Sentenza 6 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/07/2001, n. 9193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9193 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2001 |
Testo completo
Ce 60383 Ě N 6 O 8 I 9 Z 1 3 / A . ITALIANA EPUBBLICA 4 TE SUPREMA DI CASSAZIONE R / N T 6 S 2 I OGGETTO E . NOME DEL POPOLO ITALIANO G R . E L P 9193 Imposta di successione: R L O deducibilità dei debiti R L A T E B D 01 D A E P I a ŠEZIONE CIVILE TRIBUTARIA S A T 1 I N i N 3 E R d E 1 S E agistra M S T . I E A l CO o M C R.G. N. 9687/98 Dott. Giovanni OLLA Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Cron. 21112 Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Ud. 16.2.2001 Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9687 R.G. 1998, proposto da NI CO, rappresentato e difeso, con procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Vittorio CONTI e Sergio VACIRCA, domiciliatario in Roma alla via Flaminia 195; . N
- ricorrente -
contro
CORTE SUPREMA DICASSAZIONE UFFICIO COPIE MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro Richiesta copia stud tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello IL SOLE 24 OPE dal Sig. per diritti L. Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12; il
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna in data 10 marzo 1997, depositata 9 8 2 1 col n. 35 il 14 aprile 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 16 febbraio 2001: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Vacirca per il ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Apertasi - il 1° ottobre 1983 - la successione di IG ON, l'unico erede AN ON presentò - il 31 marzo 1984 dichiarazione di denuncia di successione, indicando attività per lire 1.981.302.464 e passività per lire 642.724.172, costituite in massima parte da un debito del 'de cuius' verso il Credito Svizzero di Zurigo. Con avviso di liquidazione notificato il 9 novembre 1984, l'Ufficio del Registro di Bologna recuperò a tassazione tale debito, e l'impugnativa del contribuente fu respinta dalla Commissione Tributaria di primo grado di Bologna, con decisione del 18 ottobre 1993. Il gravame del contribuente - fondato sulla illegittimità dell'atto impositivo, in presenza di passività certe e documentate - è stato respinto dalla Tributaria Regionale dell'EmiliaCommissione Romagna, con sentenza del 10 marzo 1997, depositata col n. 35 il 14 aprile successivo. In essa si ribadisce che "la documentazione dell'esistenza del debito risulta da una semplice scrittura privata non registrata né sottoscritta dal debitore e quindi non autenticata", negandosi rilievo ad un debito "non dimostrato, nella sua progressiva formazione attraverso una serie di riscontri contabili, 2 da certificare nei modi che la legge prevede ai sensi dell'art. 13 d.P.R. 637/1972". Per la cassazione ricorre il ON, con atto notificato il 22-23 maggio 1998, nel quale articola tre motivi, illustrati da memoria. Resiste l'Amministrazione finanziaria, con controricorso notificato il 7 luglio 1998. Motivi della decisione Denunzia, in ordine successivo, il contribuente: “1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 13 e in particolare comma 1 e dell'art. 16 comma e in particolare comma 3 del d.P.R. 637/1972. Contraddittorieà ed illogicità della motivazione omesso esame di- fatto decisivo. Conseguente violazione dell'art. 16 comma 1 n. 1 e 2 d.P.R. 637 cit.; 2) violazione e falsa applicazione delle norme indicate nella precedente censura in relazione ai pure violati articoli 458, 459, 400 del codice delle obbligazioni svizzero ed all'articolo 251 cod. pen. svizzero;
