Cass. civ., sez. II, sentenza 03/02/1999, n. 875
CASS
Sentenza 3 febbraio 1999

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In tema di condominio negli edifici, non è richiesta, per la legittimità della delibera assembleare avente ad oggetto la chiusura dei cancelli di accesso al sottosuolo ove sono collocati i posti macchina riservati ai condomini, l'adozione con la maggioranza qualificata dei due terzi del valore dell'edificio, non concernendo tale delibera una "innovazione" secondo il significato attribuito a tale espressione dal codice civile, ma riguardando solo la regolamentazione dell'uso ordinario della cosa comune consistente nel non consentire a terzi estranei al condominio l'indiscriminato accesso al sottosuolo dello stesso.

Poiché l'art. 1136 cod. civ. non prescrive particolari modalità di notifica ai condomini dell'avviso di convocazione per la regolarità delle relative assemblee, la comunicazione può essere data con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo, e può essere provata da univoci elementi dai quali risulti , anche in via presuntiva, che il condomino ha , in concreto, ricevuta la notizia della convocazione (Nella specie, il giudice del merito - la cui decisione è stata confermata dalla S.C. in base all'enunciato principio - aveva considerato raggiunta detta prova alla stregua della dimostrata spedizione della raccomandata contenente l'avviso di convocazione attraverso il tempestivo inserimento del relativo avviso nella casella intestata al condomino destinatario, integrata dalla presunzione che lo stesso destinatario controllasse assiduamente la presenza al suo interno di corrispondenza a lui diretta ).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/02/1999, n. 875
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 875
    Data del deposito : 3 febbraio 1999

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