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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21510 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA AR CUI 04ULAV4 nato il [...] avverso il decreto del 11/05/2026 del GIUDICE DI PACE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
sentite le conclusioni del PG ALFREDO POPEO VIOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso. sentite le conclusioni dell'Avvocato dello Stato ILIA MASSARELLI che nell'interesse del Ministero dell'Interno ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore avv. Walter FELICIANI che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 11 maggio 2026, il Giudice di pace di Torino, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, ha convalidato il trattenimento disposto emesso in data 8 maggio 2026 dal Questore di Torino nei confronti di NQ AR, nato in Senegal il [...], in [...] necessità di "procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ed acquisire documenti per il viaggio" nonché per la Penale Sent. Sez. 1 Num. 21510 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 09/06/2026 sussistenza del "pericolo di fuga ex art. 13 comma 4 bis lettera a) d.lgs. n. 286 del 1998 per mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità". 2. Avverso il provvedimento NG AR, per il tramite del difensore di fiducia avv. Roberto Hoffman, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui denuncia "violazione di legge in riferimento agli artt. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, 6 d.lgs. 142/2015 e della Direttiva 2013/32/UE, par. 1, lett. c) ed e)". Lamenta che il decreto di convalida del trattenimento è stato emesso da un Giudice funzionalmente incompetente. Ad avviso del ricorrente il Giudice di pace, in applicazione dei principi enunciati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, non poteva disporre la convalida del provvedimento adottato dal Questore nei suoi confronti in quanto soggetto che ha presentato domanda di protezione internazionale, ancorché reiterata. In tale peculiare ipotesi competente per l'esame della convalida del trattenimento del richiedente asilo è esclusivamente la Corte di appello a mente dell'art.
5-bis, comma 1, d.l. 17 febbraio 2017 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017 n. 46. Essendo incontestato che NG ha presentato domanda di protezione internazionale il 18 febbraio 2026, quindi in epoca anteriore all'emissione del decreto di trattenimento, il provvedimento di trattenimento avrebbe dovuto essere adottato in base all'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 e trasmesso per la convalida alla Corte di appello di Torino. D'altra parte, fino alla pronuncia definitiva sulla domanda di protezione internazionale, lo status di richiedente asilo permane in capo al cittadino straniero, non assumendo rilievo alcuno, contrariamente a quanto asserito nel decreto impugnato, il diniego da parte del Tribunale dell'istanza di sospensione del provvedimento della Commissione Territoriale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Risulta dagli atti che - NG AR in data 18 febbraio 2026, mentre si trovava trattenuto presso il locale CPR in esecuzione del provvedimento disposto dal Questore di Cuneo in data 18.02.2026 e convalidato dalla Corte di Appello di Torino il 20.02.2026, ha presentato domanda di protezione internazionale fondata sul timore che, in caso di rimpatrio nel Paese d'origine, possa essere oggetto di atti persecutori a cagione della propria omosessualità e della propria fede religiosa;
2 - con provvedimento emesso in data 27 febbraio 2026, notificato a ,NQ AR in data 2 marzo 2026, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino ha respinto la domanda per manifesta infondatezza, non ritenendo credibili le dichiarazioni rese dal cittadino straniero;
- avverso il provvedimento di diniego il richiedente asilo ha proposto ricorso ex art. 35- bis d.lgs. n. 25 del 2008 dinanzi al Tribunale di Torino, con contestuale istanza di sospensione della esecutività che, con provvedimento emesso in data 20 aprile 2026, è stata, tuttavia, rigettata;
- a seguito del rigetto dell'istanza di sospensiva, il Questore di Torino ha emesso il provvedimento di trattenimento convalidato con il decreto del Giudice di Pace impugnato in questa sede. 2. Tanto posto, correttamente il Giudice di pace si è ritenuto competente a convalidare il provvedimento questorile di trattenimento amministrativo dello straniero. Dopo qualche oscillazione la giurisprudenza di legittimità è pervenuta al condivisibile approdo secondo cui la competenza alla convalida si determina in base al titolo giuridico del trattenimento: se il trattenimento (del richiedente protezione internazionale) è disposto ai sensi degli artt. 6, 6-bis o 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, la competenza spetta alla Corte di appello ex art.
