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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/11/2025, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8601/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8601/2019promossa da:
(C.F. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Anna Lama, presso il cui studio in Aversa, alla Via Silvio
Gridelli n. 83, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
contro
- (C.F. - P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
in qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a P.IVA_2 carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Sassano, presso il cui studio sito in Frosinone (LT), Via F.lli De Filippo n. 5, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento dei danni;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio la nella qualità in epigrafe, al fine di ottenere il Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro stradale occorso in data
02.05.2014 in Santa Maria Capua Vetere.
In particolare, l'istante ha riferito che in dette circostanze di tempo e luogo, mentre percorreva a piedi Via Dei Romani con direzione Via Galatina, sul marciapiede del lato destro, giunto poco prima della curva, trovandosi due vetture parcheggiate e non potendo proseguire la sua marcia, si vedeva costretto a scendere dal marciapiede e veniva in tale momento investito da tergo nella parte posteriore sinistra del corpo dal lato anteriore destro di un'autovettura modello Mercedes Classe A, che improvvisamente sopraggiungeva a velocità sostenuta e che poi si dileguava, rendendo impossibile la sua identificazione.
A seguito dell'urto l'attore perdeva l'equilibrio cadendo a terra con la faccia rivolta verso la sede stradale e facendosi da scudo con la spalla sinistra.
Veniva così soccorso da alcuni passati e trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “Sant'Anna e San Sebastiano” di Caserta, ove i medici gli diagnosticavano “frattura omero sinistro” e successivamente veniva sottoposto ad intervento chirurgico con ricovero fino al 13.05.2014.
Su tali premesse di fatto, ascrivendo l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo rimasto sconosciuto, ha chiesto dunque Parte_1 di: “1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo poi fuggito – e quindi rimasto ignoto – in ordine all'investimento dell'attore avvenuto in
Santa Maria Capua Vetere in data 24.07.2015, e per l'effetto: 2) condannare la
, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di impresa Controparte_1
disegnata alla gestione per la Regione Campania del Fondo Generale Vittime della
Strada, di tutti i danni patrimoniali e non, , quantificati in una somma complessiva di
€ 52.000,00 o in altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia dal
Tribunale, anche attraverso l'espletamento di una consulenza d'ufficio, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro a quello dell'effettivo soddisfo;
3) con vittoria di spese, anche generali, e competenze, oltre Iva e Cpa come per legge”.
Si è costituita la F.G.V.S., la quale, eccependo Controparte_1
l'infondatezza della domanda attorea nell'an e nel quantum, ha concluso per il rigetto della stessa, ovvero, in subordine, per la declaratoria di concorrente responsabilità colposa dell'attore nella determinazione dell'evento ex art. 2054 comma II. La causa, istruita con l'escussione di un solo teste e con l'espletamento di una
C.T.U. medico-legale, è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 e riservata in decisione all'udienza del 23.04.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
1. Preliminarmente si osserva che la domanda è stata preceduta dalla comunicazione alla soc. , quale impresa designata, nonché dalla Controparte_1 denuncia del sinistro alle competenti autorità pubbliche, come attestato da tutti gli atti e documenti prodotti agli atti di causa.
Su detta circostanza, peraltro non è sorta contestazione.
La domanda va dunque dichiarata procedibile.
2. La fattispecie in esame attiene alla materia della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria, e, in particolare, all'ipotesi di sinistro stradale cagionato da veicolo rimasto non identificato.
Tale materia trova la propria disciplina negli artt. 283 e ss del D.lgs. 209/2005, che consentono al soggetto danneggiato, laddove abbia subito danni, di promuovere richiesta di risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito presso la Consap, e dunque all'impresa territorialmente designata, in nome e per conto di quest'ultima, a gestire il sinistro.
Per quanto attiene alla distribuzione dell'onere probatorio, va osservato che il danneggiato che agisce in giudizio, ex articolo 2054 c.c. e art. 283 lett. A) del D.Lgs
209/2005 (in precedenza articolo 18 e s.s. L. 990/69), nei confronti del fondo di garanzia (per il tramite della relativa compagnia di assicurazione designata) deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto nonostante la condotta diligente adottata dal danneggiato al fine dell'identificazione e ciò, in quanto il sistema risarcitorio contro il FGVS non sostituisce i normali sistemi di risarcimento disponibili nel nostro ordinamento, ma vale soltanto a completarli nei casi specificamente indicati dalla normativa di riferimento, quali quelli, appunto, in cui altro veicolo coinvolto sia rimasto ignoto.
È anche vero che, in detti casi, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere "tracce ambientali" o "di dichiarazioni orali", non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (Cass. civ., sez. III, 18.11.2005, n. 24449).
In ogni caso, la necessità che il fondo di garanzia sia chiamato a rispondere per l'effettivo fatto commesso da un veicolo sconosciuto non può che basarsi su elementi oggettivi di prova o su presunzioni "gravi, precise e concordanti".
Occorre evidenziare infatti che, se anche al danneggiato non viene richiesta una particolare diligenza, né si domanda che egli fornisca elementi probatori dotati di particolare pregnanza, nondimeno il materiale dimostrativo fornito in giudizio deve essere valutato in maniera rigorosa, ciò in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento dell'incidente dai competenti organi di polizia giudiziaria (Cass. Civ., sent. n. 35605/2021).
Recentemente, la Suprema Corte ha confermato che "l'intervento del Fondo di
G.V.S. previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 19, al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato Parte_2
da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e
l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto" (Cass. civ. 19/04/2023, n.10540; Cass. civ. sent. n. 5892/2016).
È stato inoltre chiarito che: “Nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza”
(cfr. Cass. Civ. n. 450/2025; Cass. Civ. n. 3019/2016; Cass. Civ. n. 12304/2005).
3. Ciò premesso in punto di diritto, nel caso di specie, l'istruttoria espletata non ha consentito di ritenere dimostrato con ragionevole verosimiglianza il fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria.
Innanzitutto, va evidenziato che non risulta intervenuta autorità di polizia nell'immediatezza del sinistro e difettano agli atti rilievi fotografici che immortalino lo stato dei luoghi o altri rilevamenti tecnici e ambientali che sicuramente avrebbero potuto confortare quanto assunto dall'istante.
Il mancato allertamento delle autorità di polizia, in sé considerato, non può che sollevare diversi profili di dubbio, soprattutto per il coinvolgimento di un veicolo non identificato: tale circostanza avrebbe preteso, al contrario, una più celere (se non immediata) attivazione delle autorità competenti da parte del danneggiato o almeno dei suoi soccorritori, al fine di dare inizio alle indagini per l'identificazione del responsabile.
Da questo punto di vista, dunque, si ritiene che l'attore abbia omesso quella diligenza che gli si richiedeva per provare ad identificare il veicolo pirata, soprattutto ove si consideri che il sinistro si sarebbe verificato in pieno giorno in zona scarsamente trafficata, sicchè poteva non essere difficile per le forze dell'ordine rintracciare il veicolo pirata.
Peraltro, l'attore neppure ha proposto tempestiva querela.
Le Sommarie Informazioni rese dall'attore e da alla Polizia Di Testimone_1
Stato, Sezione Polizia Stradale, Ufficio Infortunistica di Caserta, soltanto in data
11.10.2014 (dopo oltre 5 mesi dopo il fatto) e il decreto di archiviazione emesso dal
P.M. nei confronti di ignoti in data 21.10.2014, non possono assurgere a rango di prova privilegiata, costituendo le prime null'altro che una rappresentazione unilaterale dell'evento da parte della vittima dell'incidente e del testimone oculare del sinistro per il presente giudizio (di cui si dirà infra), e che l'archiviazione del procedimento da parte della Procura attesta unicamente la mancanza di validi elementi atti a corroborare la notitia criminis. E nemmeno emerge l'intervento in loco dell'ambulanza 118, situazione anch'essa anomala considerata la dedotta violenza dell'investimento, nonché la perdita dei sensi del danneggiato a seguito dell'investimento.
