Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
>
Versione
15 luglio 2022
15 luglio 2022
>
Versione
28 settembre 2024
28 settembre 2024
Art. 90. Proposte concorrenti 1. Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il ((cinque)) per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.
2. Ai fini del computo della percentuale del ((cinque)) per cento, non si considerano i crediti della societa' che controlla la societa' debitrice, delle societa' da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.
3. La proposta concorrente non puo' essere presentata dal debitore ((...)) ((...)) per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un'unione civile tra persone ((...)) o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado e da parti correlate.
4. La relazione di cui all'articolo 87, comma 3, puo' essere limitata alla fattibilita' del piano per gli aspetti che non siano gia' oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e puo' essere omessa se non ve ne sono.
5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 87, comma 3, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare ((complessivo)) dei crediti chirografari. Tale percentuale e' ridotta al 20 per cento nel caso in cui il debitore abbia utilmente avviato la composizione negoziata ai sensi dell'articolo 13.
6. La proposta puo' prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, un aumento di capitale della societa' con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.
7. La proposta concorrente prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi.
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)) .
2. Ai fini del computo della percentuale del ((cinque)) per cento, non si considerano i crediti della societa' che controlla la societa' debitrice, delle societa' da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.
3. La proposta concorrente non puo' essere presentata dal debitore ((...)) ((...)) per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un'unione civile tra persone ((...)) o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado e da parti correlate.
4. La relazione di cui all'articolo 87, comma 3, puo' essere limitata alla fattibilita' del piano per gli aspetti che non siano gia' oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e puo' essere omessa se non ve ne sono.
5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 87, comma 3, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare ((complessivo)) dei crediti chirografari. Tale percentuale e' ridotta al 20 per cento nel caso in cui il debitore abbia utilmente avviato la composizione negoziata ai sensi dell'articolo 13.
6. La proposta puo' prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, un aumento di capitale della societa' con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.
7. La proposta concorrente prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi.
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)) .
Commentari • 70
- 1. Audizione del Presidente dell’ANAC, Avv. Giuseppe Busia, sul dl "Infrastrutture" - Camera dei Deputati 9 giugno 2025Autorità nazionale anticorruzione · 9 giugno 2025 · 1.5
ANNC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Osservazioni di ANAC sul disegno di legge A.C. n. 2416 "Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti" Commissioni riunite VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici e IX Trasporti, …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 232
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 12022Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: LA HA (Cui 05cu1vi ) nato a (MAROCCO) il 09/11/2000 avverso l'ordinanza del 28/10/2025 del TRIBUNALE di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere AN Luisa Angela IC; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Gaspare Sturzo con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 12022 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: RICCI ANNA LUISA ANGELA Data Udienza: 29/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28 ottobre 2025, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso in opposizione, presentato ex 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, avverso il decreto con cui il medesimo Tribunale aveva …Leggi di più...
- ammissione al patrocinio·
- art. 94 d.P.R. n. 115/2002·
- art. 619 cod. proc. pen.·
- autocertificazione·
- identità anagrafica·
- patrocinio a spese dello Stato·
- art. 79 d.P.R. n. 115/2002·
- art. 24 Cost.·
- Codice Unico Identificativo (CUI)·
- inammissibilità istanza