5-bis d.l. n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017; se il trattenimento dello straniero irregolare è disposto ai sensi dell'art. 14 t.u. imnn. per l'esecuzione dell'espulsione, la competenza spetta al Giudice di pace, anche quando lo straniero abbia precedentemente presentato domanda di protezione internazionale poi rigettata (Sez. 1, n. 36944 del 12/11/2025, Rv. 288949 - 01 Sez. 1 , n. 5978 del 11/02/2026 Rv. 289434 - 01). Tale principio è applicabile anche quando, come nel caso in esame, la convalida ha ad oggetto il trattenimento disposto a fini espulsivi dal Questore in esecuzione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso in Italia, previsto dal novellato art. 32, comma 4, del d.lgs. 25 del 2008 (cfr. Sez. 1, n. 3754 del 28 gennaio 2026 non massimata). Tale statuizione della Commissione territoriale produce gli stessi effetti del decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Il terzo periodo dell'art. 32, comma 4, cit. dispone testualmente che «l'attestazione (dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso) tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore procede ai sensi del medesimo art. 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all'art. 35 bis, commi 3 e 4, del presente decreto». 3 Avendo la Commissione territoriale rigettato l'istanza di protezione avanzata da NG AR per manifesta infondatezza e avendo, in applicazione dell'art. 32, comma 4, cit. attestato l'obbligo di rimpatrio e, ai sensi dell'art. 13, comma 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il divieto di reingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'accordo di Schengen, prima che siano decorsi anni 3 dalla data del suo effettivo allontanamento dallo Stato, salvo che ottenga speciale autorizzazione dal Ministro dell'Interno, non vi è dubbio che il titolo giuridico del trattenimento di cui è stata chiesta la convalida, è solo ed esclusivamente quello pre-espulsivo, non più correlato alla gestione della domanda di asilo. Ne consegue che la competenza a convalidare il provvedimento questorile spetta al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 14, commi 3 e 4, T.U.I., e non alla Corte di appello. La Corte di appello nel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida è competente per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, T.U.I., nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 142 del 2015. La formulazione dell'art.
5-bis d.l. 13 del 2017 circoscrive infatti la competenza della Corte d'appello ai casi in cui il trattenimento è disposto ai sensi degli artt. 6, 6-bis e 6- ter del d.lgs. 142 del 2015 (cioè trattenimento del richiedente asilo) e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, T.U.I., nonché per le misure alternative ex art. 14, comma 6, d.lgs. 142 del 2015, ma non per i trattenimenti pre-espulsivi. A sua volta l'art. 3 comma 1, lett. c), d.l. n. 13 del 2017, recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, conv. in I. n. 46 del 2017, dispone che le istituende sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea sono competenti: «per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché 5 dell'art. 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e 4 del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'art. 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015». Le due tipologie di trattenimento rispettivamente disciplinate dal T.U.I. (art. 14: trattenimento pre-espulsivo) e dal d.lgs. n. 142 del 2015 (ex art. 6: procedimento del richiedente protezione internazionale) sono autonome e non si sovrappongono;
esse possono interferire (quando il richiedente ex art. 6 è già trattenuto ex art. 14 T.U.I.), ma non confondersi in una sorta di procedimento ibrido che sovverte le competenze dei giudici convalidanti. 3. Come da ultimo affermato da Sez. 1, n. 8136 del 12/06/2026, [...], non mass. (e dalle precedenti conformi Sez. 1, n. 37701 del 12/11/2025, [...], non mass.; Sez. 1, n. 22275 del 12/06/2025, [...]) l'eventuale pendenza del giudizio di protezione internazionale non rileva ai fini dell'individuazione dell'organo competente alla convalida. Tanto nei casi dell'art. 35-bis, comma 3, lett. b), d.lgs. 25 del 2008 quanto nei casi contemplati dalle altre lettere dello stesso comma, la presentazione del ricorso non produce la sospensione automatica degli effetti della decisione amministrativa sfavorevole allo straniero (cfr. Sez. 3 civ., ord. n. 24009 del 30/10/2020, Rv. 659539-01), in deroga al principio generale, posto dallo