Sentenza 6 marzo 2001
Massime • 1
Nel caso in cui una causa promossa nelle forme stabilite per le controversie in materia di lavoro riguardi un rapporto diverso da quelli previsti dall'art. 409 cod. proc. civ. ( nella specie, opposizione ad ordinanza - ingiunzione relativa alla irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione delle norme sull'assunzione),la omissione del mutamento di rito di cui all'art. 427 cod. proc.civ. non costituisce motivo di nullità e, come tale, non è suscettibile di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3217 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
032 17/01 M f REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N.21333/98 SEZIONE LAVORO composta dai seguenti Magistrati: Cron. N. 6680 1.Dott. Michele Annunziata -Presidente- Rep. N. 662. Alberto Spanò -Consigliere- Ud. 6.12.2000 3.'66 Mario Donati Putaturo -Consigliere- Vigolo -Consigliere- 66 Luciano 4. $ Alessandro De Renzis - Rel. Consigliere- 5. ' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA STEEL SERRAMENTI S.r.l., in persona dell'Amministratore unico IE SA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio 37, presso lo studio dell'Avv. Piero Amenta, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in unione all'Avv. Paolo Fanfani del foro di Firenze Ricorrente
CONTRO
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE, in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso 5216 2 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Ro- ma, Via dei Portoghesi 12 domicilia per legge Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 23/98 del Pretore di Firenze- Sezione Distaccata di Pontassieve del 3.4.1998/11.5.1998 nella causa iscritta al R.G. n. 20336 dell'anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.12.2000 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Bonajuto, che ha concluso per l'accoglimento del primo mtivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 6.8.1996, la S.r.l. Steel Serramenti proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 74 del 4.7.1996, con la quale l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Firenze ave- va comminato a SA IE una sanzione amministrativa per violazione degli artt. 11, 13 e 18 della legge n. 264/1949 (e suc- cessive modificazioni) per essere stato assunto un dipendente (SS TA) senza il tramite dell'Ufficio di Colloca- mento. L'opponente deduceva la mancanza di contestazione nei termini dell'infrazione rilevata ex art. 14 legge n. 689/1981; la violazio- ne dell'art. 18 della stessa legge per non essere stato sentito il titolare della Steel Serramenti, nonostante la sua esplicita richie- 3 sta;
l'inesistenza di vincolo di subordinazione nei confronti di SS TA. All'esito il Pretore di Pontassieve con sentenza del 3.4.1998/11.5.1998 dichiarava l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva dell'opponente. Il Pretore in particolare osservava che la violazione amministra- tiva era stata contestata a SA IE, mentre l'opposizione era stata proposta dalla Steel Serramenti S.r.l., in persona del suo amministratore unico IE SA, da soggetto quindi non legittimato. Contro l'anzidetta sentenza propone ricorso per cassazione la Steel Serramenti S.r.l. con sei motivi, ai quali resiste la Direzio- ne Provinciale del Tesoro di Firenze con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente, nel denunciare violazione degli artt. 22 della legge n. 689/1981 e 427 c.p.c., nonché omessa violazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., lamenta che l'opposizione venne inoltrata con le forme del rito previdenziale, mentre avrebbe dovuto essere radicata con quelle del rito ordina- rio. La stessa ricorrente sostiene che il mutamento di rito, in relazio- ne al quale l'Ispettorato del Lavoro sollevò tempestiva eccezio- ne, non venne formalizzato e la sentenza venne emessa dal giudi- ce ordinario senza l'adozione di quanto disposto dall'art. 427 4 c.p.c. La doglianza della ricorrente non ha pregio giuridico e va quindi disattesa. Al riguardo si osserva che nella fattispecie non è ravvisabile un conflitto tra i due giudici, l'uno ordinario e l'altro del lavoro, non venendo in discussione una questione di competenza, ma una semplice diversità di rito ed una mera ripartizione interna, sicché la irregolarità non costituisce motivo di nullità e come tale non è suscettibile di impugnazione (in questo senso Cass. 19 no- vembre 1993, n. 11418). Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 112 e 115 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motiva- zione. Sul punto osserva che l'insieme dei documenti non avrebbe po- ritenere al Pretore che il soggetto passivo tuto far dell'ordinanza- ingiunzione fosse IE SA in proprio, ma piuttosto quest'ultimo nella sua qualità di amministratore unico di essa società. In ogni caso, ad avviso della medesima ricorrente, l'errore logico del giudice di merito è da riscontrare nel fatto di avere ritenuto inapplicabile alla persona giuridica una sanzione amministrativa, mentre al contrario la solidarietà passiva prevista per le persone giuridiche (art. 6- 3° comma- della legge n. 689/1981) comporta che l'ordinanza ben può essere emessa anche nei loro confronti (sul punto viene richiamato l'art. 18- 2° comma- della legge n. 5 689/1981). Il motivo non è fondato e non merita quindi di essere condiviso. E' sufficiente osservare in proposito che secondo l'indirizzo di questa Corte, che si ritiene di condividere con piena adesione, in caso di violazione amministrativa riferibile ad una società la pena pecuniaria deve essere irrogata a carico della persona fisica au- trice del fatto, salva l'eventuale responsabilità solidale della stessa società (Cass. 25 marzo 1998, n. 3189; Cass. 5 luglio 1997, n. 6055; Cass. 29 novembre 1989, n. 5212). La stessa giu- risprudenza precisa che il responsabile solidale può proporre op- posizione se e in quanto l'ordinanza- ingiunzione venga effetti- vamente emessa anche nei suoi confronti. Orbene nel caso di specie l'illecito è stato contestato a IE SA e non già alla società Steel Serramenti, sicché corretta- mente il primo giudice ha individuato nel primo il legittimato a proporre il ricorso in opposizione, non risultando emesso il provvedimento in questione in via di responsabilità solidale nei confronti della società. I restanti motivi terzo, quarto, quinto e sesto, con i quali si de- nunciano violazioni dell'art. 1, dell'art. 4, dell'art. 18 della legge n. 689/1981, nonché vizi di motivazione ed insussistenza del rap- porto di lavoro subordinato, sono da ritenere assorbiti per effetto di quanto deciso in relazione al secondo motivo. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. 6 Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in £. 10.000, - , oltre £.
1.500.000 per onorario. Così deciso in Roma addì 6 dicembre 2000 м. Амишится Il Presidente M. Il Consigliere relatore estensore Alessandro be reusis Phill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria -6 MAR. 2001 oggi, DL IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I D , R A O S O 0 C S L 1 L A 3 . T O 3 , T B 5 R A I S 'A . D E L P N A S L T E I 3 S D N 7 O - G I P 8 S O - IM N 1 A E 1 D S A I E D E , A E G O T O R G N T T E E IS T L I S G IR E E A D R L L O E D