CASS
Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2023, n. 42388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42388 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO LL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 42388 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 14/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 19 maggio 2022, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 12 dicembre 2017, ha applicato a TR AR, condannato, anche agli effetti civili, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, avendo rivestito la carica di amministratore della AUDIT Srl., dichiarata fallita il 10 aprile 2013, la pena principale di anni due di reclusione e le pene accessorie di cui all'art. 216, comma 4, L.F. per la stessa durata della pena principale. 2. L'impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di cinque motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 178 cod. proc. pen.: si eccepisce la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, in quanto effettuata presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., essendo stato ritenuto inidoneo il domicilio eletto dall'imputato, presso i genitori, in ragione della precaria assenza di costoro. 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020 e, comunque, l'abnormità della procedura di trattazione del giudizio di appello, questo essendo stato celebrato nelle forme dell'udienza pubblica ancorché nessuna delle parti ne avesse fatto richiesta ed anzi a dispetto del deposito di conclusioni scritte da parte della difesa dell'imputato in data 29 marzo 2022. 2.3. Il terzo motivo denuncia difetto di motivazione, anche da travisamento della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale: come segnalato nella memoria difensiva in data 11 febbraio 2021, la consulente della curatela fallimentare, Dottoressa Musacchia, nelle dichiarazioni dibattimentali rese aveva affermato che le scritture contabili visionate le avevano consentito di operare:«la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita» sino al 31 dicembre 2012, di modo che se la Corte territoriale avesse valorizzato tale decisiva evidenza probatoria avrebbe dovuto assolvere l'imputato. Nondimeno, non sarebbe stato possibile dubitare dell'idoneità scardinante del predetto elemento probatorio neppure rilevando che dal 1 gennaio al 10 aprile 2013 le scritture medesime non erano state aggiornate, dal momento che, essendo rimasta, in quel lasso di tempo, la società inattiva, non vi era stata nessuna movimentazione finanziaria suscettibile di mutare la situazione patrimoniale e reddituale della società fallita come fotografata al 31 dicembre 2012, alla stregua di quanto parimenti dimostrato dal consulente della difesa. Donde, essendo imputabile al ricorrente un mero negligente adempimento del dovere di aggiornare le scritture contabili societarie senza nessun nocumento per i creditori, la Corte territoriale avrebbe dovuto derubricare il delitto contestato in quello di bancarotta semplice documentale. 2.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 164 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, del quale l'imputato 1 sarebbe stato meritevole se non altro per la condotta da lui tenuta successivamente al reato, essendo rimasto incensurato. 2.5. Il quinto motivo denuncia l'omessa risposta alla richiesta difensiva di condanna della parte civile alle spese del grado per avere la detta parte invocato la riforma delle statuizioni civili, disposte con la sentenza di primo grado, solo con le conclusioni scritte in data 11 febbraio 2021. 3. Con requisitoria in data 4 luglio 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa Lucia Odello, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. In data 5 settembre 2023, il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. L'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato per il giudizio appello, sviluppata con il primo motivo, è manifestamente infondata. Preliminarmente ribadito che, per diritto vivente, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539; Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028), va riconosciuto che, nel caso di specie, nessuna nullità si è verificata, essendo stata la notificazione del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello legittimamente eseguita al difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. per impossibilità di eseguirla presso il domicilio da lui eletto. Infatti, lo stesso diritto vivente ha sancito il principio di diritto per il quale l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.. (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772). Al riguardo, va dato atto che, dal consentito esame degli atti processuali, emerge che la Corte territoriale ha ordinato che la notificazione del decreto di citazione a giudizio dovesse avere luogo ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., perché, come attestato nella relata di notifica del 28 ottobre 2020, presso il domicilio dichiarato dall'imputato, ossia presso l'abitazione dei genitori in Viale della Regione Siciliana, non era stato possibile eseguirla per la temporanea assenza delle persone incaricate di riceverla. 2 2. Parimenti destituita di giuridico pregio è l'eccezione di invalidità (per abnormità o invalidità) della sentenza impugnata, sviluppata con il secondo motivo, che oltretutto non è assistito dal necessario interesse ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen.. Per l'unanime giurisprudenza di questa Corte è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite: dunque, l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603). Ne viene che, vigente la disciplina emergenziale pandennica, la celebrazione del processo d'appello a carico dell'imputato avvenuta nella forma della trattazione orale, in prosecuzione di un giudizio che, peraltro, aveva visto l'abbrivio sotto la vigenza del rito ordinario, dal momento che la relativa udienza di trattazione, fissata per il 23 aprile 2020, sarebbe stata celebrata secondo quel rito se non fosse slittata all'8 ottobre 2020, per effetto della sospensione delle attività processuali imposta dal dilagare dell'epidemia da Covid-19, non ha determinato nessuna abnormità del procedimento: il provvedimento che l'ha disposta, infatti, quand'anche illegittimo, appartiene al novero di quelli rientranti, nel peculiare frangente temporale indicato, nella potestà del giudice di appello e non ha, inoltre, determinato nessuna stasi processuale. Vieppiù l'eccepita illegittimità, astrattamente suscettibile di determinare una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, Rv. 282750; Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282897), non ha prodotto in concreto nessuna violazione del diritto di difesa, posto che il difensore di fiducia dell'imputato, ritualmente comparso all'udienza del 25 gennaio 2022 e alle successive, nulla ha eccepito in ordine all'irritualità della celebrazione del giudizio di appello nella più forma dell'garantita udienza pubblica e partecipata e, peraltro, neppure con il ricorso per cassazione, ha dedotto lo specifico vulnus difensivo subito dal suo assistito. 3. Generico e non consentito in questa sede è il terzo motivo di ricorso. Non sussiste il denunciato travisamento delle dichiarazioni dibattimentali della consulente contabile del curatore fallimentare (dottoressa Musacchia), dal momento che dalle stesse non è evincibile alcun elemento suscettibile di scardinare in maniera lampante la tenuta del discorso motivazionale sotteso all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Le stesse, sono, infatti prive di decisività, sia perché esprimono un'opinione di un esperto, sia perché rimandano continuamente ad ulteriori accertamenti che, 3 comunque, il curatore fallimentare avrebbe dovuto compiere per avere piena contezza dei crediti vantati dalla fallita verso imprese collegate o controllate, sia perché, infine, evidenziano come sia stato riscontrato 'un vuoto contabile' relativo ai primi quattro mesi dell'esercizio 2013. Donde, avuto riguardo anche alle dichiarazioni del Curatore fallimentare (rese in data 21 febbraio 2017 e riportate in sentenza, cfr. pag. 6), che aveva affermato di non essere stato in grado, sulla base della documentazione in suo possesso, di riscostruire il volume di affari della 'Audit Srl.', con conseguente impossibilità di accertare l'esistenza di crediti e di recuperarli, deve riconoscersi che i rilievi del ricorrente in ordine all'inesistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte e 223, comma 1, L.F. sono generici e non consentiti in questa sede. Le censure relative all'omessa considerazione della documentazione allegata dalla difesa sono, in effetti, prive di specificità, perché sono articolate senza nessuna puntuale e documentata illustrazione della loro decisività rispetto al thema probandum, ossia la completezza delle scritture contabili in funzione dell'agevole ricostruzione del volume d'affari della fallita, segnatamente della situazione creditoria. Le doglianze protese a suggerire una lettura alternativa delle evidenze acquisite, nel senso di una mera negligenza serbata dall'amministratore della società nell'ultimo periodo di vita della stessa, sono, invece, sottratte alla possibilità di sindacato di questa Corte, tenuto conto dell'argomentazione del tutto congrua sviluppata dal giudice di appello in ordine alla consapevolezza dell'imputato di rendere quantomeno complessa la ricostruzione della consistenza patrimoniale e del volume d'affari della 'Audit Srl.', come desumibile dal comportamento non certo lineare e cristallino tenuto dall'amministratore imputato anche nel corso della procedura fallimentare (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). 4. Il quarto motivo, con il quale ci si duole del diniego al ricorrente della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha negato il beneficio richiesto evidenziando come non potesse essere formulata una prognosi favorevole circa la futura non ricaduta nel reato da parte dell'imputato in ragione della peculiare intensità del dolo sottesa alla condotta criminosa realizzata. Si tratta, invero, di motivazione pienamente conforme al principio di diritto, costantemente ripetuto da questa Corte, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quegli elementi che egli ritiene prevalenti sia per concedere che per negare il beneficio;