3) violazione e falsa applicazione delle norme indicate nelle precedenti censure in relazione ai pure violati articoli 124 comma 2, 125 lett. c), 126 comma 1 e 2, 127 lett. b), d) ed e) della legge federale svizzera sulla imposta federale diretta (legge federale 14 febbraio 1990)". Sotto il primo profilo, censura la sentenza impugnata, nella quale non si considera la presenza di 'scritti anteriori all'apertura della successione' - ai sensi dell'art. 13 comma 1 d.P.R. 637/1972 cit. individuati in una lettera del 10 luglio 1967, proveniente dalla banca e dalla quale risulta la passività, nonché in analogo atto, 3 datato 2 febbraio 1996, con firma - autenticata da notaio - di funzionario della stessa banca, che, nel riportare il contenuto del precedente documento, dà atto delle 'movimentazioni del conto'. Espone quindi la concorrente violazione del successivo art. 16 comma 3, puntualizzando come il debito del 'de cuius', così documentato, risulti estinto (giusta nota della Banca Commerciale Italiana del 4 aprile 1984, pure autenticata) in epoca successiva all'apertura della successione. Rileva infine la manifesta illogicità, se non la totale carenza, della motivazione, nella quale nulla si dice dell'incidenza degli atti riportati, forse perché erroneamente ritenuti sforniti del carattere di certificazione. Sotto i profili restanti - ed in prosecuzione immediata dell'ultimo aspetto -, trae argomento dalle molteplici disposizioni di leggi svizzere richiamate, per ribadire la natura di certificati ed attestazioni in ordine alle note provenienti da procuratori dell'istituto bancario estero. L'Amministrazione finanziaria oppone l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'impugnazione. Rileva - con riguardo al secondo e terzo mezzo -come unica legge applicabile sia quella italiana, con conseguente inammissibilità anche della prima censura, priva di autonomia e dipendente dall'accoglimento delle restanti. Nel merito propriamente detto, sottolinea la decisiva mancanza del titolo costitutivo del rapporto, richiesta dall'art. 13 cit., facendone derivare il superamento delle argomentazioni volte a conferire valenza certificativa alla lettera del 1996 - peraltro tardivamente prodotta -. Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del controricorso, perché notificato oltre il termine fissato nell'art. 370 comma 1 c.p.c. Il ricorso è inammissibile. Nella sentenza impugnata, positivamente si esclude l'idoneità della documentazione acquisita, ai fini della dimostrazione dei debiti ereditari, precisando trattarsi di quella stessa a suo tempo allegata alla dichiarazione di successione, affermata priva di data certa. Nel primo complesso motivo di ricorso, la documentazione stessa non appare diversamente identificata, precisandosi soltanto che quella ritenuta decisiva in favore del contribuente consiste in una nota dell'istituto bancario svizzero in data 10 luglio 1967, riscontrata da una successiva del 2 febbraio 1996, delle quali, tuttavia, non viene riportato il contenuto. In tale contesto, la denunzia di violazione e falsa applicazione delle disposizioni tributarie richiamate (artt. 13 e 16 del d.P.R. 637/1972), formulata attraverso il primo profilo della censura, non potendo prescindere dal ragguaglio con la documentazione ritenuta dal giudice del merito non idonea ai fini proposti, finisce per risultare priva dei necessari caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (v., per tutte, Cass. 1109/2001). A conclusioni analoghe si perviene in ordine al concorrente ma in realtà pregnante - profilo di doglianza, riguardante l'omessa motivazione su punto decisivo. Essendo indispensabile un rapporto di causalità logica fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, il ricorrente che ne deduce l'omessa valutazione ha infatti l'onere - in concreto non assolto - di S specificare il contenuto completo di esse, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito vizio di valutazione (fra le più recenti, Cass. 1866/2001). Nella inammissibilità del primo mezzo restano assorbiti i due successivi, intesi a dimostrare, sotto l'aspetto della certezza della data, la valenza probatoria della stessa documentazione, come sopra genericamente indicata. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso non conseguono statuizioni sulle spese, in quanto l'Amministrazione, tardivamente costituitasi, non ha partecipato alla discussione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001. II Presidente II Cons. estensore Giovanni Olla - Enrico Papa - form the ماندها IL CANCELLIERE C Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 6 LUG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio F N ZIO D.P.R. 26/4/198 RA IST N REG - B LL. A D DEL A E B. T SENSI T ESEN TA A U IB 131 AI IA R . T R N E T A M