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18 giugno 2013
18 giugno 2013
Art. 1122-bis.
(( (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili). )) ((Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unita' immobiliari di proprieta' individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.
E' consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unita' del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprieta' individuale dell'interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne da' comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalita' di esecuzione degli interventi.
L'assemblea puo' prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalita' alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilita', della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.
L'assemblea, con la medesima maggioranza, puo' altresi' subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
L'accesso alle unita' immobiliari di proprieta' individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unita' abitative.))
(( (Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili). )) ((Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unita' immobiliari di proprieta' individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.
E' consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unita' del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprieta' individuale dell'interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne da' comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalita' di esecuzione degli interventi.
L'assemblea puo' prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalita' alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilita', della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.
L'assemblea, con la medesima maggioranza, puo' altresi' subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
L'accesso alle unita' immobiliari di proprieta' individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. Non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unita' abitative.))
Commentari • 245
- 1. Fotovoltaico sul tetto o lastrico condominiale: quali regole?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 dicembre 2024 · 64.298454
[…] Anche l'art. 1122-bis cod. civ. non contiene tale specificazione, […] n. 1337) è unanime nel ritenere che l'istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1122-bis. c.c., […] l'art. 1102 c.c. consente l'uso più intenso del bene comune; l'art. 1122-bis c.c. è norma speciale che non subordina l'installazione del fotovoltaico sul lastrico comune al previo consenso assembleare. È comunque opportuno preavvisare l'amministratore affinché sottoponga il progetto all'assemblea al solo fine di adottare eventuali precauzioni a tutela delle parti comuni e dei singoli diritti di ciascuno; […]
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Giurisprudenza • 177
- 1. Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/07/2023, n. 1100Provvedimento: […] Ritiene il Tribunale che l'impugnazione sia fondata, in quanto l'assemblea deliberava in violazione dell'art. 1122 bis c.c. […] Pertanto, la delibera in questione deve essere annullata ex artt. 1122 bis e 1137 c.c.Leggi di più...
- impugnazione delibera assembleare·
- art. 1122 bis c.c.·
- contumacia·
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- violazione art. 1122 bis c.c.·
- installazione pannelli fotovoltaici·
- annullamento delibera condominiale·
- art. 281 sexies c.p.c.