Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21510
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Sentenza 11 giugno 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge in riferimento agli artt. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, 6 d.lgs. 142/2015 e della Direttiva 2013/32/UE, par. 1, lett. c) ed e)

    Il Giudice di Pace è correttamente ritenuto competente a convalidare il provvedimento questorile di trattenimento amministrativo dello straniero. La competenza alla convalida si determina in base al titolo giuridico del trattenimento. Nel caso di trattenimento ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998 (pre-espulsivo), la competenza spetta al Giudice di Pace, anche quando lo straniero abbia precedentemente presentato domanda di protezione internazionale poi rigettata. La pendenza del giudizio di protezione internazionale non rileva ai fini dell'individuazione dell'organo competente alla convalida. Il trattenimento pre-espulsivo è stato legittimamente disposto nei confronti del ricorrente immediatamente dopo il rigetto dell'istanza di sospensiva nel giudizio promosso avverso il rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21510
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21510
    Data del deposito : 11 giugno 2026

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