CGARS, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 292
CGARS
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Accolto
    Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha voluto precisare il tenore dispositivo degli atti favorevoli

    Il giudice di primo grado, una volta annullato l'atto di autotutela per violazione del termine di cui all'art. 21-nonies della L. n. 241/1990, non poteva interpretare restrittivamente gli atti amministrativi favorevoli la cui efficacia era stata ripristinata, invadendo la sfera di valutazione dell'amministrazione.

  • Accolto
    Mancata declaratoria di illegittimità derivata del provvedimento di ritiro impugnato sub b)

    Una volta ripristinata la piena e originaria efficacia dei pareri favorevoli del 2020 e 2021, che hanno regolarizzato la posizione dell'intero complesso edilizio, viene meno il presupposto logico-giuridico su cui si fondava il provvedimento di ritiro specifico. Tale atto è stato adottato in "conseguenza" e "a cagione" dell'annullamento generale disposto con la nota prot. n. -OMISSIS-/2023. Annullato quest'ultimo atto per tardività, il provvedimento di ritiro specifico impugnato sub b) risulta insanabilmente viziato da illegittimità derivata e deve, pertanto, essere annullato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 292
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 292
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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