CASS
Sentenza 10 gennaio 2023
Sentenza 10 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2023, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria CA LO, che ha chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, il rinvio del processo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 73 d.ls. n. 159 del 2011; Penale Sent. Sez. 1 Num. 411 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 giugno 2021, la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Foggia in data 3.6.2019, con la quale AN NG era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 (perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, era stato sorpreso alla guida di un'autovettura sprovvisto di patente in quanto mai conseguita) e, conseguentemente, era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Giacomo Lattanzio, sostituto processuale del difensore di fiducia dell'imputato, avvocata Giada Ficarelli, deducendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 178 e 601 stesso codice. La difesa ha, al riguardo, sostenuto che l'avvocata Giada Ficarelli, nominata prima dell'udienza dell'11.5.2021, con revoca di ogni precedente difensore, non sarebbe stata messa nelle condizioni di potere partecipare a detta udienza e neppure a quella dell'8.6.2021, alla quale la trattazione del processo era stata rinviata, non essendole stato fatto alcun avviso;
che, inoltre, in nessun verbale sarebbe stato indicato che l'imputato fosse difeso dall'avv. Ficarelli. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l'inosservanza del disposto di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, evidenziando che la Corte di cassazione, con pronuncia del 17.5.2021, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della citata norma. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione della norma di cui all'art. 131-bis cod. pen., osservando che la motivazione con la quale la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza della suddetta causa di non punibilità ("i plurimi precedenti penali fanno ritenere che l'offesa all'ordinamento non possa essere ritenuta di particolare tenuità") non si confronterebbe con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dell'abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni. 3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8 D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale;
il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa M. CA LO, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, il differimento 2 della trattazione dello stesso ad altra udienza in attesa di conoscere la decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità sollevata in relazione all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Posto che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato non appare manifestamente infondato, con particolare riferimento al terzo motivo di impugnazione, né risulta affetto da profili d'inammissibilità di altra natura, rileva il Collegio che il reato giudicato con l'impugnata sentenza è allo stato prescritto (la prescrizione è maturata il 12.6.2021). Va sottolineato, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una constatazione, che a un atto di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274). E in vero, il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007, Rv. 237263). 2. Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - tenendo conto degli elementi evidenziati nelle decisioni di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 129 cod. proc. pen., anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 211 3 depositata il 17 ottobre 2022, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011, sollevate con riferimento agli artt. 3, 25, comma 2, e 27, comma 3, della Costituzione. Ne discende che, ai sensi del richiamato articolo 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;
la rilevata causa di estinzione del reato rende subvalenti i rilievi proposti (peraltro, in maniera generica), in rito, con il primo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 18 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria CA LO, che ha chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, il rinvio del processo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 73 d.ls. n. 159 del 2011; Penale Sent. Sez. 1 Num. 411 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 giugno 2021, la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Foggia in data 3.6.2019, con la quale AN NG era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 (perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, era stato sorpreso alla guida di un'autovettura sprovvisto di patente in quanto mai conseguita) e, conseguentemente, era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato Giacomo Lattanzio, sostituto processuale del difensore di fiducia dell'imputato, avvocata Giada Ficarelli, deducendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 178 e 601 stesso codice. La difesa ha, al riguardo, sostenuto che l'avvocata Giada Ficarelli, nominata prima dell'udienza dell'11.5.2021, con revoca di ogni precedente difensore, non sarebbe stata messa nelle condizioni di potere partecipare a detta udienza e neppure a quella dell'8.6.2021, alla quale la trattazione del processo era stata rinviata, non essendole stato fatto alcun avviso;
che, inoltre, in nessun verbale sarebbe stato indicato che l'imputato fosse difeso dall'avv. Ficarelli. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto l'inosservanza del disposto di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, evidenziando che la Corte di cassazione, con pronuncia del 17.5.2021, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della citata norma. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione della norma di cui all'art. 131-bis cod. pen., osservando che la motivazione con la quale la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza della suddetta causa di non punibilità ("i plurimi precedenti penali fanno ritenere che l'offesa all'ordinamento non possa essere ritenuta di particolare tenuità") non si confronterebbe con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dell'abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni. 3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8 D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale;
il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa M. CA LO, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, il differimento 2 della trattazione dello stesso ad altra udienza in attesa di conoscere la decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità sollevata in relazione all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Posto che il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato non appare manifestamente infondato, con particolare riferimento al terzo motivo di impugnazione, né risulta affetto da profili d'inammissibilità di altra natura, rileva il Collegio che il reato giudicato con l'impugnata sentenza è allo stato prescritto (la prescrizione è maturata il 12.6.2021). Va sottolineato, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una constatazione, che a un atto di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274). E in vero, il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 10284 del 22/01/2014, Rv. 259445). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v. Cass., Sez. 2, n. 26008 del 18/05/2007, Rv. 237263). 2. Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - tenendo conto degli elementi evidenziati nelle decisioni di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'articolo 129 cod. proc. pen., anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 211 3 depositata il 17 ottobre 2022, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011, sollevate con riferimento agli artt. 3, 25, comma 2, e 27, comma 3, della Costituzione. Ne discende che, ai sensi del richiamato articolo 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;
la rilevata causa di estinzione del reato rende subvalenti i rilievi proposti (peraltro, in maniera generica), in rito, con il primo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 18 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente