Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 36319
CASS
Sentenza 5 luglio 2001

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Massime1

In tema di presupposti per l'applicazione di misure coercitive personali, la prognosi negativa derivante dalla pregressa commissione di reati della stessa indole - art. 274, lett.c) del cod. proc.pen. - sussiste anche in presenza di fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame che aveva escluso sussistere analogia di indole fra i pregressi episodi di rapina impropria e il reato di violenza sessuale per cui era stata emessa la misura coercitiva).

Commentari2

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    Ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni. Donde la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, affinchè il giudice di merito, con specifica indagine, accerti le circostanze di fatto attestanti che i reati in materia di stupefacenti, per i quali l'imputata è stata condannata, fossero stati commessi a scopo di lucro. Il profilo dei motivi a delinquere che hanno avuto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 36319
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36319
Data del deposito : 5 luglio 2001

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