stata aperta.
Commentari • 7
- 1. La domanda di concordato "in bianco" nel Codice della CrisiMichele Bana · https://www.michelebana.it/notizie/ · 28 novembre 2025 · 1
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Napoli, decreto 16/10/2023Provvedimento: […] Nel caso che ci occupa in primo luogo la decisone di attivarsi nel senso di richiedere detto accesso ha già condotto all'adozione da parte del Tribunale di Benevento del decreto di concessione dei termini di cui all'art. 45 del d.lgs.14/2019 (Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza), in secondo luogo non si controverte in ordine alla revoca dell'amministratore, ma della nomina in sede non contenziosa di un liquidatore da parte del Tribunale. […]Leggi di più...