Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2001, n. 6737
CASS
Sentenza 16 maggio 2001

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Massime1

La garanzia, prevista dall'art. 7, primo comma legge n. 300 del 1970, di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, si applica al licenziamento disciplinare soltanto quando questo sia intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla normativa collettiva o validamente poste dal datore di lavoro, e non anche quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge o manifestamente contrarie all'etica comune o concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro (nella specie, al lavoratore era stato contestato di aver utilizzato in luoghi diversi dall'azienda, per suo conto e vantaggio, il lavoro di dipendenti a lui affidati distogliendoli dalla naturale prestazione lavorativa).

Commentario1

  • 1Pubblicità del codice disciplinare
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 19 giugno 2012

    A mente del disposto ex art. 7, 1 comma, della L. 300/1970, la pubblicazione del codice disciplinare mediante affissione nei locali aziendali costituisce l'indefettibile requisito di legittimità della sanzione. Va ante omnia osservato, sulle orme, peraltro, di un autorevole ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, come, a mente del perspicuo disposto – art. 7, comma 1, della L. 300/1970, la pubblicazione del codice disciplinare mediante affissione nei locali aziendali costituisca l'indefettibile requisito di legittimità della sanzione (a pena di nullità insanabile della stessa: cfr., in tal senso, ex plurimis, fra le più risalenti, Cass. civ., n. 3522 del 1984; Cass. civ., n. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2001, n. 6737
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6737
Data del deposito : 16 maggio 2001

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