stesso comma 3, di sospensione automatica del provvedimento della Commissione Territoriale (cfr. Sez. U civ., n. 11399 del 29-04/2024, Rv. 670895-02). Ai sensi dell'art. 35-bis, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008, la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il rigetto amministrativo della domanda protezione, di regola, sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nei seguenti casi di ricorso proposto: a) da soggetto trattenuto ai sensi dell'art. 10-ter tu. imm. o nei centri di cui all'art. 14 t.u. imm.; b) avverso il provvedimento che dichiara l'inammissibilità della domanda di riconoscimento della protezione internazionale (cfr. Sez. 1, n. 37701 del 12/11/2025, S., non mass.); c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ex art. 32, comma 1, lett. b-bis; d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'art. 28-bis, comma 2, lett. b), b-bis), c), ed e); d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'art. 28-bis, comma 1, lett. b). Il comma 4 dell'art. 35-bis cit. prevede poi, nei casi di cui al precedente comma 3 (e quindi anche nei casi di decisione di rigetto per manifesta infondatezza), l'efficacia esecutiva può essere sospesa, per gravi e circostanziate ragioni, giusta istanza di parte. Ne segue che, in caso di rigetto dell'istanza di 5 6 sospensiva viene a cadere il titolo di trattenimento (secondario) ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale [così Sez. 1, n. 37701 del 12/11/2025, [...], non mass. in motiv. § 3.3, che richiama Sez. 1 civ., ord. n. 3206 del 8/02/2025, Rv. 673957-01: «in tema di protezione internazionale, la decisione con cui la Commissione territoriale rigetta la domanda, nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis, comma 3, lett. a), b), c), d) e d-bis) del d.lgs. n. 25 del 2008, può essere sospesa su istanza di parte, ai sensi del successivo comma 4, ove ricorrano gravi e circostanziate ragioni, e, stante la sua efficacia esecutiva, è legittimo il decreto di espulsione emesso in pendenza dell'istanza di sospensione»]. Anche sotto questo profilo, pertanto, il trattenimento pre-espulsivo è stato legittimamente disposto nei confronti di NG AR immediatamente dopo il rigetto dell'istanza di sospensiva proposto nel giudizio promosso ex art. 35- bis d.lgs. n. 25 del 2008 avverso della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino che aveva respinto la domanda per manifesta infondatezza. 4. Il ricorso, per quanto sin qui esposto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità' e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge. Così deciso, in Roma 9 giugno 2026.
sentite le conclusioni del PG ALFREDO POPEO VIOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso. sentite le conclusioni dell'Avvocato dello Stato ILIA MASSARELLI che nell'interesse del Ministero dell'Interno ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore avv. Walter FELICIANI che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 11 maggio 2026, il Giudice di pace di Torino, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, ha convalidato il trattenimento disposto emesso in data 8 maggio 2026 dal Questore di Torino nei confronti di NQ AR, nato in Senegal il [...], in [...] necessità di "procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ed acquisire documenti per il viaggio" nonché per la Penale Sent. Sez. 1 Num. 21510 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 09/06/2026 sussistenza del "pericolo di fuga ex art. 13 comma 4 bis lettera a) d.lgs. n. 286 del 1998 per mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità". 2. Avverso il provvedimento NG AR, per il tramite del difensore di fiducia avv. Roberto Hoffman, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui denuncia "violazione di legge in riferimento agli artt. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, 6 d.lgs. 142/2015 e della Direttiva 2013/32/UE, par. 1, lett. c) ed e)". Lamenta che il decreto di convalida del trattenimento è stato emesso da un Giudice funzionalmente incompetente. Ad avviso del ricorrente il Giudice di pace, in applicazione dei principi enunciati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, non poteva disporre la convalida del provvedimento adottato dal Questore nei suoi confronti in quanto soggetto che ha presentato domanda di protezione internazionale, ancorché reiterata. In tale peculiare ipotesi competente per l'esame della convalida del trattenimento del richiedente asilo è esclusivamente la Corte di appello a mente dell'art.
5-bis, comma 1, d.l. 17 febbraio 2017 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017 n. 46. Essendo incontestato che NG ha presentato domanda di protezione internazionale il 18 febbraio 2026, quindi in epoca anteriore all'emissione del decreto di trattenimento, il provvedimento di trattenimento avrebbe dovuto essere adottato in base all'art. 6 del d.lgs. n. 142 del 2015 e trasmesso per la convalida alla Corte di appello di Torino. D'altra parte, fino alla pronuncia definitiva sulla domanda di protezione internazionale, lo status di richiedente asilo permane in capo al cittadino straniero, non assumendo rilievo alcuno, contrariamente a quanto asserito nel decreto impugnato, il diniego da parte del Tribunale dell'istanza di sospensione del provvedimento della Commissione Territoriale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Risulta dagli atti che - NG AR in data 18 febbraio 2026, mentre si trovava trattenuto presso il locale CPR in esecuzione del provvedimento disposto dal Questore di Cuneo in data 18.02.2026 e convalidato dalla Corte di Appello di Torino il 20.02.2026, ha presentato domanda di protezione internazionale fondata sul timore che, in caso di rimpatrio nel Paese d'origine, possa essere oggetto di atti persecutori a cagione della propria omosessualità e della propria fede religiosa;
2 - con provvedimento emesso in data 27 febbraio 2026, notificato a ,NQ AR in data 2 marzo 2026, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino ha respinto la domanda per manifesta infondatezza, non ritenendo credibili le dichiarazioni rese dal cittadino straniero;
- avverso il provvedimento di diniego il richiedente asilo ha proposto ricorso ex art. 35- bis d.lgs. n. 25 del 2008 dinanzi al Tribunale di Torino, con contestuale istanza di sospensione della esecutività che, con provvedimento emesso in data 20 aprile 2026, è stata, tuttavia, rigettata;
- a seguito del rigetto dell'istanza di sospensiva, il Questore di Torino ha emesso il provvedimento di trattenimento convalidato con il decreto del Giudice di Pace impugnato in questa sede. 2. Tanto posto, correttamente il Giudice di pace si è ritenuto competente a convalidare il provvedimento questorile di trattenimento amministrativo dello straniero. Dopo qualche oscillazione la giurisprudenza di legittimità è pervenuta al condivisibile approdo secondo cui la competenza alla convalida si determina in base al titolo giuridico del trattenimento: se il trattenimento (del richiedente protezione internazionale) è disposto ai sensi degli artt. 6, 6-bis o 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, la competenza spetta alla Corte di appello ex art.
5-bis d.l. n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017; se il trattenimento dello straniero irregolare è disposto ai sensi dell'art. 14 t.u. imnn. per l'esecuzione dell'espulsione, la competenza spetta al Giudice di pace, anche quando lo straniero abbia precedentemente presentato domanda di protezione internazionale poi rigettata (Sez. 1, n. 36944 del 12/11/2025, Rv. 288949 - 01 Sez. 1 , n. 5978 del 11/02/2026 Rv. 289434 - 01). Tale principio è applicabile anche quando, come nel caso in esame, la convalida ha ad oggetto il trattenimento disposto a fini espulsivi dal Questore in esecuzione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso in Italia, previsto dal novellato art. 32, comma 4, del d.lgs. 25 del 2008 (cfr. Sez. 1, n. 3754 del 28 gennaio 2026 non massimata). Tale statuizione della Commissione territoriale produce gli stessi effetti del decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Il terzo periodo dell'art. 32, comma 4, cit. dispone testualmente che «l'attestazione (dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso) tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il questore procede ai sensi del medesimo art. 13, commi 4 e 5, salvi gli effetti di cui all'art. 35 bis, commi 3 e 4, del presente decreto». 3 Avendo la Commissione territoriale rigettato l'istanza di protezione avanzata da NG AR per manifesta infondatezza e avendo, in applicazione dell'art. 32, comma 4, cit. attestato l'obbligo di rimpatrio e, ai sensi dell'art. 13, comma 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il divieto di reingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'accordo di Schengen, prima che siano decorsi anni 3 dalla data del suo effettivo allontanamento dallo Stato, salvo che ottenga speciale autorizzazione dal Ministro dell'Interno, non vi è dubbio che il titolo giuridico del trattenimento di cui è stata chiesta la convalida, è solo ed esclusivamente quello pre-espulsivo, non più correlato alla gestione della domanda di asilo. Ne consegue che la competenza a convalidare il provvedimento questorile spetta al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 14, commi 3 e 4, T.U.I., e non alla Corte di appello. La Corte di appello nel cui distretto ha sede il Questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida è competente per i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, T.U.I., nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 142 del 2015. La formulazione dell'art.
5-bis d.l. 13 del 2017 circoscrive infatti la competenza della Corte d'appello ai casi in cui il trattenimento è disposto ai sensi degli artt. 6, 6-bis e 6- ter del d.lgs. 142 del 2015 (cioè trattenimento del richiedente asilo) e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, T.U.I., nonché per le misure alternative ex art. 14, comma 6, d.lgs. 142 del 2015, ma non per i trattenimenti pre-espulsivi. A sua volta l'art. 3 comma 1, lett. c), d.l. n. 13 del 2017, recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, conv. in I. n. 46 del 2017, dispone che le istituende sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea sono competenti: «per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché 5 dell'art. 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e 4 del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'art. 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015». Le due tipologie di trattenimento rispettivamente disciplinate dal T.U.I. (art. 14: trattenimento pre-espulsivo) e dal d.lgs. n. 142 del 2015 (ex art. 6: procedimento del richiedente protezione internazionale) sono autonome e non si sovrappongono;
esse possono interferire (quando il richiedente ex art. 6 è già trattenuto ex art. 14 T.U.I.), ma non confondersi in una sorta di procedimento ibrido che sovverte le competenze dei giudici convalidanti. 3. Come da ultimo affermato da Sez. 1, n. 8136 del 12/06/2026, [...], non mass. (e dalle precedenti conformi Sez. 1, n. 37701 del 12/11/2025, [...], non mass.; Sez. 1, n. 22275 del 12/06/2025, [...]) l'eventuale pendenza del giudizio di protezione internazionale non rileva ai fini dell'individuazione dell'organo competente alla convalida. Tanto nei casi dell'art. 35-bis, comma 3, lett. b), d.lgs. 25 del 2008 quanto nei casi contemplati dalle altre lettere dello stesso comma, la presentazione del ricorso non produce la sospensione automatica degli effetti della decisione amministrativa sfavorevole allo straniero (cfr. Sez. 3 civ., ord. n. 24009 del 30/10/2020, Rv. 659539-01), in deroga al principio generale, posto dallo stesso comma 3, di sospensione automatica del provvedimento della Commissione Territoriale (cfr. Sez. U civ., n. 11399 del 29-04/2024, Rv. 670895-02). Ai sensi dell'art. 35-bis, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008, la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il rigetto amministrativo della domanda protezione, di regola, sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nei seguenti casi di ricorso proposto: a) da soggetto trattenuto ai sensi dell'art. 10-ter tu. imm. o nei centri di cui all'art. 14 t.u. imm.; b) avverso il provvedimento che dichiara l'inammissibilità della domanda di riconoscimento della protezione internazionale (cfr. Sez. 1, n. 37701 del 12/11/2025, S., non mass.); c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ex art. 32, comma 1, lett. b-bis; d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'art. 28-bis, comma 2, lett. b), b-bis), c), ed e); d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'art. 28-bis, comma 1, lett. b). Il comma 4 dell'art. 35-bis cit. prevede poi, nei casi di cui al precedente comma 3 (e quindi anche nei casi di decisione di rigetto per manifesta infondatezza), l'efficacia esecutiva può essere sospesa, per gravi e circostanziate ragioni, giusta istanza di parte. Ne segue che, in caso di rigetto dell'istanza di 5 6 sospensiva viene a cadere il titolo di trattenimento (secondario) ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 e diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale [così Sez. 1, n. 37701 del 12/11/2025, [...], non mass. in motiv. § 3.3, che richiama Sez. 1 civ., ord. n. 3206 del 8/02/2025, Rv. 673957-01: «in tema di protezione internazionale, la decisione con cui la Commissione territoriale rigetta la domanda, nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis, comma 3, lett. a), b), c), d) e d-bis) del d.lgs. n. 25 del 2008, può essere sospesa su istanza di parte, ai sensi del successivo comma 4, ove ricorrano gravi e circostanziate ragioni, e, stante la sua efficacia esecutiva, è legittimo il decreto di espulsione emesso in pendenza dell'istanza di sospensione»]. Anche sotto questo profilo, pertanto, il trattenimento pre-espulsivo è stato legittimamente disposto nei confronti di NG AR immediatamente dopo il rigetto dell'istanza di sospensiva proposto nel giudizio promosso ex art. 35- bis d.lgs. n. 25 del 2008 avverso della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino che aveva respinto la domanda per manifesta infondatezza. 4. Il ricorso, per quanto sin qui esposto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità' e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge. Così deciso, in Roma 9 giugno 2026.