Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 19/03/2026, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00562/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01315/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1315 del 2025, proposto da IN CC, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Cicco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Genio Civile di Avellino, non costituito in giudizio;
nei confronti
NC ME, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Aucelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
DI DE e EN De OR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot.n. 412034/2025 del 22/08/2025 - trasmessa in pari data - del Genio Civile di Avellino, avente ad oggetto "COMUNICAZIONE" relativa al Fascicolo Contenzioso Sismico n. 14/2024, con la quale è stata disposta la chiusura del relativo fascicolo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di NC ME;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. LE Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso all’esame del Collegio, il ricorrente, premesso di essere proprietario dell’immobile sito in Montoro (AV), Via Municipio, Frazione Torchiati, adiacente al fabbricato di proprietà dei Sigg.ri BE RL (oggi eredi BE RL), BE LA e BE NA, (oggi eredi BE NA), individuato catastalmente al fgl. 13 part.lle 88-89. 2, ha allegato e dedotto che: detto fabbricato è stato oggetto di ricostruzione in cemento armato ad uso abitazione e attività commerciale con progetto depositato presso il Genio Civile di Avellino al n. 25160 in data 05/07/1989; successivamente, in data 16/06/1994, è stata presentata la Relazione a Strutture Ultimate (R.S.U.) redatta dall’Arch. DE DI e in data 05/07/1994, con prot.n. 8260, il Certificato di Collaudo redatto dall’Ing. De OR EN; ha lamentato che il fabbricato BE/ME, ricostruito ai sensi della Legge 219/81 (con ultima Variante autorizzata in data 18/12/2006), risulterebbe privo di giunto tecnico, così come previsto dalla normativa antisismica vigente (Legge 64/74 capo 4.11.1.5 e D.M. 03/03/1975 paragrafo C.4 e ss.mm.ii e NTC 2018); tale circostanza, oltre a danni già causati in fase di ricostruzione del fabbricato attoreo per avere interrotto la continuità strutturale, ne continuerebbe a minarne la stabilità, impedendone gli interventi di recupero; a seguito di un esposto presentato in data 08/02/2024 (acquisito in data 09/02/2024 al prot.n. 73571), il Genio Civile di Avellino ha invitato il collaudatore (Ing. De OR EN) e il direttore dei lavori (Arch. DE DI) a relazionare in merito alle segnalazioni; in riscontro, l’Ing. De OR EN ha inviato una relazione datata 02/07/2024, nella quale ha sostenuto che il distacco tra i fabbricati fosse superiore al valore limite del giunto tecnico di legge (ma senza riportarne la distanza ) e che i calcoli statici fossero conformi alla normativa tecnica vigente; l’Arch. DE DI, con relazione datata 26/06/2025, ha parimenti affermato il distacco tra i fabbricati, sostenendo che la copertura fosse "giuntata con doppi fogli di poliuretano espanso di spessore 5 cm cad."; per comprovare l'assenza del giunto tecnico, l'Arch. CC ha commissionato indagini strutturali alla società PLP S.r.l., che ha eseguito un'indagine videoendoscopica in data 30/04/2025; il Rapporto di Prova P.S. 192-25 del 10/05/2025 ha evidenziato l'assenza del giunto tecnico, rilevando la presenza di laterizio e malta di calce (frontalmente) e, inferiormente, presumibilmente calcestruzzo, a confine tra i due fabbricati; i risultati di tale indagine sono stati trasmessi dall’Arch. CC al Genio Civile con un nuovo esposto datato 28/05/2025 (acquisito in data 28/05/2025 al prot.n. 267675); nonostante la produzione di tale prova tecnica, il Genio Civile di Avellino, con la nota prot.n. 412034/2025 del 22/08/2025 (ritrasmessa in pari data), ha comunicato la chiusura del fascicolo, motivando che "non rilevando elementi di competenza diretta, dispone la chiusura del relativo fascicolo. Restano comunque ferme le risultanze della causa in corso presso il Tribunale di Avellino, nonché le eventuali violazioni urbanistiche di competenza del Comune in indirizzo".
2. Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha lamentato che: 1) la decisione del Genio Civile di archiviare il fascicolo, sostenendo di "non rilevare elementi di competenza diretta", si porrebbe in palese contrasto con la normativa in materia di costruzioni in zone sismiche e con i principi consolidati in giurisprudenza; 2) il provvedimento di archiviazione impugnato sarebbe viziato da omessa istruttoria e difetto di motivazione, avendo il Genio Civile avrebbe liquidato la questione senza fornire una motivazione adeguata e specifica sul perché la documentazione prodotta; 3) il pericolo per l'incolumità pubblica derivante dalla mancata osservanza delle norme antisismiche non può essere ignorato dall'autorità amministrativa, che ha il dovere di adottare misure idonee a garantire la sicurezza e la stabilità degli edifici; 4) la decisione del Genio Civile di archiviare il fascicolo senza un'adeguata valutazione delle responsabilità e delle violazioni accertate si configurerebbe come un'ulteriore omissione lesiva degli interessi del ricorrente e della pubblica incolumità.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituita la Regione Campania.
5. Si è altresì costituito il controinteressato ME NC.
6. All’udienza pubblica del 18 marzo 2026, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse e per l'assenza di idoneità lesiva del provvedimento impugnato, in quanto volto all'annullamento di un atto che, per il suo contenuto e per le riserve espresse, non determina una lesione attuale e definitiva della sfera giuridica del ricorrente, ma si limita a declinare la competenza su una questione già oggetto di altri accertamenti o di attribuzione ad altre autorità.
7.1. Invero, come esposto in narrativa, nel caso di specie, il Genio Civile di Avellino, con la nota prot.n. 412034/2025 del 22/08/2025 (ritrasmessa in pari data), ha comunicato la chiusura del fascicolo, motivando che "non rilevando elementi di competenza diretta, dispone la chiusura del relativo fascicolo. Restano comunque ferme le risultanze della causa in corso presso il Tribunale di Avellino, nonché le eventuali violazioni urbanistiche di competenza del Comune in indirizzo".
Dunque, l’atto gravato si configura come una valutazione discrezionale dell'Amministrazione circa la propria sfera di attribuzioni in relazione agli elementi prodotti e al contesto fattuale e giuridico complessivo.
7.2. Peraltro, pur tralasciando ogni considerazione sulla scelta del rito impugnatorio anziché avverso il silenzio-inadempimento, l'atto del Genio Civile di Avellino, prot.n. 412034/2025 del 22/08/2025, è espressamente denominato come "Comunicazione".
In argomento, va rammentato che la comunicazione, quale atto endoprocedimentale, non ha natura provvedimentale e per tale ragione non è idonea ad arrecare danno all’odierno ricorrente, in quanto non è suscettibile di determinare, in via inderogabile, il contenuto della statuizione finale, né a comportare un arresto procedimentale (cfr., in questo senso, Cons. Stato, Sez. VI, 3 gennaio 2020, n. 46).
Ne deriva che essa non è autonomamente impugnabile, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione per carenza di interesse (cfr., ex multis , T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 7 gennaio 2026, n. 59).
8. Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento delle censure lamentate dalla parte ricorrente.
9. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura (in rito) della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
LE Di NO, Primo Referendario, Estensore
RA Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Di NO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO