Sentenza 11 giugno 2008
Massime • 2
In tema d'occupazione abusiva di spazi demaniali, pur non facendo parte il "mare territoriale" del demanio marittimo in quanto "res communis omnium", è configurabile il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. in caso d'uso privato di zone del mare territoriale in assenza di concessione demaniale, in quanto il Regolamento d'esecuzione del codice della navigazione per la navigazione marittima (art. 524, d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328) prevede che per l'occupazione e l'uso delle zone predette trovano applicazione le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dal Codice della navigazione e dal relativo Regolamento d'esecuzione.
In materia edilizia, per le opere eseguite da privati in aree del demanio marittimo è necessaria sia la concessione demaniale che il permesso di costruire (art. 8, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in quanto tali opere restano permanentemente soggette al controllo urbanistico del Comune. (In motivazione la Corte ha ulteriormente precisato che tale regola soffre un'eccezione nel caso in cui l'opera da realizzare sia strumentale ad un servizio pubblico ed il privato sia concessionario di tale servizio, non essendo in tal caso necessario il titolo abilitativo edilizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2008, n. 37250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37250 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 11/06/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - sentenza
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1467
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - Registro Generale
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 20694/2007
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1. ZO MA, nato a [...] il [...];
2. TA EN, nato a [...] il [...];
3. IA IO, nato a [...] il [...];
4. OR EL, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 23.10.2006 della Corte di appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Ciampoli Luigi, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
Udito il patrono di parte civile, Avv.to Carnevali Riccardo, sostituto processuale dell'Avv.to Sacca Antonino, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori, Avv.ti Pinucci Neri, per IA, e Righi Roberto, per LL, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale monocratico di OR, con sentenza dei 7.3.2005:
a) aveva affermato la responsabilità penale:
di LL EL, NI MA, TT EN e IA IO in ordine al reato di cui:
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), (per avere - il LL quale committente (presidente dell'associazione "Circolo della pesca del Chioma" e poi presidente della società cooperativa nella quale l'associazione si era trasformata), il NI quale direttore dei lavori, il TT quale dirigente comunale che aveva rilasciato la concessione edilizia ed il IA quale responsabile del relativo procedimento - in cooperazione tra loro, effettuato opere edilizie abusive, consistenti nella realizzazione di un porticciolo turistico, non inserito nel Piano regionale dei porti e degli approdi turistici, costituito da opere ed impianti idonei alla ricettività delle unità da diporto con opere foranee e di protezione ed escavo di darsene in area demaniale marittima ed in zona paesaggisticamente vincolata (opere per le quali era stata rilasciata concessione edilizia n. 541 del 16.10.1998, considerata illegittima perché: rilasciata a soggetto non legittimato;
in assenza di idonea concessione demaniale;
nonché in violazione sia della L.R. Toscana 11 agosto 1997, n. 68, che vieta la realizzazione di approdi turistici nel relativo piano regionale, sia della pianificazione urbanistica comunale) - acc. in OR, alla foce del torrente Chioma, il 7.7.2001);
e di LL EL anche in ordine al reato di cui:
- agli artt. 54 e 1161 c.n. (per avere, con le opere dianzi descritte, occupato abusivamente un'area demaniale marittima di mq. 2.62 7,0 2 ed uno specchio acqueo di mq. 1197,98);
b) aveva condannato gli imputati alle pene ritenute di giustizia, ordinando la demolizione delle opere considerate abusive, con ulteriore condanna solidale al risarcimento dei danni in favore della s.p.a. "Il Porticciolo del Chioma", costituitasi parte civile. La Corte di Appello di Firenze - con sentenza del 23.10.2006 - in riforma della decisione anzidetta, dichiarava non doversi procedere, nei confronti degli imputati, in ordine ai reati ad essi ascritti, che considerava estinti per prescrizione, previa qualificazione della contravvenzione edilizia quale violazione della L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. a), sotto il profilo dell'accertata violazione della pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale. Revocava, conseguentemente, l'impartito ordine di demolizione. Rilevava, in particolare, la Corte di merito che:
- alla foce del torrente Chioma era stato realizzato, in sostanza, "un porticciolo turistico, sia pure di modesta entità". Esso non può qualificarsi come "punto di ormeggio" (secondo la definizione fornita dal D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509), "per la presenza di strutture, quali una diga foranea di ampie dimensioni, aggiunta a quella preesistente, e un banchinato in cemento, la cui inamovibilità appare incontrovertibile" e "ha comportato una rilevante modifica dell'area stessa della foce e della linea di costa";
- gli strumenti urbanistici regionali e comunali vigenti non consentivano, in quel luogo, la realizzazione di un porticciolo turistico.
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi gli imputati. Essi, con doglianze comuni, hanno eccepito che:
- i giudici del merito erroneamente avrebbero ritenuto che, nella specie, sarebbe stato realizzato "un porto, sia pure di modesta entità".
L'intervento effettivamente realizzato sarebbe consistito, invece nel "mero ampliamento di un punto di ormeggio esistente", non essendo stati creati servizi e strutture complementari idonei a qualificare l'area come porto e/o approdo turistico, secondo le definizioni fornite dal D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, art. 2. - incongruamente sarebbe stata ritenuta la illegittimità della concessione edilizia n. 541 del 16.10.1998, trattandosi di atto amministrativo non rilasciato da organo assolutamente privo del potere di provvedere, ne' frutto di attività criminosa del soggetto pubblico emanante e del privato beneficiario, ne' caratterizzato da illegittimità macroscopica;
- la carenza dell'elemento psicologico dei reati, tenuto conto che - in ipotesi di ritenuta illegittimità di un provvedimento amministrativo abilitante - è necessario che il soggetto agente, inteso come persona di ordinaria diligenza, sia in grado di rilevare detta illegittimità, essendo l'atto amministrativa assistito da una presunzione di legalità.
Il LL ha lamentato, inoltre:
- la inapplicabilità al demanio marittimo statale degli strumenti di pianificazione comunale e del Piano regionale di coordinamento dei porti e degli approdi turistici, senza il procedimento della intesa con l'Amministrazione statale competente, in quanto lo strumento tipico per la pianificazione urbanistica delle aree portuali è rappresentato esclusivamente dai piani regolatori portuali previsti dalla L. n. 1241 del 1961;
- la insussistenza del reato di cui agli artt. 54 e 1161 c.n., poiché l'occupazione del demanio marittimo e la realizzazione stessa delle opere in concreto eseguite erano state espressamente autorizzate dalla Capitaneria di Porto con la concessione demaniale di cui all'atto di sottomissione del 7.10.1999. Lo specchio d'acqua interno alla diga foranea, inoltre, non costituirebbe demanio marittimo, integrando parte del mare territoriale. Il NI ha peculiarmente eccepito che:
- il direttore dei lavori - a norma della L. n. 47 del 1985, art. 6, comma 1, e del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29 - non può essere ritenuto responsabile per eventuali violazioni degli strumenti urbanistici ovvero ad piano regionale dei porti, essendo egli, invece, tenuto esclusivamente al puntuale rispetto di quanto previsto dalla concessione edilizia (oggi permesso di costruire). Il TT ha specificamente lamentato che - in seguito alla riqualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte di merito - la ritenuta contravvenzione edilizia doveva considerarsi già prescritta all'epoca della pronuncia della sentenza di primo grado, sicché nessuna statuizione avrebbe potuto essere assunta in relazione all'azione civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso del NI è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito enunciati.
Il direttore dei lavori è penalmente responsabile per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni della concessione edilizia.
La L. n. 47 del 1985, art. 6, comma 2, ed attualmente il D.P.R. n.380 del 2001, art. 29, comma 2, esonerano lo stesso professionista datale responsabilità qualora egli:
- abbia contestato al titolare del permesso di costruire, al committente ed al costruttore la violazione delle prescrizioni del provvedimento amministrativo;
- abbia fornito contemporaneamente all'Amministrazione comunale motivata comunicazione della violazione stessa;
- e, nelle ipotesi di totale difformità o di variazione essenziale, abbia altresì rinunziato contestualmente all'incarico. Il recesso tempestivo dalla direzione dei lavori, in ogni caso, deve ritenersi pienamente scriminante per il professionista e la "tempestività" ricorre quando il recesso intervenga non appena l'illecito edilizio obiettivamente si profili, ovvero appena il direttore dei lavori abbia avuto conoscenza che le corrette direttive da lui impartite siano state disattese o violate.
Il direttore dei lavori è responsabile, invece, nei casi di irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, avendo egli l'obbligo di sovrintendere con necessaria continuità a quelle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica. Nella specie non risulta dimostrato che siano stati eseguiti lavori difformi dalla rilasciata concessione edilizia e che il direttore dei lavori, al riguardo, abbia omesso di espletare la sua doverosa attività di vigilanza.
La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio - nei confronti di NI MA - per non avere l'imputato commesso il fatto.
2. I ricorsi degli altri imputati, invece, devono essere rigettati, perché infondati.
3. La vicenda in esame è caratterizzata dalle seguenti principali scansioni fattuali e procedimentali:
- in data 29.10.1993 l'associazione "Circolo della pesca del Chioma" presentava istanza alla Capitaneria di Porto per ottenere la concessione di uno specchio acqueo, in località "Quarcianella" di OR, allo scopo di destinarlo per ormeggio alle imbarcazioni dei propri soci;
- in data 10.4.1994 lo stesso Circolo chiedeva in concessione, per anni 15, l'area demaniale marittima ed uno specchio acqueo per complessivi mq. 2.100, allo scopo di ampliare l'esistente barriera frangiflutti e realizzare una piccola darsena per l'ormeggio di piccole imbarcazioni;
- in data 6.10.1994 veniva rilasciata (in relazione alla domanda presentata il 29.10.1993) concessione demaniale al "Circolo della pesca del Chioma" per l'occupazione di uno specchio acqueo di mq. 1.014, allo scopo di destinarlo per ormeggio alle imbarcazioni dei propri soci;
- in data 17.2.1996 la Circoscrizione doganale di OR autorizzava il "Circolo della pesca del Chioma", ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, ad effettuare "lo spostamento della scogliera frangiflutti, il suo ampliamento e la creazione di una piccola darsena con costruzione di un muro di protezione presso la foce del torrente Chioma";
- in data 23.9.1996 l'Ufficio Genio Civile Opere Marittime esprimeva parere favorevole;
- in data 29.10.1997 il Comune di OR (in persona del dirigente ingegnere EN TT) autorizzava, ai fini paesaggistici, l'intervento per il miglioramento dello sbocco del torrente Chioma ed il ripristino della scogliera, in conformità al parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia integrata il 15.10.1997;
- in data 31.12.1997 scadeva la concessione demaniale rilasciata il 6.10.1994;
- in data 16.10.1998 il Comune di OR (in persona del dirigente ingegnere TT) rilasciava all'associazione "Circolo della pesca del Chioma" (che frattanto si era però trasformata in società cooperativa, con atto del 10.7.1995) concessione edilizia n. 541, per l'esecuzione di "opere di ripristino della scogliera";
- in data 28.11.1998 veniva rinnovata la concessione demaniale per l'occupazione di uno specchio acqueo di mq. 1.014, la cui durata era fissata in 48 mesi, dall'1.1.1998 al 31.12.2001;
- in data 7.10.1999, con apposito atto di sottomissione, la Capitaneria di Porto autorizzava EL LL, questa volta nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa "Circolo della pesca del Chioma", all'occupazione immediata di un'area demaniale della superficie di mq. 2.100;
- in data 23.12.1999 il "Circolo della pesca del Chioma" richiedeva l'ampliamento della concessione demaniale ad altre aree, per un'ulteriore superficie di mq. 2.680, comunque già ricomprese nell'intervento di ripristino autorizzato dal Comune (istanza poi rinnovata il 5.5.2000);
- in data 29.12.2000 il Comune di OR rilasciava al "Circolo della pesca del Chioma" concessione edilizia in variante alla concessione n. 541/1998 per la realizzazione di uno "scivolo di alaggio e di un moletto delle imbarcazioni di soccorso". Le opere edilizie realizzate in concreto risultano conformi a quelle autorizzate con i titoli abilitativi edilizi dianzi indicati, ma i giudici del merito hanno considerato tali provvedimenti illegittimi per ravvisato contrasto con la pianificazione regionale e comunale all'epoca vigente.
La realizzazione delle stesse opere, inoltre, ha interessato anche una superficie di mq.
2.680 di area demaniale e/o specchio acqueo, per la quale è stata soltanto richiesta ma mai rilasciata la prescritta concessione.
4. A giudizio del Collegio, i giudici del merito correttamente hanno individuato un oggettivo contrasto delle concessioni edilizie con la pianificazione regionale e comunale all'epoca vigente, argomentando che l'intervento autorizzato sarebbe stato legittimo solo se avesse effettivamente portato al mero ampliamento di preesistenti "punti di ormeggio", laddove era stata realizzata, invece, una darsena adibita a porticciolo turistico.
Il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, art. 2 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, comma 8,) distingue, nelle strutture dedicate alla nautica da diporto:
- il "porto turistico", ovvero un complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
- lo "approdo turistico", ovvero la porzione di un porto polifunzionale destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
- i "punti di ormeggio", ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non comportino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto. La L.R. Toscana 11 agosto 1997, n. 68 stabilisce che non possono essere realizzati porti od approdi turistici che non siano inseriti nel Piano regionale dei porti e degli approdi turistici. Tale Piano, nella forma e nell'assetto vigenti all'epoca dei fatti in esame, non individuava la foce del Chioma tra i porti e gli approdi regionali, esso prevedeva, invece, l'attivazione di punti di ormeggio, svincolata dalle proprie previsioni, realizzabili "sulle foci dei fossi, canali o fiumi senza ricorrere ad escavo di darsene nè alla realizzazione di opere foranee di protezione, ma semplicemente con risagomatura e sistemazione delle sponde", disponendo altresì che "l'agibilità della foce a mare non potrà essere realizzata mediante strutture fisse. Quali attrezzature complementari è ammessa la realizzazione di uno scivolo di alaggio ed impianti fissi o mobili per il sollevamento delle imbarcazioni". Veniva ribadita comunque, per i punti di ormeggio, la necessità della concessione demaniale e delle prescritte autorizzazioni idrauliche, nonché dell'autorizzazione del Comune competente, da rilasciarsi tenendo conto, tra l'altro, "degli effetti complessivi sul territorio verificati anche rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici"'.
L'art. 18, comma b), delle norme tecniche di attuazione (NTA) del piano regolatore generale del Comune di OR vigente all'epoca dei fatti consentiva la creazione di nuovi punti di ormeggio esclusivamente nei porti ed approdi esistenti nonché negli stabilimenti balneari esistenti.
A fronte delle disposizioni normative e pianificazione dianzi ricordate, i giudici del merito - nella fattispecie in esame - con argomentazioni logiche hanno rilevato che le opere in concreto eseguite non potevano considerarsi finalizzate alla realizzazione ovvero all'incremento di semplici "punti di ormeggio". Esse non erano consistite, invero, nella "semplice risagomatura e sistemazione delle sponde" del torrente Chioma, ma avevano comportato l'esecuzione di rilevanti strutture foranee di protezione e l'escavo di una vera e propria darsena: opere tutte razionalmente definite di "inamovibilità incontrovertibile" (eloquente è stata ritenuta ed è, al riguardo, la documentazione fotografica allegata al fascicolo del dibattimento).
Esattamente, poi, deve ritenersi ricondotta alla nozione di "apprestamento di servizi complementari" la fornitura di energia elettrica e di acqua per i servizi di bordo (vedi Cass., Sez. 3, 27.7.2000, Cataletto). La accezione (lata) di "porto turistico", invero - secondo autorevole dottrina - comprende una pluralità di sottospecie, comunque funzionali alla nautica da diporto (criterio funzionale ribadito dalla Circolare 27.9.2000 del Ministero dei trasporti e della navigazione, citata nei ricorsi), tra le quali rientrano anche i porticcioli, senza che sia necessaria l'esistenza di un complesso di attrezzature turistiche accessorie (quali ristoranti, bar, esercizi commerciali, cantieri, officine età).
5. Per le opere che r privati intendano eseguire su aree dei demanio marittimo è
necessario il rilascio del permesso di costruire ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 8 (che deve aggiungersi alla concessione demaniale), salvo che l'opera da realizzare sia strumentale ad un servizio pubblico e che il privato sia concessionario di tale servizio.
Soltanto per le opere pubbliche che lo Stato ed i vari enti pubblici intendono eseguire su aree del demanio statale il D.P.R. n. 383 del 1994 attribuisce allo Stato, d'intesa con la Regione interessata,
l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi"; mentre le opere realizzate da privati rimangono permanentemente soggette al controllo urbanistica dei Comune.
L'esistenza del demanio marittimo non esclude affatto la titolarità di poteri urbanistici comunali e, in tema di costruzioni edilizie nell'ambito demaniale, l'ordinamento giuridico non prevede alcuna deroga alla distribuzione delle attribuzioni e delle competenze, in quanto non sottrae l'esercizio del potere urbanistico-edilizio alla competenza comunale ne' alla competente autorità statale l'esercizio del potere destinato a soddisfare gli interessi pubblici relativi agli usi del mare nonché a perseguire speciali interessi pubblici ad esso inerenti, per cui i piani regolatori generali ed i regolamenti edilizi che concernono anche i terreni del demanio marittimo, per la parte relativa a questo, non possono essere adottati dal Comune ed approvati dalla Regione se non siano previamente intervenute le necessarie intese con le competenti amministrazioni dello Stato. Nella fattispecie in esame non risulta, però, che la pianificazione regionale dei porti e degli approdi turistici della Regione Toscana ovvero quella del territorio del Comune di OR abbiano introdotto previsioni urbanistiche unilaterali.
Improprio è poi il riferimento, nel ricorso del LL, al "piano regolatore portuale", poiché detto strumento di pianificazione (le cui previsioni non possono comunque contrastare con quelle degli strumenti urbanistici vigenti) è previsto per i porti di 2^ categoria (classi 1, 2 e 3), esclusi i porti con funzione turistica e da diporto.
6. Quanto alla ritenuta illegittimità della concessione edilizia n. 541 del 16.10.1998, va ribadito il principio secondo il quale il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal titolo abilitativo edificatorio (vedi Cass., Sez., Un., 28.11.2001, Salvini). Deve escludersi infatti che - qualora sussista difformità dell'opera edilizia rispetto a previsioni normative statali o regionali ovvero a prescrizioni degli strumenti urbanistici - il giudice debba comunque concludere per la mancanza di illiceità penale qualora sia stata rilasciata concessione edilizia o permesso di costruire, in quanto detti provvedimenti non sono idonei a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzarla.
Nel caso di accertata difformità da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, non si configura una non consentita "disapplicazione", da parte del giudice penale dell'atto amministrativo concessorio (vedi Cass., Sez. Un., 12.11.1993, Borgia), in quanto lo stesso giudice, qualora come presupposto o elemento costitutivo di una fattispecie di reato sia previsto un atto amministrativo ovvero l'autorizzazione del comportamento del privato da parte di un organo pubblico, non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto o provvedimento amministrativo, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale, "in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella quale gli elementi di natura extrapenale convergono organicamente, assumendo un significato descrittivo" (vedi Cass.: Sez. Un., 28.11.2001, Salvini;
nonché Sez. 6, 18, 3.1998, a 3396, Calisse ed altro). Punto fermo è, dunque, che ft reato di esecuzione di lavori edilizi in assenza di permesso di costruire può ravvisarsi anche in presenza di un titolo edilizio illegittimo (si vedano le ampie argomentazioni svolte in proposito da questa Sezione con la sentenza 21.3.2006, ric. Di Mauro ed altro, che il Collegio integralmente condivide). Nella fattispecie in esame la Corte di merito - conformandosi ad un orientamento di legittimità ormai risalente nel tempo e superato - ha considerato il reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. a), della come l'unica fattispecie penale configurabile nell'ipotesi di illegittimità del provvedimento concessorio.
Questa Corte Suprema, però, nelle decisioni più recenti, ha rilevato che il giudizio conclusosi con la sentenza Borgia delle Sezioni Unite aveva ad oggetto una fattispecie inquadrabile appunto nella previsione della lettera a), ma che i principi affermati con quella pronuncia hanno valore e portata generale in relazione a tutte e tre le ipotesi attualmente previste dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, poiché esse tutte tutelano il medesimo interesse sostanziale dell'integrità del territorio.
Vanno ribaditi altresì i principi (recentemente enunciati da Cass., Sez. 3: 14.12.2006, Bruno ed altri;
28.9.2006, Consiglio) secondo i quali:
a) Il giudice penale, allorquando accerta profili di illegittimità sostanziale di un titolo abilitativo edilizio, procede ad una identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non pone in essere alcuna "disapplicazione" riconducibile alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E), ne' incide, con indebita ingerenza, sulla sfera riservata alla Pubblica Amministrazione, poiché esercita un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice (vedi Cass., Sez. 3, 1.3.2006, Tantillo);
b) la non conformità dell'atto amministrativo alla normativa che ne regola l'emanazione, alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico-edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici può essere rilevata non soltanto se l'atto medesimo sia illecito, cioè frutto di attività criminosa, ed a prescindere da eventuali collusioni dolose del soggetto privato interessato con organi dell'amministrazione. Il sindacato del giudice penale, al contrario, è possibile tanto nelle ipotesi in cui l'emanazione dell'atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge quanto in quelle di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere;
c) spetta in ogni caso al giudice del merito la individuazione, in concreto, di eventuali situazioni di buonafede e di affidamento incolpevole, tenendo comunque presente che non può considerarsi principio generale di interpretazione la necessaria esclusione dell'elemento soggettivo della contravvenzione edilizia in tutte quelle ipotesi in cui la violazione delle norme urbanistiche non sia "grossolana o macroscopica" (principio affermato, invece, da un remoto e superato orientamento giurisprudenziale, per il quale si veda Cass., Sez. 3: 19.10.1992, Palmieri e 21.5.1993, P.M. in proc. Tessarolo).
Nella specie, i giudici del merito hanno congruamente evidenziato gli elementi volontari ed intenzionali dei soggetti agenti, nonché la loro consapevolezza degli effettivi contenuti programmatori degli strumenti urbanistici. Significazioni sintomatiche si rinvengono, tra l'altro: nella riduttiva qualificazione dell'intervento, nel progetto originario, come mero ripristino della scogliera;
nel rilascio della concessione edilizia allorquando la concessione demaniale era scaduta e non ancora rinnovata;
nella mancanza di titolo di disponibilità dell'area complessivamente coinvolta dai lavori.
7. Il mare territoriale, in quanto res communis omnium, non può essere ritenuto di proprietà statale e non fa parte, quindi, del demanio marittimo.
Il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, art. 524, comma 1, (Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione per la navigazione marittima) prescrive, però, che per l'occupazione e l'uso di zone di mare territoriale si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione. Ciò comporta la necessità del rilascio di concessione demaniale anche per l'uso privato di zone del mare territoriale e la configurabilità del reato di cui all'art. 1161 c.n., in mancanza di detto titolo abilitante.
8. In ordine alla doglianza riferita dal ricorrente TT all'azione civile, va confermata la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo la quale, la riconosciuta operatività, da parte del giudice di appello, di una causa di estinzione del reato preesistente alla pronuncia di condanna emessa dal giudice di primo grado - quando derivi (come nella fattispecie in esame) da una diversa valutazione discrezionale del giudice dell'impugnazione - lascia integro il potere-dovere dello stesso giudice di decidere sull'impugnazione, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli effetti civili (vedi Cass.: Sez. 4, 1.6.2007, n. 21569, Centanini ed altro;
Sez. 1, 31.3.2005, n. 12315, Sgarbi). Nei confronti dei soli ricorrenti TT, IA e LL vanno confermate, pertanto, le statuizioni civili ed essi devono essere ulteriormente condannati - in solido - alla rifusione dette spese di questo grado di giudizio, a favore della costituita parte civile, che vengono liquidate in complessivi Euro 4.000,00, oltre C.P.A. ed accessori di legge.
Segue, infine, la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento solidale delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615, 616 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di
NI MA, per non avere l'imputato commesso il fatto. Rigetta i ricorsi di TT, IA e LL, confermando le statuizioni civili esclusivamente nei loro confronti e condannando i medesimi - in solido - al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese del grado a favore della costituita parte civile, che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre C.P.A. ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2008