CASS
Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2024, n. 36769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36769 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NI DO, nato ad [...] il [...], avverso la sentenza del 03-10-2023 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla confisca dell'area, con inammissibilità del ricorso nel resto;
lette le due memorie trasmesse dall'avvocato Francesco Maria Palomba, difensore di fiducia del ricorrente, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, facendo in particolare rilevare l'intervenuta prescrizione del reato contestato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 36769 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 10/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 ottobre 2023, la Corte di appello di Roma confermava la decisione resa il 16 luglio 2021, con cui il Tribunale di Rieti aveva condannato DO NI alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 8.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 256 comma 3 del d. Igs. n. 152 del 2006, a lui contestato per aver realizzato, in una porzione di terreno di proprietà del padre CO TA NI, una discarica non autorizzata di rifiuti speciali, costituiti da residui di attività di demolizione e costruzione, nell'ordine di centinaia di metri cubi, attraverso l'interramento dei rifiuti con l'uso di un mezzo meccanico tipo "bobcat"; fatto accertato in Borgorose 1'8 ottobre 2018. All'imputato era stato concesso altresì il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinata alla bonifica del sito utilizzato come discarica. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello capitolina, NI, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo motivo, articolato in vari punti, riguardanti temi tra loro diversi, si contesta in primo luogo la conferma della responsabilità penale dell'imputato, evidenziandosi che la ricostruzione operata dai due giudici di merito non fornirebbe alcuna prova concreta circa la responsabilità del ricorrente, sia relativamente alla collocazione dei rifiuti di sua mano, sia in merito alla ripetizione nel tempo di tali condotte. D'altro canto, le stesse dichiarazioni dei testimoni esaminati in udienza, risulterebbero in contrasto rispetto alle prove utilizzate dai giudici di merito per pronunciare le due sentenze di condanna. Si deduce, altresì, l'errata qualificazione giuridica del fatto, nel senso che i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere nella condotta del ricorrente non la fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 256 del d. Igs. 152 del 2006, integrante il reato di realizzazione di discarica non autorizzata, bensì la più lieve ipotesi di abbandono prevista dal primo comma della norma di riferimento, mancando la prova circa la ripetizione nel tempo delle condotte di abbandono addebitate all'imputato, essendo stato lo stesso sorpreso ad interrare rifiuti esclusivamente lungo la strada e non all'interno della presunta discarica. Il terzo punto riguarda invece la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state erroneamente negate da parte dei giudici di merito alla stregua dell'asserita ripetizione nel tempo delle condotte, senza tenere in considerazione né lo stato di incensuratezza dell'imputato, né la sua collaborazione in fase di indagini. È stata poi rimarcata la mancanza di prove circa il ruolo di compartecipe del padre del ricorrente, venendo così a mancare i presupposti per la confisca del terreno nel quale i rifiuti erano depositati;
inoltre, anche la confisca del mezzo meccanico sarebbe sorretta da valutazioni erronee, non risultando comprovato il giudizio circa la pericolosità del ricorrente. 2 Ancora, si lamenta l'eccessività della pena, di gran lunga superiore al minimo edittale, osservandosi che l'asserito danno ambientale sarebbe stato soltanto affermato dalla Corte di appello, senza però verificarne l'effettiva esistenza. Infine, ci si duole della mancata concessione del beneficio della non menzione, il cui diniego non sarebbe stato motivato né dal primo giudice né dai giudici di appello. Con il secondo motivo, è stato infine eccepito il vizio di motivazione della sentenza impugnata ("mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione"), essendosi la Corte territoriale limitata a ribadire quanto esposto dal giudice di primo grado, senza tenere conto né di quanto riferito dal teste Alisciani, il quale ha dichiarato che l'area in questione era stata scavata tra i 20 e i 40 anni prima, né del verbale dell'Arpa dell'Il dicembre 2018, da cui non risulta alcuna presenza di rifiuti lungo il fronte stradale, dove peraltro l'imputato è stato visto dagli operanti lavorare con il bobcat esclusivamente 1'8 ottobre 2018. 3. Con memorie trasmesse il 21 giugno e il 10 luglio 2024, il difensore di fiducia dell'imputato, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni e, in particolare, rilevando che il 4 febbraio 2024, in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione, è maturata la prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Preliminarmente, occorre evidenziare che la richiesta di rinvio per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria non può essere presa in considerazione, posto che, in assenza di richieste di trattazione orale, il presente giudizio è stato trattato in forma cartolare, tanto è vero che il Procuratore generale e la difesa hanno fatto pervenire conclusioni scritte, per cui l'istanza di differimento non può essere presa in considerazione. 2. Ciò premesso, iniziando dal primo motivo, non se ne può non rimarcare l'inammissibilità già sotto un profilo formale, atteso che il medesimo motivo di ricorso contiene censure tra loro eterogenee, in quanto riferite ora alla valutazione delle prove e alla responsabilità dell'imputato, ora alla qualificazione giuridica del fatto, ora al diniego delle attenuanti generiche, ora all'eccessività della pena, ora alla confisca, ora alla mancata concessione del beneficio della non menzione, essendo inoltre rimasto del tutto generico il richiamo, nell'intestazione del motivo, alla "inosservanza o erronea applicazione della legge penale". Anche da un punto di vista sostanziale, in ogni caso, le doglianze difensive risultano inammissibili perché non adeguatamente specifiche. 3 Ed invero, quanto al giudizio di responsabilità, il ricorso non si confronta con le argomentazioni delle due conformi sentenze di merito, che hanno richiamato gli esiti degli accertamenti dei Carabinieri di Borgorose: costoro, 1'8 ottobre 2018, durante un sopralluogo presso il terreno di proprietà di CO TA NI, notavano il figlio di quest'ultimo, DO NI, intento a interrare, in uno scavo già esistente, rifiuti riconducibili ad attività edilizia, utilizzando a tal fine un mezzo meccanico, ossia un bobcat con telaio 508695085, ciò in un'area avente una superficie di circa 1.800 mq., di cui diverse decine di metri cubi occupati da rifiuti. All'esito di apposite operazioni di scavo, eseguite fino a una profondità di 1,8 metri, veniva accertata la presenza di molti rifiuti inerti da costruzione e demolizione, per cui a carico dell'imputato è stato legittimamente ritenuto ravvisabile a carico di NI, sorpreso nell'atto di interrare i rifiuti con un bobcat, il reato di cui all'art. 256, comma 3, del d. 1gs. n. 152 del 2006, essendosi al cospetto di una discarica abusiva connotata dalla diffusa esistenza di detriti di varia natura, che sono stati ivi collocati, sotto e sopra terra, in maniera non certo occasionale. 2.1. In definitiva, in quanto sorretto da argomentazioni non illogiche, il giudizio sulla sussistenza e sull'ascrivibilità all'imputato del reato contestato resiste alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmente, con non isolati richiami fattuali, una differente lettura delle acquisizioni probatorie, operazione questa non consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza manifesta delle doglianze difensive in punto di responsabilità. 2.2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto alle censure in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale ragionevolmente rimarcato, da un lato, la legittimità della confisca dell'area su cui insisteva la discarica, oltre che del mezzo meccanico utilizzato per il sotterramento dei rifiuti e, dall'altro, la genericità della richiesta di concessione sia delle attenuanti generiche che del beneficio della non menzione, negato anche in ragione dell'attività imprenditoriale svolta dall'imputato, titolare di una ditta operante nel settore dell'edilizia, non potendosi in ogni caso sottacere che la pena fissata dal Tribunale, sia quella detentiva che quella pecuniaria, risulta di non molto distante dal minimo edittale di mesi 6 di arresto ed euro 2.600 di ammenda. 4 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, dovendosi innanzitutto evidenziare che la difesa, in modo generico, ha invocato la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione", senza specificare quale dei tre vizi sia ravvisabile in concreto nei vari passaggi argomentativi della sentenza: ciò integra già un primo profilo di inammissibilità della doglianza, avendo questa Corte chiarito (cfr. Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518 - 02 e Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rv. 264535) che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. A ciò deve solo aggiungersi che, in ogni caso, non appare ravvisabile alcun vizio di motivazione nella sentenza impugnata, non avendo la Corte di appello mancato di confrontarsi con le obiezioni difensive in maniera sufficientemente critica. 4. Resta solo da precisare che, al momento dell'emissione della sentenza impugnata (3 ottobre 2023), non era maturata la prescrizione quinquennale del reato contestato, la cui decorrenza va individuata nella data del sequestro dell'area utilizzata per realizzare la discarica abusiva (8 ottobre 2018). Né rileva che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla sentenza gravata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Rv. 266172). 5. Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di NI deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10.07.2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla confisca dell'area, con inammissibilità del ricorso nel resto;