di modo che, quando risulti che la decisione adottata è stata emessa sulla base della valutazione dei suddetti criteri, cioè a dire risulti che la formulazione della prognosi è sorretta dal riferimento ad essi nel caso concreto, ogni contestazione attinente alla attendibilità del giudizio prognostico, positivo o negativo, espresso dal giudice, costituisce una prospettazione di 4 merito, che non può trovare ingresso in un controllo di legittimità (Sez. 1, n. 326 del 24/01/1992, Rv. 189611; conf. Sez. 1, n. 9693 del 18/06/1992, Rv. 191875). 5. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato. Nessuna risposta meritava, in ragione della sua manifesta infondatezza, l'istanza avanzata dalla difesa dell'imputato di condanna della parte civile - che solo in sede di conclusioni rassegnate nel giudizio di appello aveva fatto di richiesta di modifica delle statuizioni civili pronunciate in suo favore in primo grado - al pagamento delle spese processuali (come da nota allegata alla memoria del 29 marzo 2022). E' jus receptum, infatti, che, in tema di spese processuali, la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato può essere disposta, ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta, nei casi di assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità, ovvero qualora la domanda risarcitoria sia stata rigettata o siano state revocate o annullate le statuizioni in favore della parte civile emesse nel precedente grado di giudizio (Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023, Rv. 284452); donde, nel caso di specie non ne ricorrevano i presupposti, posto che, in difetto di rituale impugnazione della parte civile, il giudice d'appello giammai avrebbe potuto riformare o annullare le statuizioni a favore di questa disposte in primo grado, non essendovi, pertanto, alcuna possibilità che il richiedente uscisse vittorioso dalla lite al riguardo. 6. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/09/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 42388 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 14/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 19 maggio 2022, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 12 dicembre 2017, ha applicato a TR AR, condannato, anche agli effetti civili, per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, avendo rivestito la carica di amministratore della AUDIT Srl., dichiarata fallita il 10 aprile 2013, la pena principale di anni due di reclusione e le pene accessorie di cui all'art. 216, comma 4, L.F. per la stessa durata della pena principale. 2. L'impugnativa nell'interesse dell'imputato consta di cinque motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 178 cod. proc. pen.: si eccepisce la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, in quanto effettuata presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., essendo stato ritenuto inidoneo il domicilio eletto dall'imputato, presso i genitori, in ragione della precaria assenza di costoro. 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137 del 2020 e, comunque, l'abnormità della procedura di trattazione del giudizio di appello, questo essendo stato celebrato nelle forme dell'udienza pubblica ancorché nessuna delle parti ne avesse fatto richiesta ed anzi a dispetto del deposito di conclusioni scritte da parte della difesa dell'imputato in data 29 marzo 2022. 2.3. Il terzo motivo denuncia difetto di motivazione, anche da travisamento della prova, in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale: come segnalato nella memoria difensiva in data 11 febbraio 2021, la consulente della curatela fallimentare, Dottoressa Musacchia, nelle dichiarazioni dibattimentali rese aveva affermato che le scritture contabili visionate le avevano consentito di operare:«la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita» sino al 31 dicembre 2012, di modo che se la Corte territoriale avesse valorizzato tale decisiva evidenza probatoria avrebbe dovuto assolvere l'imputato. Nondimeno, non sarebbe stato possibile dubitare dell'idoneità scardinante del predetto elemento probatorio neppure rilevando che dal 1 gennaio al 10 aprile 2013 le scritture medesime non erano state aggiornate, dal momento che, essendo rimasta, in quel lasso di tempo, la società inattiva, non vi era stata nessuna movimentazione finanziaria suscettibile di mutare la situazione patrimoniale e reddituale della società fallita come fotografata al 31 dicembre 2012, alla stregua di quanto parimenti dimostrato dal consulente della difesa. Donde, essendo imputabile al ricorrente un mero negligente adempimento del dovere di aggiornare le scritture contabili societarie senza nessun nocumento per i creditori, la Corte territoriale avrebbe dovuto derubricare il delitto contestato in quello di bancarotta semplice documentale. 2.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 164 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, del quale l'imputato 1 sarebbe stato meritevole se non altro per la condotta da lui tenuta successivamente al reato, essendo rimasto incensurato. 2.5. Il quinto motivo denuncia l'omessa risposta alla richiesta difensiva di condanna della parte civile alle spese del grado per avere la detta parte invocato la riforma delle statuizioni civili, disposte con la sentenza di primo grado, solo con le conclusioni scritte in data 11 febbraio 2021. 3. Con requisitoria in data 4 luglio 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa Lucia Odello, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. In data 5 settembre 2023, il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. L'eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato per il giudizio appello, sviluppata con il primo motivo, è manifestamente infondata. Preliminarmente ribadito che, per diritto vivente, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539; Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028), va riconosciuto che, nel caso di specie, nessuna nullità si è verificata, essendo stata la notificazione del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello legittimamente eseguita al difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. per impossibilità di eseguirla presso il domicilio da lui eletto. Infatti, lo stesso diritto vivente ha sancito il principio di diritto per il quale l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.. (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772). Al riguardo, va dato atto che, dal consentito esame degli atti processuali, emerge che la Corte territoriale ha ordinato che la notificazione del decreto di citazione a giudizio dovesse avere luogo ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., perché, come attestato nella relata di notifica del 28 ottobre 2020, presso il domicilio dichiarato dall'imputato, ossia presso l'abitazione dei genitori in Viale della Regione Siciliana, non era stato possibile eseguirla per la temporanea assenza delle persone incaricate di riceverla. 2 2. Parimenti destituita di giuridico pregio è l'eccezione di invalidità (per abnormità o invalidità) della sentenza impugnata, sviluppata con il secondo motivo, che oltretutto non è assistito dal necessario interesse ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen.. Per l'unanime giurisprudenza di questa Corte è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite: dunque, l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603). Ne viene che, vigente la disciplina emergenziale pandennica, la celebrazione del processo d'appello a carico dell'imputato avvenuta nella forma della trattazione orale, in prosecuzione di un giudizio che, peraltro, aveva visto l'abbrivio sotto la vigenza del rito ordinario, dal momento che la relativa udienza di trattazione, fissata per il 23 aprile 2020, sarebbe stata celebrata secondo quel rito se non fosse slittata all'8 ottobre 2020, per effetto della sospensione delle attività processuali imposta dal dilagare dell'epidemia da Covid-19, non ha determinato nessuna abnormità del procedimento: il provvedimento che l'ha disposta, infatti, quand'anche illegittimo, appartiene al novero di quelli rientranti, nel peculiare frangente temporale indicato, nella potestà del giudice di appello e non ha, inoltre, determinato nessuna stasi processuale. Vieppiù l'eccepita illegittimità, astrattamente suscettibile di determinare una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, Rv. 282750; Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282897), non ha prodotto in concreto nessuna violazione del diritto di difesa, posto che il difensore di fiducia dell'imputato, ritualmente comparso all'udienza del 25 gennaio 2022 e alle successive, nulla ha eccepito in ordine all'irritualità della celebrazione del giudizio di appello nella più forma dell'garantita udienza pubblica e partecipata e, peraltro, neppure con il ricorso per cassazione, ha dedotto lo specifico vulnus difensivo subito dal suo assistito. 