Sentenza 22 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2001, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula A 02 5 8 1 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.2712/98 -Cron. 5322 Dott. Ettore Mercurio Presidente " Erminio Ravagnani Consigliere -Rep. " Bruno Battimiello " Rel. -Ud. 1.12.2000 " Florindo Minichiello -Oggetto: Coletti" Gabriella - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TT NG MA, elett.te dom.ta in Roma alla via Albe- rico II n. 33 presso l'avv. Paolo Boer che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti per atto del Cancelliere capo del Consolato d'Italia in San Gallo in data 11 febbraio 1998, rep. n. 56/98, ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, giusta procura speciale in calce alla copia noti E SUPREMATI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio E VARIE-DCV 5113 TL SOLE 24 ORE dal Sig. diritti 3000 per 22 FEB. 2001 il IL CANCELLIERE I 1 F del ricorso, dagli avv.ti. Carlo De Angelis, Gabriella Pe- scosolido e Gianfranco Barbaria, con domicilio eletto in Ro- ma in via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma n° 3037 in data 14 giugno 1996/12 febbraio 1997 (R.G. 63992/93). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1 dicembre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Paolo Boer;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 5 2 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Roma GA NG MA, deducendo di essere titolare di pensione INPS in regime internazionale ed assumendo di non dover re- stituire a detto Istituto le quote di integrazione al minimo che esso riteneva di aver ver- sate indebitamente siccome non più dovute ai sensi dell'art. 8 legge n. 153 del 1969, chiedeva che, ai sensi dell'art. 52 legge n. 88 del 1989, fosse dichiarata l'irripetibilità delle somme delle quali era stato richiesto il recupero. L'INPS contestava la fondatezza della domanda, che il Pretore adito, invece, ac- coglieva con sentenza in data 23 aprile 1993. A seguito di appello dell'Istituto, cui resisteva l'altra parte, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del gravame, osservava quanto segue. Il meccanismo del riassorbimento della integrazione al minimo fino a concorren- za dei "pro rata" eventualmente corrisposti da organismi assicuratori esteri esula dalla fattispecie della indebita corresponsione di somme per errore dell'ente previdenziale, secondo le norme succedutesi nel tempo (artt. 80 RD n. 1422 del 1924; 52 legge n. 88 del 1989; e 13 legge n. 412 del 1991), sicché la ripetibilità dei versamenti indebiti, a prescindere dall'errore dell'Istituto, deve essere ritenuta operante finché quest'ultimo non abbia avuto la possibilità di acquisire i dati necessari all'accertamento del riassor- bimento (nella specie, in data 12 agosto 1989, nella quale risulta trasmessa dalla pensio- nata la comunicazione dell'avvenuta liquidazione della pensione a carico dell'ente este- ro) e non siano maturati i necessari tempi tecnici per le relative valutazioni, determina- bili in un anno, con riferimento al termine indicato dall'art. 13 citato ed utilizzabile me- ramente come criterio di orientamento, con la conseguenza che la irripetibilità va nella specie individuata a decorrere dal 12 agosto 1990. L'INPS si era attivato ancor prima, avendo continuato a pagare l'integrazione fino al 28 febbraio 1990. 3 Avverso questa sentenza GA NG MA ha proposto ricorso per cassazio- ne, deducendo due motivi di censura. L'INPS ha presentato soltanto procura. Motivi della decisione Con il primo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione dell'art. 52 legge 9 marzo 1989 n. 88 e dell'art. 8, commi 3 e 4, legge 30 aprile 1969 n. 153, nonchè vizi di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), si deduce che vi è stato errore dell'INPS, i il quale ha fatto cessare l'erogazione del trattamento minimo con ritardo eccessivo, giac- chè l'Istituto avrebbe dovuto provvedere alla riliquidazione della pensione entro cento- venti giorni dalla comunicazione pervenutagli dalla pensionata. Il motivo deve essere rigettato. Invero, il riferimento all'art. 52 legge n. 88 del 1989 è appena accennato nell'epigrafe e successivamente non sviluppato. Esso è comunque non pertinente, in re- lazione sia all'interpretazione di detto articolo data dalle Sezioni Unite di questa Corte con riguardo all'art. 8 legge n. 153 del 1969 (v. sentenza n. 1967 del 22 febbraio 1995), sia in considerazione della sopravvenienza della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (v. Cass., sez. un., 17 marzo 1997 n. 2333). Con il secondo motivo si assume che la ricorrente ha diritto ai benefici di cui alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1, comma 260, norma della quale si chiede l'applicazione da parte del giudice di rinvio. Il motivo è fondato. Alla data della lettura del dispositivo della sentenza resa dal Tribunale (14 giu- gno 1996) non era ancora in vigore la legge n. 662 del 23 dicembre 1996, la quale, pur essendo entrata in vigore prima del deposito della medesima sentenza (12 febbraio 1997), era evidentemente inapplicabile dal Tribunale, siccome ormai vincolato dalla lettura predetta. Appare quindi idoneo il ricorso, tempestivamente notificato alla
contro
- parte e depositato in cancelleria, ad evitare il passaggio in giudicato della sentenza ed a prospettare l'applicabilità dei benefici portati dalla predetta legge n. 662. A tale scopo, peraltro, è necessario, previa cassazione della sentenza di secondo grado, rinviare la causa alla Corte di Appello di Roma per gli accertamenti di fatto presupposti. Quanto alle spese giudiziali, si ritiene di rimetterne la decisione al giudice di rin- 3 vio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, ne accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2000. آم Il Presidente د - Store Il Consigliere estensore Вино Ванглитель Chillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 2.2 FEB. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 5