Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2008, n. 37250
CASS
Sentenza 11 giugno 2008

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In tema d'occupazione abusiva di spazi demaniali, pur non facendo parte il "mare territoriale" del demanio marittimo in quanto "res communis omnium", è configurabile il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. in caso d'uso privato di zone del mare territoriale in assenza di concessione demaniale, in quanto il Regolamento d'esecuzione del codice della navigazione per la navigazione marittima (art. 524, d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) prevede che per l'occupazione e l'uso delle zone predette trovano applicazione le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dal Codice della navigazione e dal relativo Regolamento d'esecuzione.

In materia edilizia, per le opere eseguite da privati in aree del demanio marittimo è necessaria sia la concessione demaniale che il permesso di costruire (art. 8, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in quanto tali opere restano permanentemente soggette al controllo urbanistico del Comune. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che tale regola soffre un'eccezione nel caso in cui l'opera da realizzare sia strumentale ad un servizio pubblico ed il privato sia concessionario di tale servizio, non essendo in tal caso necessario il titolo abilitativo edilizio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2008, n. 37250
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37250
    Data del deposito : 11 giugno 2008

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