Sentenza 10 giugno 2003
Massime • 1
Il pubblico ufficiale che emette mandati di pagamento, supponendo in buona fede che il denaro sia destinato a coprire spese effettivamente sostenute dal proprio ufficio, non concorre nel reato di peculato con il proprio dipendente, il quale, prospettando fittiziamente tali spese, lo abbia sollecitato ad emettere i relativi mandati col pretesto di eseguire il pagamento, appropriandosi delle somme in esse portate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2003, n. 37030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37030 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dai sig.ri:
Dr. Renato ACQUARONE Presidente
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere
Dr. Francesco SERPICO Consigliere
Dr. Francesco Paolo GRAMENDOLA Consigliere
Dr. Agnello ROSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Trento;
2. TO NN, nato il [...] a [...];
3. IL PP, nato il [...] a [...];
4. TÈ IT, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento 1 febbraio 2000 n. 37, con la quale, a conferma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Trento 10 gennaio 2000 n. 1, il TÈ è stato dichiarato colpevole:
- del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 314 .p.;
commesso in Trento, tra il 1992 e il 1996, e condannato con le attenuanti generiche alla pena di un anno e otto mesi di reclusione con i benefici di legge;
- il TO e il IL assolti perché il fatto non costituisce reato.
Sentita la relazione svolta dal Cons. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del dr. Gianfranco VIGLIETTA, il quale ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi;
Sentita l'arringa dei difensori, avv. Luca PONTALTI per la parte civile Paolo Barbacovi, presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Trento, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso del P.G. e delle richieste della parte civile già formulate in appello e il rigetto dei ricorsi degl'imputati; avv. Domenico RUGGERINI per il TO, avv. Mario DAPOR per il TO e il IN, avv. Renato BALLARDINI per il IL e il TÈ, avv. Mauro BONDI per il TÈ, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 10 gennaio 2000 n. 1 il G.U.P. del Tribunale di Trento, giudicando con rito abbreviato NN TO, PP IL e IT TÈ imputati del reato indicato in epigrafe - perché in concorso tra loro, i primi due come presidente e tesoriere del Consiglio t dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Trento e il terzo come gestore di fatto della contabilità dell'Ordine, si appropriavano di somme di proprietà dell'ente, che avrebbero dovuto essere gestite dal servizio di tesoreria attivato mediante convenzione con la Ca.Ri.Tro. di Trento e venivano invece affidati con emissione di mandati di pagamento a firma congiunta del Presidente e del Tesoriere alla disponibilità del TÈ, il quale, in esecuzione dell'incarico di provvedere al pagamento dei fornitori dell'Ordine, ricevendo la relativa documentazione contabile e fiscale, simulava forniture e compravendite con terzi in tutto o in parte inesistenti o comunque non documentate secondo i criteri della contabilità e, almeno nel settore pubblico, regolate con legge, al fine di distrarre somme di denaro in favore proprio e dei correi, cagionando un ammanco di cassa per complessive lire 988.574.299 - dichiarava colpevole il TÈ e lo condannava alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, con i benefici di legge;
assolvendo il TO e il IL perché il fatto non costituisce reato.
Contro tale decisione proponeva appello il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Trento, sostenendo che il peculato non era limitato alle somme per cui mancava la documentazione di spesa o la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ordine, ma riguardava tutte le somme gestite dal TÈ, in quanto l'appropriazione avveniva nel momento in cui ogni versamento, anziché sul conto di tesoreria della Ca.Ri.Tro., veniva eseguito sul conto personale del TÈ, sicché i primi e necessari autori erano il Presidente e il Tesoriere per aver compiuto gli atti per mezzo dei quali i fondi dell'Ordine venivano consegnati al TÈ.
Proponeva appello anche il Difensore del TÈ, chiedendone l'assoluzione, quanto meno ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p., per difetto di prova dell'appropriazione e indebita inversione dell'onere probatorio;
riguardo all'appello del P.M., obiettava che il sistema di gestione adottato da lui e dai coimputati era perfettamente legittimo, essendo il servizio di tesoreria facoltativo;
che la concessione delle attenuanti generiche era del tutto coerente con le modalità obiettive e soggettive del fatto storico;
e, infine, che la sospensione condizionale della pena era stata giustamente concessa a seguito di valutazione prognostica favorevole.
Gl'imputati TO e IL proponevano ricorso per cassazione, convertito in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p., chiedendo di essere assolti per non aver commesso il fatto in quanto la legittimità della detenzione del denaro destinato alle spese del Consiglio dell'Ordine non consentiva di ritenere il concorso nel fatto materiale dell'appropriazione del TÈ (il IL precisava che negli anni 1992-93 non aveva rivestito la carica di tesoriere dell'Ordine).
