Sentenza 26 maggio 2001
Massime • 1
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, vale il principio - ora confermato nella specifica disciplina dettata dal D.Lgs. n. 38 del 2000 - per cui è indennizzabile l'infortunio "in itinere" anche in caso di utilizzo del mezzo privato, purché necessitato; ne consegue che l'assicurazione opera anche nel caso in cui l'infortunio si sia verificato nel tragitto percorso dal lavoratore con mezzo privato per rientrare al lavoro dalla vicina abitazione dopo la pausa per il pranzo, ove risulti accertato che sul posto di lavoro non esisteva la mensa o un servizio equipollente e che il breve intervallo di tempo disponibile non consentiva l'uso di mezzi pubblici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7209 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - rel. Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciatala seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL -, in persona del Presidente avv. prof. Pietro Magno, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Catania e Rita Raspanti, in virtù di procura speciale in calce al ricorso e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre n. 144,
- ricorrente -
contro
EO PO, residente in Vibo Valentia ed elettivamente domiciliato in Roma alla via XX Settembre n. 4 nello studio dell'avv. Franco Dell'Erba, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Servello, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia in data 3 dicembre 1997 - 12 marzo 1998, n. 827/96 R.G.A.C.;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nella pubblica udienza del 2 marzo 2001;
udito l'avv. Giuseppe De Ferrà per delega dell'avv. Antonino Catania per l'INAIL;
udito l'avv. Franco Dell'Erba per delega dell'avv. Gaetarro Servello per il CO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 18 maggio 1992 il signor PO CO adiva il Pretore di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro chiedendo che venisse accertata la natura professionale dell'infortunio occorsogli il 6 settembre 1989, che venissero valutate l'invalidità permanente e quella temporanea conseguenti e che l'INAIL venisse condannato al pagamento della rendita e dell'assegno. Si costituiva ritualmente l'INAIL, instando per il rigetto della domanda, sul presupposto della non indennizzabilità dell'infortunio in questione, in quanto come infortunio in itinere non avrebbe presentato i requisiti di legge, mancando soprattutto l'occasionalità dello stesso.
Nel procedimento pretorile veniva espletata prova testimoniale e veniva esperita c.t.u. sull'entità delle lesioni e sui postumi riportati.
All'esito il Pretore, sentenza in data 18 luglio - 22 ottobre 1996, accoglieva tutte le domande del CO, condannando l'INAIL alla costituzione di rendita da infortunio sul lavoro al pagamento dei relativi ratei ed al pagamento dell'indennità di invalidità temporanea.
Avverso detta pronuncia proponeva appello l'Istituto a atto depositato il 20 novembre 1996.
Si costituiva il CO, instando per la conferma della decisione gravata.
Con sentenza in data 3 dicembre 1997 - 12 marzo 1998, il Tribunale di Vibo Valentia rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che la sentenza del Pretore era congruamente motivata;
che era pienamente sussistente il nesso topografico e cronologico tra il luogo del sinistro e la sede lavorativa che risultava dalla prova testimoniale raccolta in primo grado il CO si stava dirigendo verso l'ufficio, che era in servizio e che aveva appena pranzato, avendo osservato la pausa pranzo tra le 12.30 e le 13.30; che era pacifico che nell'azienda non vi fosse la mensa, ne' un servizio equipollente, e che il CO non abitasse e eccessivamente lontano;
che, in assenza di un servizio continuo di mezzi pubblici, la durata della pausa non consentiva di servirci degli stessi;
che non vi era possibilità di altro percorso e l'uso corretto di motocicletta, nel mese di settembre in Calabria, in orario diurno, non poteva configurare situazione di rischio superiore alla media.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 5 marzo 1999 l'INAIL ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo.
Il CO ha resistito con controricorso notificato il 22 marzo 1999.
Motivi della decisione
Con l'unico complesso motivo l'Istituto ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale;
violazione dei principi generali delle disposizioni di legge relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 116 e 132, n. 4, c.p.c., nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia;
il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c..
Deduce il ricorrente che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il requisito dell'"occasione di lavoro" in ipotesi di "infortunio in itinere" ricorre soltanto a condizione che il percorso tra luogo di lavoro ed abitazione sia imposto al lavoratore senza possibilità di altra scelta, per precise esigenze aziendali, di modo che il rischio inerente all'attività lavorativa, diventi, per il lavoratore, tenuto ex necessitate ad affrontarlo, un rischio proprio della sua prestazione di lavoro;
che nel caso di specie la causa dell'infortunio, è da ricondursi alla scelta di rischio effettuata dal lavoratore di usare il proprio mezzo di trasporto in alternativa all'uso dei mezzi pubblici, comunque esistenti - e non diversamente emerso in causa - per servire il percorso;
che il Tribunale ha invece ritenuto che la scelta del CO di recarsi a casa per il pranzo era nel caso di specie necessitata dalla inadeguatezza dei mezzi pubblici, senza che tuttavia fosse stata fornita alcuna prova al riguardo;
che il sinistro si era verificato alle ore 13.45, cioè in un orario in cui il CO avrebbe dovuto essere già rientrato al lavoro, atteso che la pausa era prevista dalle ore 12.30 alle ore 13.30; che il rientro a casa non era necessitato da particolari condizioni dell'assicurato ostative a consumare il pasto fuori casa, tenuto peraltro conto della non ampia durata dell'intervallo. Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
Nella specie sussistono infatti i requisiti dell'infortunio "in itinere". Il lavoratore ritornava al posto di lavoro, al termine della pausa pranzo, dopo aver consumato il pasto a casa, che, come risulta dalla impugnata, sentenza, si trovava non eccessivamente lontana dal luogo di lavora. Egli era a bordo della sua motocicletta e seguiva il normale, percorso tra la casa e detto luogo di lavoro. Come emerge altresì dalla impugnata sentenza, nell'azienda non vi era la mensa, ne' un servizio equipollente, e non era pertanto esigibile, secondo l'attuale modo di vivere, che il lavoratore consumasse sul luogo di lavoro cibo portato, da casa (v. Cass. 5 maggio 1998 n. 4535). L'intervallo per la pausa pranzo era di un'ora, dalle ore 12.30 alle ore 13.30 e, come accertato dal Tribunale, in assenza di un servizio continuo di mezzi pubblici, la durata della pausa non consentiva di servirsi degli stessi.
L'utilizzo del mezzo privato era pertanto, necessitato dall'insufficienza del mezzo pubblico.
Non ricorre pertanto, l'ipotesi dell'esclusione della fattispecie dello infortunio, "in itinere", allorché l'uso del mezzo diverso da quello pubblico non sia reso necessario dalla impossibilità di altra ragionevole scelta (v. Cass. 6 maggio 1994 n. 44102). Il principio, che l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo privato, purché necessitato, risulta ora confermato dall'art. 12 del d. lgs. n. 38 del 2000, che ha specificatamente previsto la fattispecie dello infortunio "in itinere".
Sull'uso, della motocicletta per lo spostamento, casa - lavoro il Tribunale ha correttamente ritenuto poi che l'uso della stessa, nel mese di settembre in Calabria, in orario diurno, non poteva configurare situazione di rischio superiore alla media. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a CO PO, e per questo, al difensore distrattario avv. Gaetano Servello, le spese del giudizio, liquidate in lire 18.000=, oltre lire 3.000.000= per onorario.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2001