Sentenza 30 giugno 1999
Massime • 1
La disciplina della nomina del difensore (art.96 cod.proc.pen.)prevede forme estremamente semplici eppure tali da richiedere pur sempre il "minimum" della sottoscrizione dell'indagato o dell' imputato, anche senza alcuna autenticazione, attesa l'importanza e la delicatezza dell'incarico conferito. Detto requisito non è presente nel telegramma che non è menzionato nella disposizione "de qua" proprio perché privo di sottoscrizione e che conseguentemente non è idoneo a legittimare il difensore ad esercitare il diritto d'impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Firma illeggibile non autenticata: nomina valida? (Cass. 10551/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 marzo 2021
La legge non prevede che, in caso di presentazione di una dichiarazione di nomina scritta, l'atto osservi particolari formalità, nè che la sottoscrizione del dichiarante debba essere autenticata da parte del difensore o di altri perché l'atto sia valido e produttivo di effetti giuridici. D'altronde, l'art. 39 disp. att. c.p.p. prevede l'autenticazione del sottoscrittore per i soli casi previsti dalla legge e non in relazione a qualunque atto presentato all'Autorità Giudiziaria, sia pure non personalmente, ma a mezzo PEC. Corte di Cassazione sez. IV Penale, sentenza 9 marzo – 18 marzo 2021, n. 10551 Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/06/1999, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. Umberto Papadia Presidente del 30/6/1999
2. Dott. Aldo Grassi Consigliere SENTENZA
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere N. 2401
4. Dott. Aldo Fiale Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Amedeo Franco Consigliere N. 10912/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OB LU, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 29 gennaio 1999 dalla corte d'appello di Cagliari;
Udita nella camera di consiglio del 30 giugno 1999 la relazione fatta dal Consigliere prof. Dott. Amedeo Franco;
nella udienza in camera di consiglio in data 30 giugno 1999, sentita la relazione fatta dal Consigliere prof. Dott. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso perché i motivi sono manifestamente infondati;
Svolgimento del processo
Con sentenza emessa il 28 aprile 1998, il pretore di Lanusei dichiarò OB LU colpevole dei reati di cui: a) all'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) all'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985 n. 431, e lo condannò alla pena di mesi due e giorni quindici di arresto e lire 35.000.000 di ammenda, con l'ordine di demolizione delle opere abusive e l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
La corte d'appello di Cagliari, con ordinanza 29 gennaio 1999, dichiarò inammissibile l'appello, proposto avverso la sentenza del pretore di Lanusei dall'avv. A. M. Busia difensore di fiducia dell'imputato contumace, perché privo di mandato specifico. Il OB propone ricorso per cassazione deducendo che il suo difensore era munito di procura speciale datata 24 giugno 1998 e contenuta in atti.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Sostiene il ricorrente che il mandato specifico esiste in atti ed è stato conferito in data 24 giugno 1998. In realtà nel fascicolo, alla pagina 16, v'è un telegramma in data 26 giugno 1998 con cui l'imputato nomina difensore di fiducia il predetto avvocato in relazione al procedimento n. 132/95 ed alla sentenza n. 136/98. La corte d'appello, pertanto, erra nel ritenere non esistente materialmente il mandato specifico. Occorre, tuttavia, verificare la sua legittimità.
L'art. 571 comma 3 cod. proc. pen. statuisce che "contro una sentenza contumaciale, il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente con le forme per questa previste". L'art. 96 comma 2 cod. proc. pen. dispone: "La nomina è fatta con dichiarazione all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa "difensore o trasmessa con raccomandata".
Il collegio non ignora che sul tema della nomina a mezzo telegramma esiste un contrasto di giurisprudenza.
Reputa di dovere aderire all'orientamento prevalente (sez. l, sent. 0 2722 del 04/07/91, c.c. 17/06/91, rv. 187684, ric. P.G. c. Lo Carmine;
sez. 2, sent. 0 9226 del 26/08/94, ud. 28/07/94, rv. 199067, rie. Atzeni), non apparendo condivisibile quello minoritario (sez. 5, sent. 0 4884 del 23/05/97, ud. 27/01/97, rv. 207894, ric. Maio), secondo cui, essendo le formalità stabilite dall'art. 96 cod. proc. pen. richieste "ad probationem" con riferimento ai rapporti tra difensore e difeso ed alla verifica della volontà della parte, la sua violazione darebbe luogo ad una semplice irregolarità sanabile con comportamenti successivi.
Quest'ultima tesi, invero, non convince. L'art. 96 cod. proc. pen. nel disciplinare la nomina del difensore di fiducia prevede forme estremamente semplici, consistenti nella dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata dal difensore ovvero trasmessa con raccomandata. Tale statuizione, però, richiede pur sempre il minimum della sottoscrizione dell'indagato o imputato anche senza alcuna autenticazione, attesa l'importanza e la delicatezza dell'incarico conferito. Tale requisito non è presente nel telegramma, che non è menzionato nella disposizione de qua, proprio perché privo di sottoscrizione. Nè può farsi riferimento ad un controllo successivo da compiere sul modulo originale presentato all'ufficio postale, poiché tale verifica non è stabilita. Va, inoltre, rilevato che l'art. 571, terzo comma, cod. proc. pen., nel regolare il conferimento del mandato specifico per proporre impugnazione avverso sentenza contumaciale, espressamente stabilisce che esso va rilasciato nelle forme previste per la nomina. Ne deriva che l'osservanza della norma relativa è elemento necessario per legittimare l'avvocato ad esercitare il diritto d'impugnazione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 1999. Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 1999