Generiche e lacunose sono da ritenersi poi le dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso nel corso dell'istruttoria, , il quale non fornisce Testimone_1
ulteriori dettagli circa la dinamica del sinistro, che possano consentire di ritenere soddisfatto l'onere della prova da parte dell'attore, essendosi il teste, peraltro, limitato a riferire quanto già dichiarato nel verbale di Sommarie Informazioni.
Difatti, il teste dichiarava: “Io percorrevo via dei Romani con direzione via Degli
Artisti, in S. Maria C.V., alla guida di una Renault Megane, ero da solo. Era il
2.05.2014 verso le 12.15. Ricordo che c'era un signore a piedi, dove c'è una curva, si trovava sulla strada in mezzo a due macchine che erano parcheggiate sul marciapiedi, che è piccolo, circa 50 cm. Le autovetture occupavano il marciapiede con le ruote lato destro. Il signore percorreva la strada sul lato opposto di marcia rispetto al mio, ovvero stava alla mia sinistra. In quel momento un'autovettura Mercedes classe A, griglio chiaro, che percorreva la strada nel senso di marcia opposto al mio, ovvero il senso di marcia del pedone, ha colpito quest'ultimo al lato sinistro del corpo.
L'autovettura è andata via senza fermarsi, in direzione via Galatine e io non sono riuscito a prendere il numero di targa perché c'era la curva e mi sono fermato più avanti dopo la curva (…) Il signore è caduto di lato, facendosi scudo con la spalla sinistra.”
Dalla lettura del narrato testimoniale si possono notare alcune lacune ed incongruenze.
In primis, si osserva che è rimasta del tutto incerta la modalità con cui fu prestato soccorso alla vittima, e come fu trasportato al nosocomio. Il teste sul punto si limita ad affermare che: “Insieme a me si sono fermate altre due persone, che lo hanno accompagnato all'ospedale”. Tuttavia, dalla lettura del verbale di pronto soccorso prodotto emerge che riferì, invece, di essere stato accompagnato da “un Parte_1 conoscente, che si trovava in zona”.
Del resto, appare singolare che queste persone che lo avrebbero accompagnato all'ospedale non siano state rintracciate dall'attore che poteva avvantaggiarsi della loro preziosa testimonianza. Inoltre, mentre il teste riferisce che era in tuta (“Non ricordo Parte_1
precisamente come era vestito il pedone, aveva una tuta da ginnastica scura”) nel medesimo verbale di PS è chiaramente precisato che il paziente si presentava “con abiti da lavoro”.
Ancora, il teste riferisce di una caduta sul lato (“il signore è caduto di lato”) mentre l'attore riferisce di essere caduto con la faccia rivolto verso la carreggiata
(“cadendo a terra con la faccia rivolta verso la sede stradale”).
Desta poi qualche perplessità la circostanza che, pur essendo stato Parte_1
colpito sul fianco sinistro da un veicolo proveniente da tergo, non abbia subito alcuna lesione agli arti inferiori, ma soltanto una frattura all'omero sinistro.
Ulteriori perplessità, infine, desta la circostanza che come riferito dal teste sul luogo del sinistro vi fossero “altre persone” presenti, che inopinatamente, non sono state né identificate né escusse.
Al netto di tutte le incongruenze e lacune passate in rassegna, va poi rammentato, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, n. 7763/2010), che la deposizione resa da un unico teste non può considerarsi sufficiente qualora sia priva di riscontri esterni e presenti elementi di sospetto, come l'assenza di documentazione che colleghi i danneggiati al sinistro narrato.
In conclusione, la complessiva valutazione del materiale probatorio in atti conduce al rigetto della domanda per insufficiente prova del fatto e del nesso causale.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori tra i minimi ed i medi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta, nonché dell'assenza di particolari questioni di diritto, con riferimento ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore della nq. di F.G.V.S., che liquida in complessivi € 4.200,00 Controparte_1 per compensi, oltre rimborso spese generali, I. V. A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, per come liquidate in corso di causa.
Santa Maria Capua Vetere, 31.10.2025
Il Giudice
dott. ssa Ambra ALVANO