lette le due memorie trasmesse dall'avvocato Francesco Maria Palomba, difensore di fiducia del ricorrente, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, facendo in particolare rilevare l'intervenuta prescrizione del reato contestato. Penale Sent. Sez. 3 Num. 36769 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 10/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 ottobre 2023, la Corte di appello di Roma confermava la decisione resa il 16 luglio 2021, con cui il Tribunale di Rieti aveva condannato DO NI alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 8.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 256 comma 3 del d. Igs. n. 152 del 2006, a lui contestato per aver realizzato, in una porzione di terreno di proprietà del padre CO TA NI, una discarica non autorizzata di rifiuti speciali, costituiti da residui di attività di demolizione e costruzione, nell'ordine di centinaia di metri cubi, attraverso l'interramento dei rifiuti con l'uso di un mezzo meccanico tipo "bobcat"; fatto accertato in Borgorose 1'8 ottobre 2018. All'imputato era stato concesso altresì il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinata alla bonifica del sito utilizzato come discarica. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello capitolina, NI, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo motivo, articolato in vari punti, riguardanti temi tra loro diversi, si contesta in primo luogo la conferma della responsabilità penale dell'imputato, evidenziandosi che la ricostruzione operata dai due giudici di merito non fornirebbe alcuna prova concreta circa la responsabilità del ricorrente, sia relativamente alla collocazione dei rifiuti di sua mano, sia in merito alla ripetizione nel tempo di tali condotte. D'altro canto, le stesse dichiarazioni dei testimoni esaminati in udienza, risulterebbero in contrasto rispetto alle prove utilizzate dai giudici di merito per pronunciare le due sentenze di condanna. Si deduce, altresì, l'errata qualificazione giuridica del fatto, nel senso che i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere nella condotta del ricorrente non la fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 256 del d. Igs. 152 del 2006, integrante il reato di realizzazione di discarica non autorizzata, bensì la più lieve ipotesi di abbandono prevista dal primo comma della norma di riferimento, mancando la prova circa la ripetizione nel tempo delle condotte di abbandono addebitate all'imputato, essendo stato lo stesso sorpreso ad interrare rifiuti esclusivamente lungo la strada e non all'interno della presunta discarica. Il terzo punto riguarda invece la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state erroneamente negate da parte dei giudici di merito alla stregua dell'asserita ripetizione nel tempo delle condotte, senza tenere in considerazione né lo stato di incensuratezza dell'imputato, né la sua collaborazione in fase di indagini. È stata poi rimarcata la mancanza di prove circa il ruolo di compartecipe del padre del ricorrente, venendo così a mancare i presupposti per la confisca del terreno nel quale i rifiuti erano depositati;
inoltre, anche la confisca del mezzo meccanico sarebbe sorretta da valutazioni erronee, non risultando comprovato il giudizio circa la pericolosità del ricorrente. 2 Ancora, si lamenta l'eccessività della pena, di gran lunga superiore al minimo edittale, osservandosi che l'asserito danno ambientale sarebbe stato soltanto affermato dalla Corte di appello, senza però verificarne l'effettiva esistenza. Infine, ci si duole della mancata concessione del beneficio della non menzione, il cui diniego non sarebbe stato motivato né dal primo giudice né dai giudici di appello. Con il secondo motivo, è stato infine eccepito il vizio di motivazione della sentenza impugnata ("mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione"), essendosi la Corte territoriale limitata a ribadire quanto esposto dal giudice di primo grado, senza tenere conto né di quanto riferito dal teste Alisciani, il quale ha dichiarato che l'area in questione era stata scavata tra i 20 e i 40 anni prima, né del verbale dell'Arpa dell'Il dicembre 2018, da cui non risulta alcuna presenza di rifiuti lungo il fronte stradale, dove peraltro l'imputato è stato visto dagli operanti lavorare con il bobcat esclusivamente 1'8 ottobre 2018. 3. Con memorie trasmesse il 21 giugno e il 10 luglio 2024, il difensore di fiducia dell'imputato, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni e, in particolare, rilevando che il 4 febbraio 2024, in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione, è maturata la prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Preliminarmente, occorre evidenziare che la richiesta di rinvio per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria non può essere presa in considerazione, posto che, in assenza di richieste di trattazione orale, il presente giudizio è stato trattato in forma cartolare, tanto è vero che il Procuratore generale e la difesa hanno fatto pervenire conclusioni scritte, per cui l'istanza di differimento non può essere presa in considerazione. 2. Ciò premesso, iniziando dal primo motivo, non se ne può non rimarcare l'inammissibilità già sotto un profilo formale, atteso che il medesimo motivo di ricorso contiene censure tra loro eterogenee, in quanto riferite ora alla valutazione delle prove e alla responsabilità dell'imputato, ora alla qualificazione giuridica del fatto, ora al diniego delle attenuanti generiche, ora all'eccessività della pena, ora alla confisca, ora alla mancata concessione del beneficio della non menzione, essendo inoltre rimasto del tutto generico il richiamo, nell'intestazione del motivo, alla "inosservanza o erronea applicazione della legge penale". Anche da un punto di vista sostanziale, in ogni caso, le doglianze difensive risultano inammissibili perché non adeguatamente specifiche. 3 Ed invero, quanto al giudizio di responsabilità, il ricorso non si confronta con le argomentazioni delle due conformi sentenze di merito, che hanno richiamato gli esiti degli accertamenti dei Carabinieri di Borgorose: costoro, 1'8 ottobre 2018, durante un sopralluogo presso il terreno di proprietà di CO TA NI, notavano il figlio di quest'ultimo, DO NI, intento a interrare, in uno scavo già esistente, rifiuti riconducibili ad attività edilizia, utilizzando a tal fine un mezzo meccanico, ossia un bobcat con telaio 508695085, ciò in un'area avente una superficie di circa 1.800 mq., di cui diverse decine di metri cubi occupati da rifiuti. All'esito di apposite operazioni di scavo, eseguite fino a una profondità di 1,8 metri, veniva accertata la presenza di molti rifiuti inerti da costruzione e demolizione, per cui a carico dell'imputato è stato legittimamente ritenuto ravvisabile a carico di NI, sorpreso nell'atto di interrare i rifiuti con un bobcat, il reato di cui all'art. 256, comma 3, del d. 1gs. n. 152 del 2006, essendosi al cospetto di una discarica abusiva connotata dalla diffusa esistenza di detriti di varia natura, che sono stati ivi collocati, sotto e sopra terra, in maniera non certo occasionale. 2.1. In definitiva, in quanto sorretto da argomentazioni non illogiche, il giudizio sulla sussistenza e sull'ascrivibilità all'imputato del reato contestato resiste alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmente, con non isolati richiami fattuali, una differente lettura delle acquisizioni probatorie, operazione questa non consentita in sede di legittimità, dovendosi richiamare in proposito la consolidata affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l'infondatezza manifesta delle doglianze difensive in punto di responsabilità. 2.2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto alle censure in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale ragionevolmente rimarcato, da un lato, la legittimità della confisca dell'area su cui insisteva la discarica, oltre che del mezzo meccanico utilizzato per il sotterramento dei rifiuti e, dall'altro, la genericità della richiesta di concessione sia delle attenuanti generiche che del beneficio della non menzione, negato anche in ragione dell'attività imprenditoriale svolta dall'imputato, titolare di una ditta operante nel settore dell'edilizia, non potendosi in ogni caso sottacere che la pena fissata dal Tribunale, sia quella detentiva che quella pecuniaria, risulta di non molto distante dal minimo edittale di mesi 6 di arresto ed euro 2.600 di ammenda. 4 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, dovendosi innanzitutto evidenziare che la difesa, in modo generico, ha invocato la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione", senza specificare quale dei tre vizi sia ravvisabile in concreto nei vari passaggi argomentativi della sentenza: ciò integra già un primo profilo di inammissibilità della doglianza, avendo questa Corte chiarito (cfr. Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518 - 02 e Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rv. 264535) che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. A ciò deve solo aggiungersi che, in ogni caso, non appare ravvisabile alcun vizio di motivazione nella sentenza impugnata, non avendo la Corte di appello mancato di confrontarsi con le obiezioni difensive in maniera sufficientemente critica. 4. Resta solo da precisare che, al momento dell'emissione della sentenza impugnata (3 ottobre 2023), non era maturata la prescrizione quinquennale del reato contestato, la cui decorrenza va individuata nella data del sequestro dell'area utilizzata per realizzare la discarica abusiva (8 ottobre 2018). Né rileva che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla sentenza gravata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Rv. 266172). 5. Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di NI deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10.07.2024