Sentenza 31 gennaio 2008
Massime • 1
In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti per il delitto di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore adottato a seguito di decreto di espulsione per ingresso illegale dello straniero (art. 14, comma quinto-ter, primo periodo, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286) il giudice deve valutare gli elementi dedotti dalla difesa circa la configurabilità della contravvenzione relativa all'espulsione disposta per scadenza del permesso di soggiorno da più di sessanta giorni e mancata richiesta di rinnovo (art. 14, comma quinto-ter, secondo periodo, D.Lgs. n. 286 del 1998 cit.) (Nel caso di specie, la difesa aveva prodotto il permesso di soggiorno dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2008, n. 6399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6399 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 31/01/2008
Dott. CULOT Dario - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 126
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 029054/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
IU AN, N. IL 27/09/1970;
avverso SENTENZA del 14/05/2007 TRIBUNALE di RIMINI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CULOT DARIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Montagna Alfredo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto, con rideterminazione della pena nel minimo e cioè in mesi 4 di arresto.
OSSERVA
In data 14.5.2007, su concorde richiesta delle parti, il tribunale di Rimini applicava a OG TA (cittadino nigeriano) la pena di mesi 8 di reclusione per il reato di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 (TU immigrazione) (provvedimento di espulsione e ordine di allontanamento dell'8.8.2006, e arresto sul territorio nazionale il 8.5.2007).
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione lo straniero, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo erronea applicazione della legge penale in punto qualificazione del reato, giacché egli era stato in possesso di regolare permesso di soggiorno dal 1998 fino al 2001, si che avrebbe dovuto trovare applicazione il secondo periodo del cit. T.U., art. 14, comma 5 che prevede la pena dell'arresto da sei mesi a un anno.
Il ricorso è fondato.
In sede di patteggiamento il giudice ha comunque l'onere di qualificare esattamente la fattispecie. Risulta dal verbale di udienza 14.5.2007, che la difesa produsse il permesso di soggiorno dell'imputato, valido dal 1998 al 2001.
A questo punto era onere dell'accusa dimostrare per quale motivo doveva ritenersi fondata l'accusa che si basava sul decreto di espulsione dell'8.8.2006, emesso "in quanto il prevenuto si trovava nelle condizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 - comma 2, lett. a)", e cioè per ingresso illegale, e perché non doveva invece applicarsi - come oggi sostiene il ricorrente - la più mite sanzione contravvenzionale, in quanto ci si trovava di fronte a un'ipotesi di permesso di soggiorno scaduto da più di sessanta giorni senza che ne fosse stato chiesto il rinnovo.
Conseguentemente la sentenza va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Rimini per il prosieguo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Rimini per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2008