A seguito del giudizio la Corte d'appello di Trento, con sentenza 1 febbraio 2000 n. 37, confermava la decisione di primo grado. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
- manifesta illogicità della motivazione, perché la Corte d'appello ha affermato l'impossibilità giuridica di ritenere che tutte le somme portate dai mandati di pagamento emessi a favore del TÈ avessero formato oggetto di peculato, non tenendo conto che l'appropriazione si realizzava nel momento in cui le somme destinate alla cassa dell'Ordine erano accreditate sul conto del TÈ, col quale concorrevano il presidente TO e il tesoriere IL, i quali, sottoscrivendo i mandati di pagamento in favore di quest'ultimo, gli avevano permesso di gestire la disponibilità finanziaria dell'Ente senza alcuna forma di controllo e di rendiconto.
Proponevano, altresì, ricorso gl'imputati, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
IL TO E IL IL:
- contraddittorietà della motivazione, perché la Corte ha rigettato il loro appello sostenendo che l'emissione dei mandati a favore del TÈ senza veri titoli di spesa costituirebbe l'azione materiale del delitto di peculato, pur avendo affermato in precedenza che l'emissione dei mandati era legittima, così come l'esistenza dei fondi presso la sede dell'Ordine per adempiere alle obbligazioni di questo, ritenendo conseguentemente che il peculato riguardasse esclusivamente le somme di cui il TÈ non aveva dato giustificazione, per cui l'assoluzione avrebbe dovuto essere disposta con la formula il fatto non sussiste;
IL IL, inoltre:
- vizio di motivazione, perché la Corte d'appello non ha tenuto conto che il ricorrente aveva assunto l'incarico nel 1994, per cui riguardo ai due anni precedenti avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto;
IL TÈ:
1. erronea applicazione dell'art. 314 c.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) perché la gestione era stata corretta in quanto non risultavano pendenze a carico dell'Ordine e il bilancio era stato annualmente approvato dai revisori dei conti;
2. illogicità della motivazione perché l'assoluzione dei coimputati TO è IL per difetto dell'elemento psicologico era stata conseguente all'accertamento che non avevano trattenuto somme a proprio vantaggio;
per il ricorrente, invece, si è pervenuti alla condanna sulla base della semplice mancanza delle pezze d'appoggio, benché anche per lui non risultasse la prova che avesse trattenuto le somme corrispondenti a proprio vantaggio, considerando che non aveva mai avuto un proprio conto corrente.
Con entrambi i motivi del suo ricorso il TÈ - trascurando di considerare che il vizio di violazione di legge non coincide col travisamento dei fatti e che i vizi della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato - propone censure in fatto, peraltro in contrasto con i risultati degli accertamenti dei Giudici di merito e da questi disattese, volte a-prospettare una valutazione differente e alternativa delle risultanze degli atti al fine di pervenire a una ricostruzione della vicenda diversa da quella eseguita con l'ordinanza impugnata, chiedendo una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cass., Sez. U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. 3, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. 3, 14 luglio 1999 n. , ric. Paone;
Id., 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo;
Sez. 6, 9 luglio 2000 n. 35758, ric. Manni). Pertanto l'impugnazione da lui proposta è inammissibile. Sono, invece, fondati i ricorsi degli altri due imputati. A proposito di questi si osserva come gli accertamenti e le valutazioni eseguiti nelle fasi di merito abbiano accertato pacificamente che il modus operandi del TÈ è consistito nell'esposizione fittizia di spese postali o di altro genere e di spese per i suoi compensi, per le quali sollecitava l'emissione di mandati di pagamento da parte del Presidente e del Tesoriere del Consiglio dell'Ordine.
Nella sottoscrizione dei mandati di pagamento la sentenza impugnata identifica l'azione materiale del delitto di peculato, riconoscendo tuttavia la buonafede del TO e del IL per il fatto che questi credevano che il denaro da loro stanziato servisse per il pagamento di debiti del Consiglio dell'Ordine.
Ora, il pubblico ufficiale che emette mandati di pagamento, credendo in buona fede che il denaro sia destinato a coprire le spese del proprio ufficio, non concorre materialmente nel reato di peculato con il proprio subordinato, il quale, prospettando fittiziamente tali spese, lo solleciti ad emettere i relativi mandati col pretesto di eseguirne il pagamento, appropriandosi delle somme in essi portate. Il disordine contabile non dovuto a malafede non costituisce, infatti, condotta materiale di peculato, per cui soltanto l'autore dell'appropriazione compie l'azione tipica e si rende colpevole del reato.
Nel caso in esame l'appropriazione è stata commessa dal TÈ, inducendo in errore il TO e il IL, nei cui confronti la sentenza dev'essere annullata, in accoglimento del ricorso da loro proposto, in quanto gli stessi non hanno posto in essere la condotta incriminata. Di conseguenza dev'essere rigettato il ricorso del Procuratore Generale.
Dev'essere altresì rigettato il ricorso del TÈ, con la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese sostenute dalla Parte civile costituita, liquidate in complessivi Euro 1.775,00 (millesettecentosettantacinque), di cui Euro 1.500,00 per onorari più I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del TO e del IL per non aver commesso il fatto. Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.
Rigetta il ricorso del TÈ, che condanna al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese sostenute dalla Parte civile costituita, che liquida in complessivi Euro 1.775,00 (millesettecentosettantacinque), di cui Euro 1.500,00 per onorari più I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 SETTEMBRE 2003.