3. Generico e non consentito in questa sede è il terzo motivo di ricorso. Non sussiste il denunciato travisamento delle dichiarazioni dibattimentali della consulente contabile del curatore fallimentare (dottoressa Musacchia), dal momento che dalle stesse non è evincibile alcun elemento suscettibile di scardinare in maniera lampante la tenuta del discorso motivazionale sotteso all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Le stesse, sono, infatti prive di decisività, sia perché esprimono un'opinione di un esperto, sia perché rimandano continuamente ad ulteriori accertamenti che, 3 comunque, il curatore fallimentare avrebbe dovuto compiere per avere piena contezza dei crediti vantati dalla fallita verso imprese collegate o controllate, sia perché, infine, evidenziano come sia stato riscontrato 'un vuoto contabile' relativo ai primi quattro mesi dell'esercizio 2013. Donde, avuto riguardo anche alle dichiarazioni del Curatore fallimentare (rese in data 21 febbraio 2017 e riportate in sentenza, cfr. pag. 6), che aveva affermato di non essere stato in grado, sulla base della documentazione in suo possesso, di riscostruire il volume di affari della 'Audit Srl.', con conseguente impossibilità di accertare l'esistenza di crediti e di recuperarli, deve riconoscersi che i rilievi del ricorrente in ordine all'inesistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte e 223, comma 1, L.F. sono generici e non consentiti in questa sede. Le censure relative all'omessa considerazione della documentazione allegata dalla difesa sono, in effetti, prive di specificità, perché sono articolate senza nessuna puntuale e documentata illustrazione della loro decisività rispetto al thema probandum, ossia la completezza delle scritture contabili in funzione dell'agevole ricostruzione del volume d'affari della fallita, segnatamente della situazione creditoria. Le doglianze protese a suggerire una lettura alternativa delle evidenze acquisite, nel senso di una mera negligenza serbata dall'amministratore della società nell'ultimo periodo di vita della stessa, sono, invece, sottratte alla possibilità di sindacato di questa Corte, tenuto conto dell'argomentazione del tutto congrua sviluppata dal giudice di appello in ordine alla consapevolezza dell'imputato di rendere quantomeno complessa la ricostruzione della consistenza patrimoniale e del volume d'affari della 'Audit Srl.', come desumibile dal comportamento non certo lineare e cristallino tenuto dall'amministratore imputato anche nel corso della procedura fallimentare (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). 4. Il quarto motivo, con il quale ci si duole del diniego al ricorrente della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha negato il beneficio richiesto evidenziando come non potesse essere formulata una prognosi favorevole circa la futura non ricaduta nel reato da parte dell'imputato in ragione della peculiare intensità del dolo sottesa alla condotta criminosa realizzata. Si tratta, invero, di motivazione pienamente conforme al principio di diritto, costantemente ripetuto da questa Corte, secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice non è obbligato a prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quegli elementi che egli ritiene prevalenti sia per concedere che per negare il beneficio;
di modo che, quando risulti che la decisione adottata è stata emessa sulla base della valutazione dei suddetti criteri, cioè a dire risulti che la formulazione della prognosi è sorretta dal riferimento ad essi nel caso concreto, ogni contestazione attinente alla attendibilità del giudizio prognostico, positivo o negativo, espresso dal giudice, costituisce una prospettazione di 4 merito, che non può trovare ingresso in un controllo di legittimità (Sez. 1, n. 326 del 24/01/1992, Rv. 189611; conf. Sez. 1, n. 9693 del 18/06/1992, Rv. 191875). 5. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato. Nessuna risposta meritava, in ragione della sua manifesta infondatezza, l'istanza avanzata dalla difesa dell'imputato di condanna della parte civile - che solo in sede di conclusioni rassegnate nel giudizio di appello aveva fatto di richiesta di modifica delle statuizioni civili pronunciate in suo favore in primo grado - al pagamento delle spese processuali (come da nota allegata alla memoria del 29 marzo 2022). E' jus receptum, infatti, che, in tema di spese processuali, la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato può essere disposta, ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta, nei casi di assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità, ovvero qualora la domanda risarcitoria sia stata rigettata o siano state revocate o annullate le statuizioni in favore della parte civile emesse nel precedente grado di giudizio (Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023, Rv. 284452); donde, nel caso di specie non ne ricorrevano i presupposti, posto che, in difetto di rituale impugnazione della parte civile, il giudice d'appello giammai avrebbe potuto riformare o annullare le statuizioni a favore di questa disposte in primo grado, non essendovi, pertanto, alcuna possibilità che il richiedente uscisse vittorioso dalla lite al riguardo. 6. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/09/2023