Cass. pen., sez. III, sentenza 30/06/1999, n. 2401
CASS
Sentenza 30 giugno 1999

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Massime1

La disciplina della nomina del difensore (art.96 cod.proc.pen.)prevede forme estremamente semplici eppure tali da richiedere pur sempre il "minimum" della sottoscrizione dell'indagato o dell' imputato, anche senza alcuna autenticazione, attesa l'importanza e la delicatezza dell'incarico conferito. Detto requisito non è presente nel telegramma che non è menzionato nella disposizione "de qua" proprio perché privo di sottoscrizione e che conseguentemente non è idoneo a legittimare il difensore ad esercitare il diritto d'impugnazione.

Commentario1

  • 1Firma illeggibile non autenticata: nomina valida? (Cass. 10551/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 marzo 2021

    La legge non prevede che, in caso di presentazione di una dichiarazione di nomina scritta, l'atto osservi particolari formalità, nè che la sottoscrizione del dichiarante debba essere autenticata da parte del difensore o di altri perché l'atto sia valido e produttivo di effetti giuridici. D'altronde, l'art. 39 disp. att. c.p.p. prevede l'autenticazione del sottoscrittore per i soli casi previsti dalla legge e non in relazione a qualunque atto presentato all'Autorità Giudiziaria, sia pure non personalmente, ma a mezzo PEC. Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 9 marzo – 18 marzo 2021, n. 10551 Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/06/1999, n. 2401
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2401
Data del deposito : 30 giugno 1999

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